la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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308 Legislazione suntuaria 1528, novembre 24 Proclami Proclama pro vestibus lugubribus deponendis in adventu illustrissimae dominae Reneae L’illustrissimo et excellentissimo signor domino Alphonso per la Dio gratia duca di Ferrara, di Modena e di Reggio, marchese da Este et de Rovico conte et cetera sa che infinito numero d’homini di ogni grado di questo suo fidelissimo et dilectissimo populo di Ferrara hanno iustissima causa d’havere l’animo tribulato per le morti de le care et congiunte persone che ad essi mancate sono, et che pochi hoggidì in questa citade si trovano che non habbino da portare vestimenti di duolo et lugubri che rapresentano malinconia etiam a quelli che per loro buona sorte non sono in questi casi, non che lascino gli afflitti respirare et consolarsi con una laudevole et concessa oblivione delle loro gravi et inrecuperabili iatture. Etiam sa che ritornando tutti li cittadini et gentilhomini ad habitare alla cittade come per le cride de sua excellentia fatte in questi giorni sono chiamati, si vedrano tanti con essi vestimenti lugubri che ’l numero et l’obscurità di tale habito farà parere tutta la cittade redotta et malcontenta, alla quale cosa sua excellentia desydera de provedere perché vole levare ogni occasione de dispiacere che possa ricevere madama illustrissima sua dilettissima nuora, poi cognosce che essendo multiplicato tanto il numero de tribulati se non si leva questo habito così abominevole li animi del populo non si allegrarano così tosto né si scordarano li danni passati, anzi perseverarano in mestitia invitati l’un da l’altro, cosa che non fa buon sangue, et per consequentia non conferma la sanitade per la quale devemo più tosto allegrarci che Dio ci habbia fatto signo col fare cessare la peste d’havere mitigato la sua ira che dolerci delli danni che per iuditio di sua Maestà per li nostri peccati iustamente havemo patito. Però per parte di sua excellentia a consolatione di questo populo si comanda a qualunque di quale conditione si sia et al presente si trova in caso di portare gramaie et vesti da duolo che ’l le depona subito et più non le repigli, né se ne rivesta per li passati casi, acciò che la prefata illustrissima madama possa cognoscere che può più l’allegrezza della venuta di lei che la memoria de la propria tribulatione de ciascun provato et acciò che levato questo habito ognuno possa vivere più allegramente et attendere alla conservatione di sé stesso et alla multiplicatione delle famiglie. 1537, agosto 5 Gride Grida d’oro cochi et cavali Pensando di continuo io illustrissimo et eccellentissimo signore don Hercole duca di Ferrara. Come conviene ad amorevole et sapientissimo principe al bene et utile deli suoi sudditi et parendoli di molta importanza in questi tempi travagliosi
Ferrara 309 ne li quali per tutto il mondo e d’ogni intorno si sentono movimenti di guerre et precipue per li grandissimi apparati et imminenti periculi del Turco contra la repubblica christiana, far opportuna provisione ad alcune superflue cose che si fanno per apetito e piaceri et commodi privati senza haver rispetto al bene et utile universale et iudicando prudentemente sua eccellenza per il contrario l’utile et commodo publico dovere esser anteposto al privato piacere, ha deliberato a ciò provedere et ponendo honesta limitazione ad alcune spese dannose, dare ordine alle necessarie, a ciò che li sudditi suoi usando modestie nelle spese superflue circa allo vestire privato si ritrovano più acomodati alle publiche necessarie ch’a lhoro accader potessino per li respetti antedetti. Per tanto vedendo sua eccellenza le spese eccessive che vanamente si sono fatte da un tempo in qua circa il vestire et che de dì in dì vanno più augumentando perhò con questa publica crida ordina, vuol et comanda che non sia alcuno suo suddito di qualunque stado, sesso et conditione voglia esser o sia, che ardisca né presuma portare oro né argento sì forato come filato eccetto perhò ch’in panni de lino, scoffioti et velami per ornamento della persona. Considerando anche sua eccellenza per che in questa città per li tempi passati solea esser maggior copia de cavalli quando forsi manco bisognavano, ch’al presente che se ne potria havere bisogno et questo per le mule, carrette et molti cochi che si sono comenzati metter in uso da uno tempo in qua, et considerando questo potesse importare alla conservatione di questa sua città l’esser copia de cavalli come già soleva esser medesimamente. Per questa pubblica grida ordina, vol et comanda che persona alcuna di qual grado stado, sesso si voglia esser o sia, che tenga mula o carreta o cochio, sia obligato a tener un buon cavallo de la mesura la qual se tirà pubblicamente in dei loghi a ciò deputati cioè all’offitio del magnifico giudice de XII savii di questa sua città di Ferrara et all’officio del coletterale di sua eccellenza la quale s’habbi a misurar con la staggia da terra al guidonesco, eccettuando perhò obligatione le persone religiose, dottori, persone continuamente indisposte et vecchi che passino anni 65, li quali posino tener mula senza obligatione de cavalli, dechiarando anche che per comodità de poveri cittadini ch’essi possino tenire cochio, carrete condotte da un cavallo solo senza obligatione d’altro cavallo, concedendo ancho a ciascuna persona, che non tenirà né mula né cochio né carreta possi servirsi per suo uso di qual si voglia sorte di cavallo. Apresso anche sua eccellenza vuol et comanda, che non sia persona alcuna ch’ardisca né presumi vender, né per modo alcuno contrattare cavalli di sorte alcuna ch’ascendano alla somma di scudi XX a persona che lo habbia a condur fuori del dominio di sua eccellenza senza espressa licenza deli maestri da stalla e delli thesoneri di quella, eccettuando perhò da tutte le sopradete ordinationi tutti li forastieri non habitanti per l’ordinario nella cittade, li quali se intendano in tutto e per tutto esser liberi perché sua eccellenza vuol che senza impedimento alcuno possino ad ogni loro beneplacito goder de tutti loro commodi et honesti piaceri in qualunque loco del stato suo. Ma se ciascun’altro ch’in parte alcuna contra forma alcuna delle sopradette ordinationi, oltra che perderà li vestimenti, mule, cochii, carrette con li cavalli et guarnimenti, incorrerà anche nella pena di scudi 25 d’oro in oro tante volte et in tanti modi quanto havranno contravenuto et contraveranno, de le quali robbe et de le qual pene vuol sua eccellenza, che la terza
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1528, novembre 24<br />
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Proc<strong>la</strong>ma pro vestibus lugubribus deponendis in adventu illustrissimae<br />
dominae Reneae<br />
L’illustrissimo et excellentissimo signor domino Alphonso per <strong>la</strong> Dio gratia duca<br />
di Ferrara, di Modena e di Reggio, marchese da Este et de Rovico conte et cetera sa<br />
che infinito numero d’homini di ogni grado di questo suo fidelissimo et dilectissimo<br />
populo di Ferrara hanno iustissima causa d’havere l’animo tribu<strong>la</strong>to per le morti<br />
de le care et congiunte persone che ad essi mancate sono, et che pochi hoggidì in<br />
questa citade si trovano che non habbino da portare vestimenti di duolo et lugubri<br />
che rapresentano malinconia etiam a quelli che per loro buona sorte non sono in<br />
questi casi, non che <strong>la</strong>scino gli afflitti respirare et conso<strong>la</strong>rsi con una <strong>la</strong>udevole et<br />
concessa oblivione delle loro gravi et inrecuperabili iatture.<br />
Etiam sa che ritornando tutti li cittadini et gentilhomini ad habitare al<strong>la</strong> cittade<br />
come per le cride de sua excellentia fatte in questi giorni sono chiamati, si vedrano<br />
tanti con essi vestimenti lugubri che ’l numero et l’obscurità di tale habito farà parere<br />
tutta <strong>la</strong> cittade redotta et malcontenta, al<strong>la</strong> quale cosa sua excellentia desydera de<br />
provedere perché vole levare ogni occasione de dispiacere che possa ricevere madama<br />
illustrissima sua dilettissima nuora, poi cognosce che essendo multiplicato tanto il<br />
numero de tribu<strong>la</strong>ti se non si leva questo habito così abominevole li animi del populo<br />
non si allegrarano così tosto né si scordarano li danni passati, anzi perseverarano<br />
in mestitia invitati l’un da l’altro, cosa che non fa buon sangue, et per consequentia<br />
non conferma <strong>la</strong> sanitade per <strong>la</strong> quale devemo più tosto allegrarci che Dio ci habbia<br />
fatto signo col fare cessare <strong>la</strong> peste d’havere mitigato <strong>la</strong> sua ira che dolerci delli danni<br />
che per iuditio di sua Maestà per li nostri peccati iustamente havemo patito. Però<br />
per parte di sua excellentia a conso<strong>la</strong>tione di questo populo si comanda a qualunque<br />
di quale conditione si sia et al presente si trova in caso di portare gramaie et vesti da<br />
duolo che ’l le depona subito et più non le repigli, né se ne rivesta per li passati casi,<br />
acciò che <strong>la</strong> prefata illustrissima madama possa cognoscere che può più l’allegrezza<br />
del<strong>la</strong> venuta di lei che <strong>la</strong> memoria de <strong>la</strong> propria tribu<strong>la</strong>tione de ciascun provato et acciò<br />
che levato questo habito ognuno possa vivere più allegramente et attendere al<strong>la</strong><br />
conservatione di sé stesso et al<strong>la</strong> multiplicatione delle famiglie.<br />
1537, agosto 5<br />
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Grida d’oro cochi et cavali<br />
Pensando di continuo io illustrissimo et eccellentissimo signore don Hercole<br />
duca di Ferrara. Come conviene ad amorevole et sapientissimo principe al bene et<br />
utile deli suoi sudditi et parendoli di molta importanza in questi tempi travagliosi