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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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Forlì 315<br />

sere applicati, ma soltanto al collo e al petto e fino all’altezza del<strong>la</strong> cintura,<br />

cordelle di seta semplici e ornamenti quali fregi e bottoni che non superassero<br />

il peso di 6 once se d’argento e di 3 once se d’argento dorato. Lo statuto<br />

vietava inoltre le corone per il capo, consentendo alle donne di indossare<br />

ghir<strong>la</strong>nde per un valore massimo di 10 lire ravennati; maggiore libertà<br />

era concessa per le cinture, che potevano valere fino a 10 fiorini d’oro. La<br />

stessa rubrica prende in considerazione gli artigiani che producevano vesti<br />

e ornamenti femminili, i quali, così come le donne – comprese le nobili e<br />

le donne dei giudici – dovevano attenersi alle disposizioni, pena una multa<br />

per ogni infrazione 6 . Le altre quattro norme, che rego<strong>la</strong>vano i funerali, sono<br />

molto simili a quelle emanate nel corso del XIV in altre città italiane e<br />

sono caratterizzate da intenti moralistici; soltanto in una di esse compaiono<br />

alcune categorie sociali cui era consentito un privilegio. Per il funerale<br />

di ogni «pre<strong>la</strong>tus, milex vel doctor decretorum, legum vel medicinalis<br />

scientie vel in dictis scientiis peritus» era infatti consentito portare 4 doppieri<br />

di cera, due in più rispetto a quelli concessi a tutti gli altri cittadini<br />

forlivesi 7 .<br />

Notizie di leggi suntuarie emanate nel corso del XV secolo, purtroppo<br />

non pervenute, si trovano nel<strong>la</strong> cronaca di Giovanni di mastro Pedrino, nel<strong>la</strong><br />

quale si fa riferimento ad una norma re<strong>la</strong>tiva al lusso femminile del 1431<br />

e ad una re<strong>la</strong>tiva agli ebrei del<strong>la</strong> città, con <strong>la</strong> quale si imponeva loro di indossare<br />

sul petto una “O” gial<strong>la</strong> 8 . La prima legge si deve a San Bernardino da<br />

Siena, attestato a Forlì fra il 29 maggio e il 2 luglio 1431, il quale, predicando<br />

alle folle contro il lusso sfrenato, suscitò l’interesse del podestà del<strong>la</strong> città,<br />

che alcuni giorni dopo emise un bando per ridurre l’eccessivo sfarzo degli<br />

abiti femminili. Ai limiti posti al<strong>la</strong> lunghezza degli strascichi, previsti anche<br />

6 BC FO, Statuti 1, Codice 100, lib. V, rub. XXVII. Cfr. E. RINALDI, Statuto di Forlì<br />

dell’anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII, in Corpus Statutorum<br />

Italicorum, diretto da P. SELLA, 5, Roma 1913, pp. 325-329; EAD., La donna negli statuti del<br />

comune di Forlì. Sec. XIV, in «Studi storici», XVIII, II (1909), pp. 185-200. Per questa legge<br />

<strong>suntuaria</strong> cfr. inoltre l’opuscolo per nozze scritto da C. CILLENI NEPIS, De ornamentis mulierum.<br />

Nozze Uccelli Bianconi, Forlì 1852 e M.G. MUZZARELLI, Gli inganni delle apparenze.<br />

Disciplina di vesti e ornamenti al<strong>la</strong> fine del medioevo, Torino 1996, p. 135.<br />

7 BC FO, Statuti 1, Codice 100, lib. V, rubb. XXVIII-XXXI (E. RINALDI, Statuto di Forlì…<br />

cit., pp. 329-331). All’interno dello statuto forlivese compaiono leggi anche in materia<br />

di gioco d’azzardo, che non hanno però carattere suntuario (lib. III, rub. XXXVIIII; lib. V<br />

rubb. VI-VII). Cfr. E. RINALDI, Statuto di Forlì… cit., pp. 236, 315-316.<br />

8 GIOVANNI DI M.° PEDRINO DEPINTORE, Cronica del suo tempo, a cura di G. BORGHEZIO<br />

e M. VATTASSO, I (1411-1436), Roma 1929, p. 301. Cfr. P. METTICA, Cultura, potere e società<br />

nei cronisti tardomedievali, in Storia di Forlì… cit., pp. 185-207.

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