10.06.2013 Views

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

220 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

1570, luglio 3 e 5<br />

Bandi<br />

Provisione sopra le pompe, e vestire si delle donne come de gli huomini,<br />

apparati di dote, et de banchetti. Publicata alli III et reiterata alli V di luglio<br />

MDLXX<br />

Sapendo l’illustrissimo et reverendissimo signor il signor Alessandro cardinale<br />

Sforza, legato meritissimo di Bologna, Romagna et essarcato di Ravenna, esser state<br />

da alcuni anni in qua publicate in questa città molte gride per provedere a gli inconvenienti<br />

et eccessive spese così del vivere come del vestire, et intendendo che mai,<br />

overo per poco tempo, sono state fin qui osservate con offesa del<strong>la</strong> maestà divina,<br />

poca reputatione delli superiori e grave danno di questo publico et de partico<strong>la</strong>ri insieme,<br />

et volendo havere principal cura sempre all’honore et rispetto dell’onnipotente<br />

Iddio e poi al beneficio et utile di questo popolo, acciò che li partico<strong>la</strong>ri non usino<br />

male le sostanze loro sì come si è fatto fin qui per l’introdutione de superflui ornamenti<br />

et spese, perciò sua signoria illustrissima et reverendissima, di consenso et volontà<br />

delli magnifici et eccelsi signori signori antiani consoli, et illustre signor confaloniero<br />

di giustitia, et de gli illustri signori quaranta, ha determinata <strong>la</strong> sequente utilissima<br />

provisione e reforma delle pompe, <strong>la</strong> qual intende e vole che habbia forza di<br />

perpetua legge e sia invio<strong>la</strong>bile et intieramente da ciascuno osservata.<br />

Del vestire<br />

Prima prohibisce a qualunque persona di che stato o conditione si sia, così maschio<br />

come femina, il portare et usare in sorte alcuna d’habito lungo o corto, né in<br />

berette o capelli, oro, argento battuto, tirato o fi<strong>la</strong>to, buono o falso che si sia, né te<strong>la</strong><br />

d’oro o d’argento, né broccato, gioie o pietre pretiose buone o finte di qual si voglia<br />

sorte, o paste di profumo; né anco si possi usar ricami grandi né piccoli fatti o<br />

con dissegni trapuntati in tel<strong>la</strong>ro overo ad agocchia di qual si sia sorte.<br />

Similmente si prohibisce alle donne di portare habito alcuno tagliato trapuntato<br />

dal busto in giù, overo fodrato di qual si sia sorte di seta o drappi.<br />

Si prohibisce anco alle donne il portar cappotti o altra sorte d’habito corto sopra<br />

le vesti che sia di seta, o fodrato di seta, overo ricamato.<br />

Si prohibisce pure alle donne che non possano portare le pellicie o robbe fodrate<br />

di gibellini o lupi cervieri.<br />

Item si prohibisce che le donne non possano in un medemo tempo portare bonegratie,<br />

gebellini, o lupi cervieri, o ventagli, ma uno solo ornamento di questi per<br />

volta, ordinando che le bonegratie non siano ricamate, né in modo alcuno habbino<br />

in esse oro, argento o gioie di qual si sia sorte. Et medesimamente si dichiara che<br />

nelle teste di gibellini, manichi di ventaglio, ancor che fossero d’oro, o nelle catene<br />

a quali saranno attaccate non ci si possa havere o portare gioie di qual si sia sorte o<br />

vero smalti.<br />

Item che non si possi portare cimossie o frontali di qual si sia sorte, che sia di<br />

valore di più di venticinque scudi in tutto, senza però che sia gioia o smalto alcuno.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!