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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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224 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

1572, ottobre 31 - novembre 1<br />

Bandi<br />

Provisione reformata sopra le pompe, e vestire si delle donne come de gli<br />

huomini, apparati di doti, et de banchetti. Publicata alli XXXI di ottobre et<br />

reiterata al primo di novembre MDLXXII. In Bologna, per Alessandro<br />

Benacci. Con licenza de’ superiori 304<br />

Sendoci in alcune parti necessariamente riformata <strong>la</strong> provisione delle pompe<br />

publicata a dì passati, acciò alcuno non possa pretendere ignoranza, è stato giudicato<br />

non sol bene ma necessario di nuovo publicar<strong>la</strong> con le dette aggionte et riformationi,<br />

et però, havendo deliberato l’illustrissimo signor Alessandro cardinal Sforza<br />

legato di Bologna, con participatione et consenso delli magnifici signori signori<br />

antiani consoli et confaloniere di giustitia et de li illustri signori quaranta del regimento<br />

di Bologna, riformare <strong>la</strong> provisione delle pompe, per honore principalmente<br />

del signor Dio et per beneficio del<strong>la</strong> città et popolo di Bologna, et però doppo<br />

molti discorsi sopra ciò havuti si è formata <strong>la</strong> presente santissima et utilissima provisione,<br />

<strong>la</strong> quale commanda sua signoria illustrissima sia invio<strong>la</strong>bilmente et indifferentemente<br />

osservata sotto le pene infrascritte.<br />

Prima si ordina, commanda et prohibisce a qualunque persona di che stato o<br />

conditione si sia, così maschio come femina, il portare et usare in sorte alcuna d’habito<br />

o vestimento lungo o curto, né in birette o capelli, oro, argento battuto, tirato<br />

o fi<strong>la</strong>to, buono o falso che si sia, né te<strong>la</strong> d’oro o d’argento, né brocato, gioie o pietre<br />

pretiose, buone o finte di qual si voglia sorte, o paste di profumi, né anco si possi<br />

usare recami grandi né piccoli fatti o con disegno trapontati in te<strong>la</strong>ro overo d’agocchia<br />

di qual si sia sorte.<br />

Similmente si prohibisce alle donne di portare habito alcuno tagliato, piccato o<br />

trapontato dal busto in gioso, eccetto però le rubbe et sottane d’ormesino et<br />

taffettà305 , che si concede potersi tagliare, piccare et frappare come li pare.<br />

Si prohibisce anco alle donne che non possano portare pellizze, rubbe, capotti o<br />

feraioli, né alcun’altra si sia cosa foderata di gibellini o lupi cervieri.<br />

Item si prohibisce che le donne non possano portare ne le buone gratie o manizze<br />

oro, argento, recami, perle, né cosa alcuna altra prohibita come di sopra, il che si dechiara<br />

ancora intendersi per li gibellini, lupi cervieri et ventagli, alli quali però si conce-<br />

304 Col<strong>la</strong>zionato con:<br />

1574, gennaio 7-8. Bandi, Provisione reformata sopra le pompe, e vestire così delle donne<br />

come de gli huomini, apparati di doti, et de banchetti. Publicata alli VII et reiterrata alli<br />

VIII di genaro MDLXXIIII. In Bologna, per Alessandro Benacci. Con licenza de’ superiori.<br />

1574, febbraio 7-8 e 17. Bandi, Provisione reformata sopra le pompe, et vestire così delle<br />

donne, come de gli huomini apparati di doti, et de banchetti, publicata alli 7 et reiterata alli<br />

8 di febraro MDLXXIIII. Con una nuova gionta publicata alli 17 del suddetto mese, et anno.<br />

305 1574, gennaio 7-8. Bandi aggiunge teletta, et tabì.

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