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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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Bologna 235<br />

possino portare <strong>la</strong> croce et havere un candelotto per <strong>la</strong> croce et venti candele et tutta<br />

l’altra elemosina che li sarà data.<br />

Gli altri luoghi pii, hospitali et monasterii di suore povere che fossero invitati<br />

non ereghino stendardo o croce, ma possino havere tutta quel<strong>la</strong> elemosina che li serà<br />

donata.<br />

Li mazzoli delle candele sieno d’otto candele ordinarie per ciascuno 328 .<br />

Capitoli da osservarsi dalli deputati sopra i funerali<br />

Primo, gli eletti per quartieri habbino <strong>la</strong> cura di far sepellire quelli che mancarano<br />

nel lor quartiero, et bisognandoli aiuto si servino degli altri deputati alli altri quartieri.<br />

Quando occurrerà sepellire qualche corpo, gli deputati sopra ciò non deliberaranno<br />

cosa alcuna né andarano al<strong>la</strong> casa del defunto senza <strong>la</strong> presentia del curato,<br />

con parer del quale determinaranno quanto serà necessario.<br />

Ciascuno di loro habbia presso di sé queste ordinationi sopra funerali, né consiglino,<br />

dicano o faccino cosa contra dette ordinationi.<br />

Habbia ciascun di lor un catalogo de loghi pii del<strong>la</strong> città a quali si suol far elemosina,<br />

acciò lo possano mostrare alli parenti del morto, quali elegeranno quei luoghi<br />

che ad essi parerà, et si vieta che detti deputati in nessun modo possono proporre<br />

per sé o per altri direttamente o indirettamente né questo né quel loco pio, et<br />

non possano per detta causa ricevere presenti né elemosine o regaglia alcuna da luoghi<br />

pii. Sotto le infrascritte pene, et d’esser privi dell’officio, et se tali deputati saranno<br />

negligenti in fare l’officio loro li curati facciano ricorso a monsignor vescovo<br />

329 , che gli provederà d’altri in loco loro.<br />

Avertiscano che <strong>la</strong> destributione delle elemosine non si faccia nelle chiese, per<br />

vietare strepiti et tumulti che si sogliono fare, ma si faccia al<strong>la</strong> casa del defunto nel<br />

passare che si fa dinanzi ad essa quando si va a levare il corpo di casa o in altro luogo,<br />

purché si fuge <strong>la</strong> confusione et indecenza, dec<strong>la</strong>rando però che tutti gli invitati<br />

accompagnino il corpo sino al<strong>la</strong> sepoltura.<br />

Si ordina se per qualche accidente fosse necessario nelle chiese ove si sepelirano i<br />

corpi par<strong>la</strong>r de distributione alcuna, che di questo in nessun modo se ne tratti in<br />

chiesa, ma in sacristia o nel chiostro o nel<strong>la</strong> casa canonicale.<br />

Che li deputati per lor mercede non possino prendere se non quello li serà dato<br />

secondo il consueto, né si possino pigliare per sé torze né candele, né darne ad alcun<br />

altro fuor dell’ordine.<br />

Che nessuno de deputati s’habbia da interporre in <strong>la</strong>vare morti et aprire sepolture,<br />

né possino participare de guadagno alcuno con quelli che hanno tal cura.<br />

Se serà data cura ad alcuni d’essi deputati di levar <strong>la</strong> cera dalle speciarie o magagini,<br />

siano obligati di tenere bona cura et farne lista a partita per partita, et finite le<br />

328 1591, settembre 28. Bandi aggiunge cioè del<strong>la</strong> qualità contenuta nel<strong>la</strong> pragmatica, che<br />

non passi due quattrini per cande<strong>la</strong>.<br />

329 vescovo] arcivescovo 1591, settembre 28. Bandi.

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