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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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Bologna 241<br />

Si concede però alle spose di poter farsi anco di novo et portare le vesti anco<br />

quelli di sopra di ogni sorte di drappo di seta però non con altro ornamento che del<br />

medesimo drappo o di altro del medesimo colore che non ecceda braccia cinque di<br />

drappo, et questo se li concede per tre anni dal dì del sponsalitio et non più oltra.<br />

Inoltre prohibemo agli huomini di qual si sia stato o conditione che non possano<br />

portare habiti di qual sia sorte che siano ricamati, né che in essi in modo alcuno<br />

sia alcuna cosa prohibita come di sopra, et che in detti vestimenti non possano portare<br />

guarnimento alcuno di <strong>la</strong>rghezza maggiore di tre deti e non sia de materia prohibita,<br />

et non possano portare cappe o feraioli di sorte alcuna di seta, concedendoseli<br />

però di poterli foderare di velluto, ormesino o taffetà.<br />

Item che nessuno huomo di qual si sia conditione, titolo o preminenza possa<br />

usare né portare qualdrappe di velluto o di qual sia altro drappo né in modo alcuno<br />

ricamate, né in ornamenti di cavalli o armature portare gioie di qual sia sorte, né<br />

oro, né argento battuto, ma solo si concede che honestamente possano havere et<br />

portare dorate le borchie, li chiodi, fibbie et staffe di tali fornimenti de cavalli, et<br />

nelle selle armate averci solo un frigetto dorato di <strong>la</strong>rghezza di un deto et non più.<br />

Item espressamente commandiamo che nessuna persona di qual sia conditione<br />

o preminenza possa havere o portare coverte di cocchio, carrette o carozze o di cavalli<br />

loro di velluto, raso, damasco o qual sorte di drappo sia, né anco foderate di<br />

qual se sia seta, né in modo alcuno ricamate né trinciate, ma so<strong>la</strong>mente se gli concede<br />

che si possano listare o bandare di velluto o di alcuno drappo, pur che non eccedano<br />

il numero de braccia cinque per ciascuna.<br />

Commandiamo che non sia lecito a persona alcuna usare cocchi, carrette o carrozze<br />

dorate né argentate in alcuna lor parte eccetto che nelle balle, armi o insegne<br />

che essi faranno, qual si tollera che si possano dorare et argentare honestamente.<br />

Et di più commandiamo che nessuna persona di qual si voglia conditione o sesso<br />

in detta città possa usare a cocchi, carrette o carrozze più d’un paro di cavalli o<br />

cavalle per volta.<br />

Et per provedere anco alle immoderate spese che si sogliono fare in dare li mobili<br />

alle spose, le quali sono di nissuna o poca utilità a gli huomini ma di molto incommodo<br />

di chi le marita, però ordiniamo che per <strong>la</strong> dote de mille scudi non si<br />

possa dare d’apparato in tutto più del valore di centocinquanta scudi, per dote de<br />

due milia scudi li apparati non possano passare il valore di 300 scudi, et per dote di<br />

tre milia non possano passare il valore di 450, et per dote di quattro milia siano so<strong>la</strong>mente<br />

de 600, et così da quello in suso quanto se sia le dote, li apparati non possano<br />

passare il valore dei suddetti 600 scudi.<br />

Dechiarando che in detti apparati siano compresi tutte le veste così di seta come<br />

di <strong>la</strong>na con <strong>la</strong>voro o senza, et biancheria, et qualunque altra sorte de abigliamento<br />

et massime casse, specchi et ancone non si debbano far ornare di velluto o d’altro<br />

drappo, né con <strong>la</strong>voro di oro o di argento battuto, né con sorte alcuna di gioie.<br />

Item che detta tassa et moderatione d’apparati non si possa eccedere né alterare<br />

in modo alcuno sotto pretesto di cose donate da parenti et amici, li quali dichiaramo<br />

doversi connumerare et stimare insieme con l’altre nel<strong>la</strong> valuta et estima come<br />

di sopra, sotto pena a chi contrafarà in parte alcuna del<strong>la</strong> presente provisione per <strong>la</strong><br />

prima volta di scudi cinquanta d’oro et del<strong>la</strong> perdita di quel che si eccederà del cor-

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