la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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260 Legislazione suntuaria la testa d’oro al gibellino et il manico del ventaglio pur d’oro, ma tutto senza smalto e gioie. Si tolera parimente che possino portare sopra le vesti et sottane, che siano però senza fondo d’oro, ma di sola seta, una trena d’oro che non passi il valore di cento lire de quatrini per ciascuna, et caso che si facesse guernimento d’altra materia che d’oro overo argento non possi eccedere la detta somma delle lire cento. Si tolera oltre di ciò che su le vesti si possi mettere oro battuto, ma senza smalto come di sopra, cioè bottoni, rosette, pontali et simili purché non si ecceda la somma di lir 200 per ciascuna veste, dichiarando dove sia una sorte d’oro sola non si possi mettere altro oro, et dove sia una guarnizione di seta o d’altro non se ne possi mettere altra, cioè altra guarnitione d’oro filato né battuto. Si tolerano finalmente li giupponi di tela d’oro o vergati con oro, con una sola trena piccola sopra, e li manti di velo e li veletti da testa con un poco d’oro et un dentino attorno. Si prohibisce ancora ogni sorte di perle, le quali si levano in tutto et per tutto senza alcuna riserva. Si prohibisce di più ogni sorte di gioie, riservandosi un paro d’annella secondo più piaceranno et un paro de pendenti all’orecchie, ma non di più valore che di scudi 30, et così si riservano le corone d’agate et di granate, et nel petto una prospettiva da 30 scudi ma senza perle. Si prohibiscono parimente tutte le cose di vetri, ambrini, profumi, aggiavazzi et margaritini, et così fodre de gibellini, lupi cervieri, pene, pennacchi d’airone et d’ogni sorte, et altre cose simili che mostrino pennacchi. Così si prohibisce ogni sorte di ricami tanto alle vesti et sottane quanto a giupponi et in ogn’altro vestimento. Si vieta similmente agli huomini il portare sorte alcuna d’oro come di sopra, eccetto alli putti sino all’età di 12 anni, che non ecceda però la somma di 15 scudi; risalvando anco a cavaglieri che sia lecito portare una colana d’oro di valore di cento scudi al più et a gli altri una medaglia che non ecceda il valore di 25 scudi, et su gli habiti da campagna tant’oro o argento solamente che non ecceda il valore di 15 scudi, ma non però con sorte alcuna di ricami. Si consentono nondimeno i ferraioli et cappe di seta, etiandio foderate pur di seta, ma senza ricami. Così per gl’huomini si vietano ricami, vetri, ambrini, come per le donne s’è detto di sopra. Si tolera che sopra un habito intiero cioè giupponi, rubuglia, calze, et cappa overo ferraruolo si possi mettere tanta guarnizione che non ecceda il valore di scudi 15. Si prohibisce anco l’oro ne’ fornimenti de cavalli, permettendosi però le fibbie, borchie et staffe dorate, et speroni et chiodi dorati nelle selle. Si prohibisce parimente nelle carozze o cocchi ogni sorte d’oro et di doratura così dentro come fuori, et così ogni sorte di ricami che in tutto si prohibiscono. E tutte le cose sopradette non solamente si prohibiscono di portarsi per la città, ma ancora in casa et in contado sotto le medeme pene. Et per temperar parimente lo smoderato eccesso che si fa ne’ mobili delle spose, si ordina et commanda come di sopra che per l’avenire non si possi fare spesa nei
Bologna 261 mobili sopradetti se non a ragione di 30 per cento della dote che si darà sino alla somma di scudi quattro milla, et da lì in su, sia la dote quanto si voglia, non si possa dar mobili di maggior valore che per 4000 lire. Et essendo molto ragionevole et giusto che negli habiti ancora siano conosciute le donne da bene et honorate dalle meretrici et femine di vita dishonesta, si prohibisce però loro il portare sorte alcuna d’oro filato o battuto in qualunque modo, sotto pena della perdita delle robbe, della frusta et di esser sbandite, oltre l’altre pene pecuniarie come di sopra imposte. Si prohibisce pur anco alle medeme femine meretrici il condursi servitore o paggio innanti et l’andare in cocchio o carrozza sotto le medesime pene. Dechiarando che tutte le donne forestieri habitanti di presente et che verranno ad habitare in questa città, o che tengono o terrano fermo domicilio in essa così maritate come no a terrieri come a forastieri, s’intendano comprese et debbano obedire in tutto et per tutto alla provisione et pragmatica presente, et contrafacendo incorrano nelle pene contenute in essa. Et chi contrafarà in parte alcuna alla presente provisione incorra per la prima volta nella pena di scudi cinquanta come di sopra, per la seconda volta nel doppio di detti scudi 50, accrescendo sempre et multiplicando la pena quante volte sarà contrafatto, le quali pene s’habbiano d’applicare per un terzo all’essecutore da deputarsi, et due terzi a luoghi pii, cioè alle convertite et mendicanti egualmente. Dichiarando che li padri saranno tenuti pel li figliuoli o figliuole che saranno in loro podestà, i mariti per le moglie, i fratelli per le sorelle o altro così huomo come donna rispettivamente che habbia cura o governo di chi contrafarà, né possa alcuno che contrafacesse o altri per lui essere admesso a fare escusatione alcuna, né meno sia permesso far remissione né gratia senza ordine espresso di nostro signore. Inoltre si prohibisce e commanda espressamente a sarti, reccamatori et altri artefici che non possi né lavorare o far lavorare alcuna delle sopradette cose prohibite, sotto pena per la prima volta alli padroni delle botteghe di scudi 25 et di tre tratti di corda, et s’intendano ipso facto et siano senz’altro cassi e privi delle lor compagnie, et alli garzoni che lavorassero dette cose prohibite come di sopra et non denontiassero essi padroni e tali lavori prohibiti di scudi 10 et di tre tratti di corda, et la seconda volta di detta pena corporale et della pecuniaria dupplicata, successivamente da crescersi et multiplicare quante volte sarà contrafatto, d’applicarsi pro rata come di sopra. Non intendendosi però derogato alla derogatione et dichiaratione altre volte fatta sopra gli orefici della città, sopra il portare i lor lavori così nella città come nel territorio. Si eccettuano nondimeno tutte le persone di magistrato pro tempore et del regimento, consentendosi loro le vesti, cappotti et robboni di seta reccamati et foderati come lor più piacerà. Si eccettuano parimente gli scolari et altri forestieri che al presente si trovano o verrano in questa città, a quali si tolera et tolererassi portare et usare quegli habiti che ad essi piacerà, quali però habiti et vestimenti de scolari et altri forestieri predetti non possino da sudetti artefici esser lavorati se prima da detti artefici non saranno denontiati al commissario o deputato o da deputarsi sopra l’osservanza di questa presente riforma sotto le medesime pene.
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mobili sopradetti se non a ragione di 30 per cento del<strong>la</strong> dote che si darà sino al<strong>la</strong><br />
somma di scudi quattro mil<strong>la</strong>, et da lì in su, sia <strong>la</strong> dote quanto si voglia, non si possa<br />
dar mobili di maggior valore che per 4000 lire.<br />
Et essendo molto ragionevole et giusto che negli habiti ancora siano conosciute<br />
le donne da bene et honorate dalle meretrici et femine di vita dishonesta, si prohibisce<br />
però loro il portare sorte alcuna d’oro fi<strong>la</strong>to o battuto in qualunque modo,<br />
sotto pena del<strong>la</strong> perdita delle robbe, del<strong>la</strong> frusta et di esser sbandite, oltre l’altre pene<br />
pecuniarie come di sopra imposte.<br />
Si prohibisce pur anco alle medeme femine meretrici il condursi servitore o paggio<br />
innanti et l’andare in cocchio o carrozza sotto le medesime pene.<br />
Dechiarando che tutte le donne forestieri habitanti di presente et che verranno<br />
ad habitare in questa città, o che tengono o terrano fermo domicilio in essa così<br />
maritate come no a terrieri come a forastieri, s’intendano comprese et debbano<br />
obedire in tutto et per tutto al<strong>la</strong> provisione et pragmatica presente, et contrafacendo<br />
incorrano nelle pene contenute in essa.<br />
Et chi contrafarà in parte alcuna al<strong>la</strong> presente provisione incorra per <strong>la</strong> prima<br />
volta nel<strong>la</strong> pena di scudi cinquanta come di sopra, per <strong>la</strong> seconda volta nel doppio<br />
di detti scudi 50, accrescendo sempre et multiplicando <strong>la</strong> pena quante volte sarà<br />
contrafatto, le quali pene s’habbiano d’applicare per un terzo all’essecutore da deputarsi,<br />
et due terzi a luoghi pii, cioè alle convertite et mendicanti egualmente.<br />
Dichiarando che li padri saranno tenuti pel li figliuoli o figliuole che saranno in<br />
loro podestà, i mariti per le moglie, i fratelli per le sorelle o altro così huomo come<br />
donna rispettivamente che habbia cura o governo di chi contrafarà, né possa alcuno<br />
che contrafacesse o altri per lui essere admesso a fare escusatione alcuna, né meno<br />
sia permesso far remissione né gratia senza ordine espresso di nostro signore.<br />
Inoltre si prohibisce e commanda espressamente a sarti, reccamatori et altri artefici<br />
che non possi né <strong>la</strong>vorare o far <strong>la</strong>vorare alcuna delle sopradette cose prohibite,<br />
sotto pena per <strong>la</strong> prima volta alli padroni delle botteghe di scudi 25 et di tre tratti<br />
di corda, et s’intendano ipso facto et siano senz’altro cassi e privi delle lor compagnie,<br />
et alli garzoni che <strong>la</strong>vorassero dette cose prohibite come di sopra et non denontiassero<br />
essi padroni e tali <strong>la</strong>vori prohibiti di scudi 10 et di tre tratti di corda, et<br />
<strong>la</strong> seconda volta di detta pena corporale et del<strong>la</strong> pecuniaria dupplicata, successivamente<br />
da crescersi et multiplicare quante volte sarà contrafatto, d’applicarsi pro rata<br />
come di sopra. Non intendendosi però derogato al<strong>la</strong> derogatione et dichiaratione<br />
altre volte fatta sopra gli orefici del<strong>la</strong> città, sopra il portare i lor <strong>la</strong>vori così nel<strong>la</strong> città<br />
come nel territorio.<br />
Si eccettuano nondimeno tutte le persone di magistrato pro tempore et del regimento,<br />
consentendosi loro le vesti, cappotti et robboni di seta reccamati et foderati<br />
come lor più piacerà.<br />
Si eccettuano parimente gli sco<strong>la</strong>ri et altri forestieri che al presente si trovano o<br />
verrano in questa città, a quali si tolera et tolererassi portare et usare quegli habiti<br />
che ad essi piacerà, quali però habiti et vestimenti de sco<strong>la</strong>ri et altri forestieri predetti<br />
non possino da sudetti artefici esser <strong>la</strong>vorati se prima da detti artefici non saranno<br />
denontiati al commissario o deputato o da deputarsi sopra l’osservanza di<br />
questa presente riforma sotto le medesime pene.