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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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Cesena 359<br />

quelli dell’altre donne state a marito oltre li duo anni et delle dongelle più di mezo<br />

scudo in tutto.<br />

Astoni ornati più che di tele fine et schiette non portino.<br />

Alle brazza, maniche aperte fuori di quelle o vestite con ricami o bottoni, intagli,<br />

né con altra fodra che di te<strong>la</strong> sangal<strong>la</strong>, non sia donna alcuna che portar possa.<br />

Alle mani non sia di loro che portar debba manigli d’oro o d’argento o di pasta<br />

o profumi o cioie o d’altra sorte, che di coralli schietti o con bottoni d’oro, li quali<br />

coralli con detti bottoni e fattura portati dalle maritate non vagliano più di scudi<br />

sei et quelli delle dongelle più di scudi quattro.<br />

Alle dita donna alcuna, al<strong>la</strong> quale si convenga portarvi anel<strong>la</strong>, non sia chi ne porti<br />

più d’uno o due, li quali, o soli o insieme, non passino <strong>la</strong> valuta di scudi dodici.<br />

Guanti, corone et ufficii non portino che ciascuno costi verisimilmente più d’uno<br />

scudo, essendo spose et per detto tempo, l’altre poi state a marito et donzelle<br />

non li usino che passi mezo scudo.<br />

Cinta non sia, chi di loro in generale et partico<strong>la</strong>re cinga, che vaglia più d’altro<br />

tanto.<br />

Gibellini, lupi cervieri, martiri o fagline et altre pelli intiere o acconze con le teste<br />

d’oro o d’argento o senza et ventagli o ventarole con manichi delli medesmi, a<br />

tutte di che grado, stato et conditione esse et lor mariti si voglia, indifferentemente<br />

si vietano et espressamente si proibiscono.<br />

Manizze, purché non siano coperte di più nobil drappo del veluto et ornate e legate<br />

con oro o argento di sorte alcuna, ancorché apparente, né ricamate o <strong>la</strong>vorate o<br />

guarnite con opra, che vaglia più di mezo scudo in tutto, a piacere di ciascuna si<br />

concedono.<br />

Vesti o camurre o rubbe, manti et simili habiti de dosso di qual si voglia forma,<br />

nuove overo usate, le quali siano di seta, a ciascuna sposa, delle qualità predette et<br />

per detti tempi, si concede il potersene fare in una o più volte, sino al numero di<br />

tre et non più, da portare però ciascuna da sé so<strong>la</strong> et separatamente o sia per sopraveste<br />

o per sottana, come più le piacerà, né in modo alcuno l’una sopra l’altra, né<br />

stagliate o piccate in alcuna sua parte, ma totalmente intere et schiette da un ornamento,<br />

in poi di trine o passamani overo rizzoli di seta schietta, che ne passi il valore<br />

di scudi cinque, dichiarando che ogni guarnimento d’oro o d’argento, ancorché<br />

non giungesse al detto valore, s’intenda e sia espressamente proibito, et fra dette vesti<br />

non vi possa essere però più ch’una so<strong>la</strong> di veluto semplice. Non proibendosi il<br />

portare, fra il numero delle tre sorti di vesti sopradette di seta, alcuna di quelle prima<br />

di questi ordini fatte et date in nota, che fossero ornate di ornamento, il quale<br />

però non eccedesse il valore di scudi cinque, come di sopra. Comandandosi che<br />

ogni altra con ornamento di maggior valuta o si <strong>la</strong>scia […] 14 di portare o li sia levato<br />

l’ornamento. Concedendosi in cambio di quello, per ricoprire il segno <strong>la</strong>sciatoli<br />

da esso, potersi sopraporre un altro di valore non più che di scudi cinque.<br />

14 Guasto meccanico del<strong>la</strong> carta corrispondente a tre lettere.

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