10.06.2013 Views

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

252 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

pra 374 . Et che <strong>la</strong> detta tassa et moderatione d’apparati non si possa in modo alcuno<br />

eccedere né alterare sotto pretesto di cose donate da parenti o amici, quali ex nunc<br />

si dichiara doversi comprender et estimare insieme con l’altre nel prezzo et valuta<br />

come di sopra.<br />

Sotto pena a chi contrafarà in parte alcuna del<strong>la</strong> presente provisione per <strong>la</strong> prima<br />

volta di scudi cinquanta d’oro et del<strong>la</strong> perdita di quello si eccederà o suo valore, et per<br />

<strong>la</strong> seconda volta del doppio, et <strong>la</strong> terza volta del<strong>la</strong> pena triplicata, et succissivamente<br />

accrescendo et moltiplicando <strong>la</strong> detta pena sempre quante volte sarà contrafatto al<strong>la</strong><br />

presente provisione. Quali pene si habbino d’applicar per un terzo al<strong>la</strong> camera, un<br />

terzo a luoghi pii, et l’altro all’accusatore et essecutore per mettà, qual accusatore sarà<br />

tenuto secreto 375 . Dichiarando che per le sudette pene saranno tenuti li padri per li figliuoli<br />

o figliuole, li mariti per le moglie, et li fratelli per le sorelle o altro così huomo<br />

come donna respettivamente che habbi cura o governo di chi contrafarà, et che un<br />

solo pagamento fatto dalli contrafacienti o altro per essi per ciascuna volta basti et<br />

s’intenda satisfatta <strong>la</strong> pena. Sì come all’incontro non possa alcuno che contrafacesse e<br />

altri per lui essere in modo alcuno udito né admesso a far escusatione, né tampoco sia<br />

permesso il far remissione o gratia di esse pene senza ordine di nostro signore.<br />

Inoltre si prohibisce et commanda espressamente a li sarti, recamatori et altri artefici<br />

che non possino <strong>la</strong>vorare o far <strong>la</strong>vorare alcuna delle sopradette cose prohibite, sotto<br />

pena per <strong>la</strong> prima volta alli padroni delle botteghe di scudi venticinque et di tre tratti<br />

di corda, et s’intendano sub ipso facto et siano senz’altro cassi delle loro compagnie, et<br />

alli gargioni che <strong>la</strong>vorassero dette cose prohibite come di sopra et non denontiassero<br />

essi padroni et tali <strong>la</strong>vori prohibiti di scudi dieci et di tre tratti di corda, et <strong>la</strong> seconda<br />

volta di detta pena corporali et del<strong>la</strong> pecuniaria dupplicata, successivamente d’accrescersi<br />

et multiplicare quante volte sarà contrafatto, d’applicarsi pro ratta come di sopra.<br />

Non intendendosi però derogato all’ordinatione et dichiaracione altre volte fatta sopra<br />

gli orefici del<strong>la</strong> città et sopra il portar i loro <strong>la</strong>vori così nel<strong>la</strong> città come per il territorio.<br />

Notificandosi che nel<strong>la</strong> presente provisione non siano né s’intendano mai compresi<br />

li scho<strong>la</strong>ri forestieri che al presente si trovano o che verranno in questa città, a’<br />

quali si tolera et tolererassi il portare et usar quelli habiti che ad essi piacerà, et anco<br />

alli forestieri non scho<strong>la</strong>ri per sei mesi ma non più dopo il primo arrivo nel<strong>la</strong> città<br />

376 . Quali però habiti et vestimenti di scho<strong>la</strong>ri et altri forestieri predetti non possi-<br />

374 Dal 1584 si aggiunge tollerandosi che gli specchii et ancone si possino cornisare di argento<br />

battuto.<br />

375 Quali pene si habbino … sarà tenuto secreto] Quali pene si habbino d’applicare per<br />

un terzo al<strong>la</strong> camera di Bologna, un terzo a luoghi pii, l’altro terzo al commissario 1584, dicembre<br />

19 e 23. Bandi, 1586, marzo 13 e 15. Bandi, 1587, febbraio 22-23. Bandi, 1588,<br />

gennaio 30-31. Bandi] Quali pene si habbino da applicare per tre quarti al<strong>la</strong> camera, et il resto<br />

all’accusatore 1589, maggio 24 e 26.<br />

376 Notificandosi … nel<strong>la</strong> città] Notificandosi che nel<strong>la</strong> presente provisione non siano<br />

né si intendano mai compresi li sco<strong>la</strong>ri et altri forastieri che al presente si trovano o veranno<br />

in questa città, a quali si tolera et tolerarassi portare et usare quelli habiti che ad essi<br />

piacerà dal 1584.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!