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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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Bologna 219<br />

Che alli giudici et esecutori del<strong>la</strong> presente santissima provisione non sia lecito<br />

assolvere né far gratia in tutto o in parte ad alcuno contrafaciente 302 .<br />

1568, aprile 29<br />

Bandi<br />

Provisione, et moderatione delle pompe, banchetti, et funerali. Nuovamente<br />

riformata. Publicata in Bologna alli 29 d’aprile 1568. In Bologna, appresso<br />

Alessandro Benacci. Con licenza de’ reverendi vicario episcopale et<br />

inquisitore 303<br />

Marie in altro luogo che nelle parochie, per dar segno che alcun sia morto, se non per quelli<br />

che fossero morti con dignità ecclesiastica o con canonicato ancora in chiesa collegiate, overo<br />

in magistrato. 3. Nel portare i morti al<strong>la</strong> sepoltura non si suonino campane a lungo in altre<br />

chiese che nel<strong>la</strong> chiesa parochiale et in quel<strong>la</strong> dove s’havrà esso morto a sepelire, oltra però<br />

quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> chiesa catedrale et di San Petronio quando alcuno di capitoli di quelle chiese<br />

fosse invitato all’officio del<strong>la</strong> sepoltura. 4. Oltra gli orfani et le orfane, li mendicanti, frati<br />

del<strong>la</strong> Nonciata et altri monasterii di frati che non hanno in commune non s’inviti né si pigli<br />

a funerali se non una compagnia spirituale di battuti, una rego<strong>la</strong> di frati et venti preti al più,<br />

oltra il capitolo del<strong>la</strong> chiesa catedrale o di San Petronio quando sarà invitato. 5. Non si dia<br />

se non una torcetta al capel<strong>la</strong>no et una al priore del<strong>la</strong> compagnia o rego<strong>la</strong>, et oltra quelle che<br />

delli predetti capitoli si danno non si dia ad altri né torza, né torzetta, né candelotto, ma solo<br />

le candelette picciole ordinarie, a gli orfani et alle orfane et monasterii si possa dare quel<strong>la</strong><br />

limosina che parerà a ciascuno. 6. Non si accendano più di venti torze in tutto, oltra quelle<br />

de’ capitoli predetti. 7. Nelle essequie o qualonque altro ufficio per morti non si faccia catafalco,<br />

non affigano più di quatro arme al più del morto che si levino dopo ’l giorno dell’ufficio<br />

o anniversario, né si accendano torze né candele, se non a gli altari et al letto mortorio,<br />

al quale non si accendano più di quatro torze. 8. Non si facciano depositi, o si attacchino<br />

cassoni né col corpo del morto, né vuoti alle muraglie delle chiese.<br />

302 Che alli giudici … ad alcuno contrafaciente] Sotto pena a chi contrafarà in ciascuna<br />

delle sudette cose di scudi XXV ogni volta d’applicarsi a luoghi pii ad arbitrio di sua signoria<br />

illustrissima. Gli essecutori del<strong>la</strong> presente utilissima et santissima provisione siano et s’intendano<br />

essere monsignor vicario del predetto monsignor illustrissimo et reverendissimo cardinal<br />

vescovo, il magnifico signor auditore del Torrone et uno auditore del predetto monsignor<br />

reverendissimo governatore insieme congiontamente et non divisamente: de’ quali tre, almeno<br />

due di loro congiontamente et concordemente possano et debbano per l’autorità a loro<br />

unitamente concessa per <strong>la</strong> presente provisione punire li transgressori et contrafacienti et essigere<br />

le pene et distribuirle come di sopra sommariamente et senza processo. Dechiarando<br />

però che ad alcuni di detti essecutori né a tutti insieme sia lecito assolvere né far gratia in<br />

tutto o in parte ad alcuno, sotto qual si voglia colore et pretesto 1568, aprile 29. Bandi.<br />

303 Vedi 1568, aprile 12. Bandi, Provisione sopra le pompe riformata ultimamente, et<br />

publicata in Bologna, alli XII aprile 1568. In Bologna, per Alessandro Benacci. Con licenza<br />

de’ superiori.

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