la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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336 Legislazione suntuaria che non habbia oro né argento, et non se li possa mettere medaglie, piume né pontali, et possano portare uno annello d’oro. Et prohibiscono detti signori conservatori, advocato et syndico che non sia alcuna persona di qualonque grado, stato o conditione voglia essere o sia secolare solamente, tanto della detta città di Forlì quanto forestiera, che habitano o habitaranno in detta città, che ardisca o presuma per alcuno modo portare per causa dil suo vestire oro, argento, gibellini, seta, rubbe overo sopraveste o altre pelle di prezzo né alcuna altra cosa se non come di sopra è ordinato et statuito nelli sopradetti et infrascritti capitoli, sotto pena di perdere le dette robbe prohibite et di scudi vintecinque d’oro d’applicarse per uno quarto alla camera apostolica, uno quarto alli infrascritti signori executori et giudici, uno quarto alli deputati o deputarsi per li infrascritti signori giudici se seranno loro che accusaranno o denuntiaranno, li quali seranno tenuti secreti, o ad altro accusatore o denuntiatore, uno altro quarto alli luoghi pii, da elegersi detti luoghi per li infrascritti signori giudici et executori delli presenti ordini. Commandando che non sia sarto o raccamatore o qualonque altra persona di quale grado, stato o conditione voglia essere o sia ch’ardisca né sotto alcuno quesito colore presuma attentino né commentino a tagliare né fare panni né raccamare né altre cose come di sopra prohibite, sotto pena di tre tratte di corda da darsela irremissibilmente et di scudi vintecinque d’oro, da aplicarse li detti scudi vintecinque come di sopra. Et a pagare dette pene il padre sia obligato per il figliolo et figliole non maritate, il fratello per il fratello et sorella non maritata, l’avo per il cio per li suoi nepoti, il marito per la moglie et la donna vedova per se istessa non havendo padre. Ordinano che il reverendissimo vescovo della detta città di Forlì, suo coadiutore o suo vicario pro tempore, il capo delli signori conservatori et uno altro delli conservatori, da elegersi dalli detti conservatori nel principio dell’officio, li quali habbiano a perseverare durante il loro ufficio, et il magnifico signor priore dil magnifico numero delli signori nonanta pacifici siano giudici ordinarii et essecutori delli presenti et infrascritti capitoli et habbiano auctorità di procurare et debbano anchora con tutti li modi et forze loro possibile che detti et infrascritti ordini siano inviolabilmente osservati. Li quali signori giudici anchora habbiano auttorità di elegere doi deputati a loro modo, li quali habbiano et debbano giurare nelle mano dil magnifico signore governatore et dil reverendissimo vescovo, suo coaudiutore o suo vicario di esercitare il loro ufficio legalmente et fidelmente, senza alcuno dolo et fraude, et debbano ubedire alli detti signori giudici senza alcuna contradittione sotto quelle pene li parerà, li quali deputati debbano investigare con tutte le loro forze et modi di trovare l’inobedienti o transgressori o contrafacienti alli sopradetti et infrascritti ordini, et ritrovati subito subbito denuntiarli o accusarli alli sopradetti signori giudici, alli quali deputati se seranno tutti doi se li crederà pienissimamente, et essendo uno solo se li crederà con un testimonio degno di fede, li quali deputati debbano havere per loro mercede lire tre per ciascuno et per ciascuno mese dalla magnifica comunità di Forlì, li quali deputati habbiano perseverare o non perseverare nel loro ufficio

Forlì 337 se non tanto quanto parerà alli detti signori giudici, li quali signori giudici possano mettere et rimettere o cassare in tutto o in parte secondo li parerà et piacerà. Et detti signori giudici non possano per alcuno modo in tutto né in parte fare gratia delle dette pene, ma fare pagare integramente et senza alcuna diminutione, altrimente la gratia sia nulla, cassa et per non fatta subbito come al presente così si dechiara. Et perché variando li tempi variano anchora il modo dil vestire et delle pompe, però detti signori giudici habbiano auttorità di crescere et diminuire l’ornamenti et pompe et vestimenti, anchora funerale, sopradette et infrascritte, con quello modo però quanto alle funerale che si contiene nelli presenti et infrascritti capitoli, et similmente di crescere et diminuire li pasti, feste, nozze, spese de batesme et altre sopradette et infrascritte cose. Delli conviti Ordinano che non sia lecito a qualonque persona come di sopra che farà pasti o banchetti per nozze o per qual’altra si voglia causa dare né usare più di sei sorte di vivande et doi sorte di torte, fra le quale vivande ve ne possa essere solamente una di silvaticine, galline d’India et pavoni, prohibendo mangiare biancho, pastizzi, lavori di pasta et di conditi, et nelli pasti di carne se possa usare et consumare ogni sorte di pesse et frutti a sufficienza. Delle feste, nozze, visitare spose, batesmi et sposalitii Ordinano che occorrendo per qualonque persona come di sopra farse feste, nozze, visitare spose, batesmi o sposalicii se possano solamente usare et consumare torze quatro, candele di sevo a sufficienza, et non se possa usare né in modo alcuno consumare zuccharo né cose di zuccharo se non zuccharini a costumo di suore senza pasta et zaldoni et frutti d’ogni sorte, usare se possano però torze per accompagnare le donne o altre persone alle feste o dalle feste a casa loro a sufficienza. Delle pompe funerale Ordinano che per la morte di qualonque persona di qualonque grado, stato o conditione voglia essere o sia, non se possa né debbasi dare vili se non di pelluzzo o funeselli né ad altre persone se non alla matre, figliole, sorelle, mogliere, nore et cognate, et se possa accompagnare il defontto alla sepoltura con mantelli longhi o veste da morti o funerale senza però capuzzi. Ordinano che a ciascuno sia lecito accusare o denontiare l’inobedienti et contrafacienti o transgressori di detti capitoli, alli quali se li crederà con doi testimonii degni di fede. Et in tutti et ciascuni casi delle contraventioni et transgressioni delli detti capitoli et ordini o ciascuno di quelli, quelli tali che contraveneranno, contrafaranno o non ubedirano per qualonque modo come di sopra caschino in la pena ciascuno di loro et per ciascuna volta di scudi vintecinque d’oro et di perdere li panni et altre ciascune cose nelli sopradetti capitoli prohibite d’aplicarse come di sopra, eccetto li sarti, raccamatori o altre persone che faranno o tentaranno fare o tagliare panni,

Forlì 337<br />

se non tanto quanto parerà alli detti signori giudici, li quali signori giudici possano<br />

mettere et rimettere o cassare in tutto o in parte secondo li parerà et piacerà.<br />

Et detti signori giudici non possano per alcuno modo in tutto né in parte fare<br />

gratia delle dette pene, ma fare pagare integramente et senza alcuna diminutione,<br />

altrimente <strong>la</strong> gratia sia nul<strong>la</strong>, cassa et per non fatta subbito come al presente così si<br />

dechiara.<br />

Et perché variando li tempi variano anchora il modo dil vestire et delle pompe,<br />

però detti signori giudici habbiano auttorità di crescere et diminuire l’ornamenti et<br />

pompe et vestimenti, anchora funerale, sopradette et infrascritte, con quello modo<br />

però quanto alle funerale che si contiene nelli presenti et infrascritti capitoli, et similmente<br />

di crescere et diminuire li pasti, feste, nozze, spese de batesme et altre sopradette<br />

et infrascritte cose.<br />

Delli conviti<br />

Ordinano che non sia lecito a qualonque persona come di sopra che farà pasti o<br />

banchetti per nozze o per qual’altra si voglia causa dare né usare più di sei sorte di<br />

vivande et doi sorte di torte, fra le quale vivande ve ne possa essere so<strong>la</strong>mente una<br />

di silvaticine, galline d’India et pavoni, prohibendo mangiare biancho, pastizzi, <strong>la</strong>vori<br />

di pasta et di conditi, et nelli pasti di carne se possa usare et consumare ogni<br />

sorte di pesse et frutti a sufficienza.<br />

Delle feste, nozze, visitare spose, batesmi et sposalitii<br />

Ordinano che occorrendo per qualonque persona come di sopra farse feste, nozze,<br />

visitare spose, batesmi o sposalicii se possano so<strong>la</strong>mente usare et consumare torze<br />

quatro, candele di sevo a sufficienza, et non se possa usare né in modo alcuno<br />

consumare zuccharo né cose di zuccharo se non zuccharini a costumo di suore senza<br />

pasta et zaldoni et frutti d’ogni sorte, usare se possano però torze per accompagnare<br />

le donne o altre persone alle feste o dalle feste a casa loro a sufficienza.<br />

Delle pompe funerale<br />

Ordinano che per <strong>la</strong> morte di qualonque persona di qualonque grado, stato o<br />

conditione voglia essere o sia, non se possa né debbasi dare vili se non di pelluzzo o<br />

funeselli né ad altre persone se non al<strong>la</strong> matre, figliole, sorelle, mogliere, nore et cognate,<br />

et se possa accompagnare il defontto al<strong>la</strong> sepoltura con mantelli longhi o veste<br />

da morti o funerale senza però capuzzi.<br />

Ordinano che a ciascuno sia lecito accusare o denontiare l’inobedienti et contrafacienti<br />

o transgressori di detti capitoli, alli quali se li crederà con doi testimonii degni<br />

di fede.<br />

Et in tutti et ciascuni casi delle contraventioni et transgressioni delli detti capitoli<br />

et ordini o ciascuno di quelli, quelli tali che contraveneranno, contrafaranno o<br />

non ubedirano per qualonque modo come di sopra caschino in <strong>la</strong> pena ciascuno di<br />

loro et per ciascuna volta di scudi vintecinque d’oro et di perdere li panni et altre<br />

ciascune cose nelli sopradetti capitoli prohibite d’aplicarse come di sopra, eccetto li<br />

sarti, raccamatori o altre persone che faranno o tentaranno fare o tagliare panni,

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