10.06.2013 Views

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

226 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

Et per provedere anco alle immoderate spese che si sogliono fare in dare li mobili alle<br />

spose, le quali cose sono di nissuna o poca utilità a gli huomini ma di molto incommodo<br />

di chi le marita, però si ordina che per <strong>la</strong> dote di mille scudi non si possi dare di<br />

apparato in tutto più del valore di centocinquanta scudi, per dote di dua mil<strong>la</strong> scudi gli<br />

apparati non possono passare il valore di trecento scudi, et per dote di tre mil<strong>la</strong> scudi tali<br />

apparati non possano ascendere al valore di più di quattrocentocinquanta scudi, et per<br />

<strong>la</strong> dote di quattro mil<strong>la</strong> scudi gli apparati siano so<strong>la</strong>mente di seicento scudi. Et così da<br />

quello in suso quanto si sia <strong>la</strong> dote gli apparati non possono passare il valore delli sudetti<br />

seicento scudi, li quali apparati si dechiara che siano comprese tutte le vesti, così di seta<br />

come di <strong>la</strong>na, con <strong>la</strong>vori o senza, et biancherie et qualunque altra sorte de abbigliamenti<br />

et massime casse, ancone et specchi; espressamente vietando che dette cose, cioè casse,<br />

specchi et ancone, non si debbano fare ornate di veluto o d’altro drappo, né con <strong>la</strong>vori<br />

d’oro o d’argento battuto, né con sorte alcuna di gioie.<br />

Sotto pena a chi contrafarà in parte alcuna del<strong>la</strong> presente provisione per <strong>la</strong> prima<br />

volta di scudi cinquanta, per <strong>la</strong> seconda del doppio et per <strong>la</strong> terza del<strong>la</strong> pena triplicata<br />

et perdita di tutte le robbe e ornamenti con li quali si fosse contrafatto, et nel<strong>la</strong> medesima<br />

pena triplicata et perdita di robbe incorrerà ciascuna volta che oltra le tre contrafacesse<br />

al<strong>la</strong> presente provisione. Et tali pene et perdita di robbe si applicaranno per un<br />

terzo al<strong>la</strong> camera, un terzo a luoghi pii da dichiararsi da sua signoria illustrissima et<br />

l’altro terzo egualmente all’essecutore et accusatore che serà tenuto secreto.<br />

Dechiarando che per le suddette pene seranno tenuti li padri per li figliuoli o figliuole,<br />

li mariti per le moglie, li fratelli per le sorelle o altro che habbia governo di<br />

chi contrafarà. Et per le spose che non hanno padri né fratelli o mariti sieno obbligati<br />

quei tali che le havranno sotto <strong>la</strong> cura et custodia loro et che le terranno in casa, così<br />

maschii come femine. Con dechiaratione però che un pagamento solo fatto dalli sopranominati<br />

per ciascuno de contrafacienti et ciascuna volta basti et s’intenda satisfatta<br />

<strong>la</strong> pena, né possa alcuno che contrafacesse o altri per lui esser in modo alcuno audito<br />

né inteso in fare escusatione alcuna, né dimandare remissione o gratia di pena, se<br />

prima effettualmente non havrà depositato <strong>la</strong> pena et cose con le quali si sia contrafatto,<br />

in caso del<strong>la</strong> perdita di esse, appresso il sacro Monte di pietà. Commandando<br />

medesimamente alli sarti, recamatori et altri artefici che non <strong>la</strong>vorino o fabrichino alcuna<br />

delle cose prohibite nel<strong>la</strong> presente provisione. Sotto pena di scudi diece per <strong>la</strong><br />

prima volta, <strong>la</strong> seconda volta di scudi vinti, <strong>la</strong> terza serà <strong>la</strong> pena pecuniaria triplicata,<br />

d’applicarsi tal pena come di sopra. Et in oltre se li darà subito in publico tre tratti di<br />

corda 309 . Notificando anco che nel<strong>la</strong> presente provisione non s’intendono compresi<br />

sco<strong>la</strong>ri forestieri o altri forestieri che al presente sono o verranno in questa città, a<br />

quali si tolera e tolerarassi portare et usare quegli habiti che a loro piaceranno.<br />

309 Sotto pena di scudi diece … tre tratti di corda] Sotto pena, per <strong>la</strong> prima volta, al patrone<br />

del<strong>la</strong> bottega di scudi venticinque et di tre tratti di corda, et alli garzoni che <strong>la</strong>vorasseno<br />

in tali <strong>la</strong>vori et che non denontiassero il patrone di scudi diece d’oro et di tre tratti di<br />

corda, et alli altri garzoni che non lo denontiassero sapendolo di tre tratti di corda, <strong>la</strong> seconda<br />

volta di detta corda e <strong>la</strong> pena pecuniaria dupplicata, <strong>la</strong> terza volta detta corda et <strong>la</strong> pena<br />

pecuniaria triplicata d’applicarsi come di sopra 1574, gennaio 7-8 Bandi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!