la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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224 Legislazione suntuaria 1572, ottobre 31 - novembre 1 Bandi Provisione reformata sopra le pompe, e vestire si delle donne come de gli huomini, apparati di doti, et de banchetti. Publicata alli XXXI di ottobre et reiterata al primo di novembre MDLXXII. In Bologna, per Alessandro Benacci. Con licenza de’ superiori 304 Sendoci in alcune parti necessariamente riformata la provisione delle pompe publicata a dì passati, acciò alcuno non possa pretendere ignoranza, è stato giudicato non sol bene ma necessario di nuovo publicarla con le dette aggionte et riformationi, et però, havendo deliberato l’illustrissimo signor Alessandro cardinal Sforza legato di Bologna, con participatione et consenso delli magnifici signori signori antiani consoli et confaloniere di giustitia et de li illustri signori quaranta del regimento di Bologna, riformare la provisione delle pompe, per honore principalmente del signor Dio et per beneficio della città et popolo di Bologna, et però doppo molti discorsi sopra ciò havuti si è formata la presente santissima et utilissima provisione, la quale commanda sua signoria illustrissima sia inviolabilmente et indifferentemente osservata sotto le pene infrascritte. Prima si ordina, commanda et prohibisce a qualunque persona di che stato o conditione si sia, così maschio come femina, il portare et usare in sorte alcuna d’habito o vestimento lungo o curto, né in birette o capelli, oro, argento battuto, tirato o filato, buono o falso che si sia, né tela d’oro o d’argento, né brocato, gioie o pietre pretiose, buone o finte di qual si voglia sorte, o paste di profumi, né anco si possi usare recami grandi né piccoli fatti o con disegno trapontati in telaro overo d’agocchia di qual si sia sorte. Similmente si prohibisce alle donne di portare habito alcuno tagliato, piccato o trapontato dal busto in gioso, eccetto però le rubbe et sottane d’ormesino et taffettà305 , che si concede potersi tagliare, piccare et frappare come li pare. Si prohibisce anco alle donne che non possano portare pellizze, rubbe, capotti o feraioli, né alcun’altra si sia cosa foderata di gibellini o lupi cervieri. Item si prohibisce che le donne non possano portare ne le buone gratie o manizze oro, argento, recami, perle, né cosa alcuna altra prohibita come di sopra, il che si dechiara ancora intendersi per li gibellini, lupi cervieri et ventagli, alli quali però si conce- 304 Collazionato con: 1574, gennaio 7-8. Bandi, Provisione reformata sopra le pompe, e vestire così delle donne come de gli huomini, apparati di doti, et de banchetti. Publicata alli VII et reiterrata alli VIII di genaro MDLXXIIII. In Bologna, per Alessandro Benacci. Con licenza de’ superiori. 1574, febbraio 7-8 e 17. Bandi, Provisione reformata sopra le pompe, et vestire così delle donne, come de gli huomini apparati di doti, et de banchetti, publicata alli 7 et reiterata alli 8 di febraro MDLXXIIII. Con una nuova gionta publicata alli 17 del suddetto mese, et anno. 305 1574, gennaio 7-8. Bandi aggiunge teletta, et tabì.
Bologna 225 de che si possa portare le teste et manichi respettivamente d’oro et le catene a quali seranno attaccate pur similmente d’oro, senza però gioie o pietre pretiose come di sopra. Item si prohibisce espressamente alle donne portare frontali, centure, collane overo ordini di gioie, perle, oro, pietre pretiose o altra cosa prohibita. Se li concede però il portare anelli con li pendenti d’oro alle orecchie, pur che non passino il valore di scudi quindeci. Si concede alle donne il poter portar un filo di perle solo, ma che 306 non passi la fontanella della gola, et chi non potrà o non vorrà portare il vezzo di perle come di sopra se li concede il portare una collana che non passi però il valore di scudi cinquanta, ma in un medesimo tempo si prohibisce il portare il vezzo et la collana et similmente se li concede il portare dui o più annelli al dito et dui brazzali d’oro, nelli quali però non sia cosa alcuna prohibita. Concedendo ancora alle spose che oltre le cose dette di sopra possano portare, per dui anni continui cominciando dal dì che seranno sposate et seguendo fino in fine, due pendenti, uno dei quali possi essere croce et non più oltre. Item espressamente si commanda che nissuna persona di qual si sia conditione o preeminentia possa havere o portare coperte da cocchio, carette, o carozze o di loro cavalli, di veluto, raso, damasco o qual sorte di drappo si sia, né anco foderate di qual si sia seta, né in modo alcuno ricamate, né trinzate, ma sollamente se gli concede che le possano listare o bandare di veluto o d’altro drappo 307 . Commandandosi che non sia lecito a persona alcuna usare cocchi, carrette o carozze dorate né argentate in alcuna lor parte, eccetto che ne le palle, arme o insegne che in essi seranno, quali si tollera si possano dorare et argentare honestamente. Et di più si commanda et vieta che nissuna persona di qual si voglia conditione et sesso possi nella deta città usare a cocchi, carette o carozze più d’un par de cavalli o cavalle per volta 308 . Inoltre si prohibisce a gli huomini di qual si sia stato o conditione che non possano portare habiti o vestimenti di qual si sia sorte che siano recamati, né che in essi in modo alcuno sia cosa alcuna prohibita come di sopra. Item che nissun huomo di qual si sia conditione, titolo o preminentia possi usare né portare gualdrappe tutte di veluto o di qual si sia altro drappo, né in modo alcuno recamate, né in ornamenti de cavalli o armatura portare gioie di qual si sia sorte, né oro né argento battuto, ma solo si concede che honestamente possano havere et portare dorate o argentate le borchie, li chiovi, fibbie et staffe de tali fornimenti de cavalli, et nelle selle armate haverci solo un fregietto dorato di larghezza d’un dito et non più. 306 1574, gennaio 7-8. Bandi aggiunge effettualmente in giro. 307 1574, gennaio 7-8. Bandi aggiunge pur che non eccedano il numero di braccia cinque per ciascuna. 308 1574, gennaio 7-8. Bandi aggiunge Ne le veste da donna tanto di sopra quanto di sotto non si possa ponere in balze più di cinque braccia di drappamento et che le balze non possano essere foderate d’alcuna sorte seda, né sopra quelle esservi alcuna cosa prohibita. In alcuna sorte de vestimenti da huomini, così di sotto come di sopra, non vi si possa ponere in balze della qualità et conditione come di sopra più di braccia tre, con la prohibitione come di sopra, prohibendo etiam espressamente il potere mettere nelle calce alla marinara o alla savoina (che dicono) più di braccia sei di drappamento.
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de che si possa portare le teste et manichi respettivamente d’oro et le catene a quali seranno<br />
attaccate pur similmente d’oro, senza però gioie o pietre pretiose come di sopra.<br />
Item si prohibisce espressamente alle donne portare frontali, centure, col<strong>la</strong>ne<br />
overo ordini di gioie, perle, oro, pietre pretiose o altra cosa prohibita.<br />
Se li concede però il portare anelli con li pendenti d’oro alle orecchie, pur che<br />
non passino il valore di scudi quindeci.<br />
Si concede alle donne il poter portar un filo di perle solo, ma che 306 non passi <strong>la</strong><br />
fontanel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> go<strong>la</strong>, et chi non potrà o non vorrà portare il vezzo di perle come di sopra<br />
se li concede il portare una col<strong>la</strong>na che non passi però il valore di scudi cinquanta,<br />
ma in un medesimo tempo si prohibisce il portare il vezzo et <strong>la</strong> col<strong>la</strong>na et similmente se<br />
li concede il portare dui o più annelli al dito et dui brazzali d’oro, nelli quali però non<br />
sia cosa alcuna prohibita. Concedendo ancora alle spose che oltre le cose dette di sopra<br />
possano portare, per dui anni continui cominciando dal dì che seranno sposate et seguendo<br />
fino in fine, due pendenti, uno dei quali possi essere croce et non più oltre.<br />
Item espressamente si commanda che nissuna persona di qual si sia conditione<br />
o preeminentia possa havere o portare coperte da cocchio, carette, o carozze o di loro<br />
cavalli, di veluto, raso, damasco o qual sorte di drappo si sia, né anco foderate di<br />
qual si sia seta, né in modo alcuno ricamate, né trinzate, ma sol<strong>la</strong>mente se gli concede<br />
che le possano listare o bandare di veluto o d’altro drappo 307 . Commandandosi<br />
che non sia lecito a persona alcuna usare cocchi, carrette o carozze dorate né argentate<br />
in alcuna lor parte, eccetto che ne le palle, arme o insegne che in essi seranno,<br />
quali si tollera si possano dorare et argentare honestamente.<br />
Et di più si commanda et vieta che nissuna persona di qual si voglia conditione<br />
et sesso possi nel<strong>la</strong> deta città usare a cocchi, carette o carozze più d’un par de cavalli<br />
o cavalle per volta 308 .<br />
Inoltre si prohibisce a gli huomini di qual si sia stato o conditione che non possano<br />
portare habiti o vestimenti di qual si sia sorte che siano recamati, né che in essi<br />
in modo alcuno sia cosa alcuna prohibita come di sopra.<br />
Item che nissun huomo di qual si sia conditione, titolo o preminentia possi usare<br />
né portare gualdrappe tutte di veluto o di qual si sia altro drappo, né in modo alcuno<br />
recamate, né in ornamenti de cavalli o armatura portare gioie di qual si sia sorte, né<br />
oro né argento battuto, ma solo si concede che honestamente possano havere et portare<br />
dorate o argentate le borchie, li chiovi, fibbie et staffe de tali fornimenti de cavalli,<br />
et nelle selle armate haverci solo un fregietto dorato di <strong>la</strong>rghezza d’un dito et non più.<br />
306 1574, gennaio 7-8. Bandi aggiunge effettualmente in giro.<br />
307 1574, gennaio 7-8. Bandi aggiunge pur che non eccedano il numero di braccia cinque<br />
per ciascuna.<br />
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non si possa ponere in balze più di cinque braccia di drappamento et che le balze non<br />
possano essere foderate d’alcuna sorte seda, né sopra quelle esservi alcuna cosa prohibita. In<br />
alcuna sorte de vestimenti da huomini, così di sotto come di sopra, non vi si possa ponere<br />
in balze del<strong>la</strong> qualità et conditione come di sopra più di braccia tre, con <strong>la</strong> prohibitione come<br />
di sopra, prohibendo etiam espressamente il potere mettere nelle calce al<strong>la</strong> marinara o<br />
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