la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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232 Legislazione suntuaria Per obviare alli abusi et immoderate spese che nelle sepolture et nell’esequie de morti si fanno, ha ordinato monsignor illustrissimo et reverendissimo cardinale Paleotti vescovo di Bologna che sieno osservati gli infrascritti capitoli. Primo 321 , che per morte di qual si voglia persona di che grado o conditione si sia non si sonino campane a botti in alcuna chiesa, né per la sepoltura né per l’essequie. Secondo, che non si possi sonare Ave Maria per dare segno che alcuno sia morto, overo la campana a longo per portare alla sepoltura, eccetto che nella parocchia del morto et nella chiesa dove il defonto si ha da sepelire, et nella chiesa cathedrale overo di San Petronio, quando alcuni de consortii o capitoli di dette chiese sono invitati ad accompagnare il morto. Terzo, nel portare il defonto alla sepoltura non si possi pigliare se non una compagnia spirituale de battuti, una regola de frati dove si ha il morto a sepelire, uno consortio, o della chiesa cathedrale overo di San Petronio, et similmente uno delli capitoli di dette chiese quando il morto si ha da sepelire in alcuna d’esse. Quarto, si permette ancora che possano essere invitati orfani, orfane et altri poveri et una regola di quei frati che niente veramente hanno in commune, oltra la compagnia del Santissimo Sacramento. Quinto, quando nissuno de consortii serà invitato, potrà il rettore della parocchia chiamare dieci 322 preti al più, ma andandovi consortio bastarà egli solo in loro compagnia 323 . Sesto, per quelli che seranno defonti in dignità ecclesiastica overo magistrato, o che siano dottori di collegio, si permette anco che oltre gli ordini sopradetti possa esser invitato uno delli dui capitoli di San Pietro, o San Petronio. Settimo, a tutti li sopradetti capitoli, consortii, regole de frati, battudi et altri invitati, le torze, candelotti et candele che s’havranno da dare sieno di cera gialla et nel numero et modo ordinato et prescritto a parte da sua signoria illustrissima. Ma alli orfani, orfane, poveri, hospitali et monasterii si possa dare quella elemosina che parerà a ciascuno. Ottavo, non si portino li morti alla sepoltura se non di giorno et non per la piazza grande, se non li defonti in magistrato, ma per la via più retta et breve dalla casa del defonto alla chiesa dove si havrà da sepelire 324 . Nono, non possino gli heredi mandare alcuno vestito con habito lugubre ad accompagnare il morto, o stare intorno al mortorio all’essequie, eccetto però per dot- gennaro 1573. Con la riforma hora aggiunta del presente anno 1591 da monsignor reverendissimo coadiutore di Bologna, per ordine del sudetto illustrissimo et reverendissimo signor cardinale Paleotti arcivescovo, per causa degli abusi, introdutti dopo la publicatione della predetta pragmatica. [Bologna, 28 settembre 1591] In Bologna per Vittorio Benacci. 321 1591, settembre 28. Bandi non numera i paragrafi. 322 dieci] due 1591, settembre 28. Bandi. 323 basterà egli solo in loro compagnia] potrà invitare quattro altri preti seco 1591, settembre 28. Bandi. 324 1591, settembre 28. Bandi aggiunge Né si possono accendere più di venti torze in tutto oltre quelle de capitoli di San Pietro o di San Petronio, quando saranno invitati.

Bologna 233 tori, per li quali si permette di potere vestire quattro solamente che portino li libri dietro. Decimo, non si affighino insegne et arme alcune del morto per chiese né in altro luogo, né si faccia catafalco, ma solo si possi sopra una tavola coperta di negro ponere il mortorio, dove non si possino affigere più di quatro arme del morto et alli magistrati solamente otto, che si levino poi subito dopo l’officio o anniversario, né si accendino candele se non alli altari, et al letto mortorio non si possino accendere più di quatro torze et per magistrati et altri in dignità solamente otto. Undecimo, non si facino depositi o si attachino cassoni col corpo del morto né vuoti alle muraglie delle chiese et altrove. Duodecimo, li forestieri non s’intendano compresi ne gli ordini sopradetti. Decimoterzo, non si faccino sermoni funebri in chiesa senza licenza di sua signoria illustrissima. Lista di quello che per l’avenire s’havrà da dare per li funerali. Al capitolo della cattedrale si dia per elemosina lire quindeci et a ciascuno canonico una torza de lir tre al più et tre mazzoli di candele. Alli mansionarii et capellani soliti della chiesa insieme lir cinque et a ciascuno mansionario una torza di lire una e meza et doi mazzoli et a ciascuno capellano uno candelotto d’onze dieci et uno mazzolo et al prevosto doi mazzoli. Alli chierici per ciascuno un mazzolo. Al campanaro per l’Ave Maria et longa un scudo d’oro et ventiquattro candele 325 . Alla sacristia una torza de lir una e meza et quaranta candele. Alla croce del capitolo una torza di lir tre, a quella de mansionarii una torza de lir una e meza. Per li responsi candele ventiquattro. Al capitolo de i canonici di San Petronio lir dodici et a ciascuno canonico una torza di lir tre al più et tre mazzoli di candele. Alli mansionarri et capellani insieme lir quattro et a ciascuno mansionario una torza di lir una e mezza et doi mazzoli et a ciascuno capellano un candelotto di onze diece et uno mazzolo. Alli chierici un mazzolo per ciascuno. Al campanaro per l’Ave Maria et longa un scudo d’oro et vintiquattro candele 326 . Alla sacristia una torza de lir una e meza et vintiquattro candele. Alla croce del capitulo una torza di lir tre. A quella de mansionarii una de lir una e meza. 325 uno scudo d’oro et ventiquattro candele] quattro lire e mezo sonando la campana grossa, et sonando la picciola lir due, et regaglia solita 1591, settembre 28. Bandi. 326 un scudo d’oro et vintiquattro candele] quattro lire e mezo sonando la campana grossa, et due sonando la picciola, con le solite candele 1591, settembre 28. Bandi.

Bologna 233<br />

tori, per li quali si permette di potere vestire quattro so<strong>la</strong>mente che portino li libri<br />

dietro.<br />

Decimo, non si affighino insegne et arme alcune del morto per chiese né in altro<br />

luogo, né si faccia catafalco, ma solo si possi sopra una tavo<strong>la</strong> coperta di negro<br />

ponere il mortorio, dove non si possino affigere più di quatro arme del morto et alli<br />

magistrati so<strong>la</strong>mente otto, che si levino poi subito dopo l’officio o anniversario, né<br />

si accendino candele se non alli altari, et al letto mortorio non si possino accendere<br />

più di quatro torze et per magistrati et altri in dignità so<strong>la</strong>mente otto.<br />

Undecimo, non si facino depositi o si attachino cassoni col corpo del morto né<br />

vuoti alle muraglie delle chiese et altrove.<br />

Duodecimo, li forestieri non s’intendano compresi ne gli ordini sopradetti.<br />

Decimoterzo, non si faccino sermoni funebri in chiesa senza licenza di sua signoria<br />

illustrissima.<br />

Lista di quello che per l’avenire s’havrà da dare per li funerali.<br />

Al capitolo del<strong>la</strong> cattedrale si dia per elemosina lire quindeci et a ciascuno canonico<br />

una torza de lir tre al più et tre mazzoli di candele.<br />

Alli mansionarii et capel<strong>la</strong>ni soliti del<strong>la</strong> chiesa insieme lir cinque et a ciascuno<br />

mansionario una torza di lire una e meza et doi mazzoli et a ciascuno capel<strong>la</strong>no uno<br />

candelotto d’onze dieci et uno mazzolo et al prevosto doi mazzoli.<br />

Alli chierici per ciascuno un mazzolo.<br />

Al campanaro per l’Ave Maria et longa un scudo d’oro et ventiquattro<br />

candele 325 .<br />

Al<strong>la</strong> sacristia una torza de lir una e meza et quaranta candele.<br />

Al<strong>la</strong> croce del capitolo una torza di lir tre, a quel<strong>la</strong> de mansionarii una torza de<br />

lir una e meza.<br />

Per li responsi candele ventiquattro.<br />

Al capitolo de i canonici di San Petronio lir dodici et a ciascuno canonico una<br />

torza di lir tre al più et tre mazzoli di candele.<br />

Alli mansionarri et capel<strong>la</strong>ni insieme lir quattro et a ciascuno mansionario una<br />

torza di lir una e mezza et doi mazzoli et a ciascuno capel<strong>la</strong>no un candelotto di onze<br />

diece et uno mazzolo.<br />

Alli chierici un mazzolo per ciascuno.<br />

Al campanaro per l’Ave Maria et longa un scudo d’oro et vintiquattro candele 326 .<br />

Al<strong>la</strong> sacristia una torza de lir una e meza et vintiquattro candele.<br />

Al<strong>la</strong> croce del capitulo una torza di lir tre.<br />

A quel<strong>la</strong> de mansionarii una de lir una e meza.<br />

325 uno scudo d’oro et ventiquattro candele] quattro lire e mezo sonando <strong>la</strong> campana<br />

grossa, et sonando <strong>la</strong> piccio<strong>la</strong> lir due, et regaglia solita 1591, settembre 28. Bandi.<br />

326 un scudo d’oro et vintiquattro candele] quattro lire e mezo sonando <strong>la</strong> campana grossa,<br />

et due sonando <strong>la</strong> piccio<strong>la</strong>, con le solite candele 1591, settembre 28. Bandi.

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