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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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258 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

morto fosse persona posta in dignità ecclesiastica, o in magistrato, o dottore di collegio,<br />

come si contiene nel<strong>la</strong> detta pragmatica, et in tal caso possano gli heredi del<br />

morto far fare l’essequie in quel<strong>la</strong> chiesa che più gli piacerà.<br />

2. Quando alcuno de capitoli o del<strong>la</strong> metropoli o del<strong>la</strong> collegiata di San Petronio<br />

havrà d’andare a qualche funerale, si avvertisca di non ammettere alcuno chierico<br />

che almeno i giorni festivi con <strong>la</strong> cotta non serva in una delle sudette chiese rispettivamente,<br />

et quelli siano d’età competente et in habito decente et clericale.<br />

3. Vedendosi per pratica nascere molti disordini per rispetto delle compagnie et<br />

battuti che vanno a’ morti, si ordina et commanda che sotto li stendardi delle compagnie<br />

non possano andare a morti se non quelli che sono descritti nel<strong>la</strong> matrico<strong>la</strong><br />

di detta compagnia et che <strong>la</strong> frequentano, et debbano tutti li battuti andare con <strong>la</strong><br />

faccia coperta. Né possano detti battuti et compagnie far più di tre mute de portatori,<br />

se non quando per <strong>la</strong> lunghezza del viaggio gli sarà da noi data licenza di alterare<br />

il numero predetto. Volendo ancora che il numero di essi battuti che anderanno<br />

al morto non sia più che di trenta coppie. Et se il corpo sarà di persona posta in<br />

dignità ecclesiastica, o di magistrato, o d’altre qualità principali come di sopra, si<br />

concede che possano andarvi in numero di cinquanta coppie. Ordinando però che<br />

in materia di condurre putti al morto dette compagnie habbiano da osservare i loro<br />

capitoli et constitutioni. Et quelle che non hanno statuti né ordini partico<strong>la</strong>ri non<br />

ne possano condurre se non hanno quindici anni almeno, quali putti siano compresi<br />

in dette coppie trenta o cinquanta rispettivamente.<br />

4. Inoltre si ordina et commanda che per l’avvenire alcuno herede, o compagnie,<br />

o battuti, o beccamorti, o altri ministri, non possano invitare musici né cantori,<br />

se non quando per qualche grave causa sarà da noi concessa licenza di admettere<br />

almeno un corpo di musica, quale non possa passare il numero di dodici cantori,<br />

prohibendo in tal caso il suonar tromboni et altri instrumenti.<br />

5. Et perché per lo tardare de molti chierici seco<strong>la</strong>ri, rego<strong>la</strong>ri et compagnie, quali<br />

non si trovano al tempo et hora determinata con le lor croci alle chiese de’ defonti<br />

ne segue <strong>la</strong> tardanza di portare a sepelire il defonto dopo l’hora statuita et alle<br />

volte di notte contro l’ordine di detta pragmatica et con indignità delle persone ecclesiastiche<br />

che stanno lungamente ad aspettare, però si ordina et espressamente<br />

commanda che tutti gli invitati, di qualunque grado et conditione siano, debbiano<br />

all’hora determinata ritrovarsi con le lor croci al luogo del defonto, acciò si possa<br />

sepelire avanti suoni l’Ave Maria del<strong>la</strong> sera; ordinando a tutti li sopradetti invitati<br />

che nell’accompagnare il defonto al<strong>la</strong> sepoltura vadano con <strong>la</strong> debita modestia et<br />

gravità, tra<strong>la</strong>sciando ogn’altro ragionamento ma divotamente cantando salmi secondo<br />

il rito di santa Chiesa. Né possa alcuno (havute le candele) abbandonare il<br />

morto sino che non sia giunto al<strong>la</strong> chiesa dove si havrà da sepelire.<br />

6. Di più per provedere a gli abusi che occorrono nel<strong>la</strong> distributione delle cere,<br />

si ordina et commanda a gli heredi del defonto, beccamorti et altri che intervengono<br />

a tal distributione che sotto le pene contenute nel<strong>la</strong> detta pragmatica non possano<br />

dare candelotti, torze o candele, se non conforme a quanto si contiene nel<strong>la</strong><br />

pragmatica, tolerandosi però (per non potersi trovare cera gial<strong>la</strong> a bastanza) che si<br />

possa pigliare cera bianca.

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