la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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210 Legislazione suntuaria tempo stabilire dopo l’infrascritto termine il bando delle pompe liberarese da una incredibile molestia che tutto il giorno riceve da molti che vengono a chiedere licenza et indurre allegrezza et consolatione a questo popolo, con il presente publico bando dichiara che durante questi giorni di carnevale per sin al primo giorno di quaresima esclusivamente sia lecito ad ogni persona di quale si sia stato o condittione servirsi et usare vestimenti, gioie et tutti gli altri ornamenti così delle persone come dei cochii fatti per suo servigio, nonostante la prohibitione puoco innanzi fatta, avisando che dal primo giorno di quaresima in poi il bando delle pompe fatto alli giorni passati s’intenda essere nel suo primo vigore et s’osservi inviolabilmente, et questa dechiaratione non havrà più luoco, et di più in questo mezo sotto la pena del detto bando non sia lecito a persona alcuna di quale si voglia stato o condittione fare di nuovo vestimento o altro ornamento prohibito in detto bando, et facendosi caschi nella medesima pena gli artefici d’essi che li patroni come più amplamente si contiene in detto bando già publicato, et per la presente dechiaratione non pur vuole sua signoria reverendissima che s’intenda derogato in parte alcuna al bando delli banchetti et funerali, ma vuole che per questo presente sia quello con maggiore auttorità confirmato. Franciscus Crassus gubernator. Die 5 feb. 1565 Publicata alla renghiera del signor podestà per Gabriel Ronchi banditore publico, presenti messer Costanzo Malvasia et messer Cornelio Sap. 1566, aprile 25 Bandi Provisione sopra le pompe publicata in Bologna alli XXV di aprile del MDLXVI. In Bologna, per Alessandro Benaccio 267 1566, agosto 28 Bandi Provisione sopra le meretrici. Publicata in Bologna il dì XXVIII d’agosto MDLXVI. In Bologna per Alessandro Benaccio 268 Essendosi fatta la pragmatica sopra il vestire et habiti delle donne honeste, et sendo conveniente dalle pudiche divisare le impudiche e di mala vita, acciò che sie- 267 Vedi 1561, marzo 4. Bandi, Provisione delle pompe publicata in Bologna li IIII di marzo MDLXI. In Bologna per Alessandro Benaccio 1561. 268 Collazionato con: 1566, ottobre 19. Bandi, Provisione sopra le meretrici. Publicata in Bologna il dì XIX ottobre MDLXVI. In Bologna per Alessandro Benaccio.
Bologna 211 no conosciute le donne da bene dalle meretrici, è parso al reverendissimo monsignore il signor Francesco Bossio, prothonotario apostolico governatore di Bologna, di stabilire et fermare la presente ordinatione. Imperò inherendo alli statuti antichi et alle provisioni altre volte fatte da alcuni illustrissimi legati di questa città, sua signoria reverendissima di volontà et consenso delli magnifici et eccelsi signori signori antiani consoli et confaloniere di giustitia et delli illustri signori quaranta del reggimento di Bologna statuisce et commanda che dette meretrici o cortegiane non possino portare né usare drappi né vesti d’oro o d’argento o di seta. Né ricami di qual si voglia sorte, né vesti o sotto vesti di scarlatto. Né cinte, cinture, copetti o altra cosa d’oro, né gioe o perle di sorte alcuna, etiam che le sopradette cose fussero false o finte. Non habbiano d’andare per la città suso carrette o cocchi, ancora che fussero da vettura. Quando si trovaranno nelle chiese o in qualonque altri luoghi, debbano stare in luoco inferiore et separate dalle donne honeste. Non ardiscano da tempo né hora alcuna andare vestite con habiti d’huomo per la città o fuori. Et per segno della loro impudicitia debbano portare sopra il drappo in capo la beretta o il capello, con piuma o senza piuma 269 . Assignato che li sarà il luoco in ciascuno dei quattro quartieri della città, non possino habitare fuori dei confini d’esso. Nissun hosto, taverniero o altra persona nella città ardisca d’alloggiare in casa sua alcuna meretrice o ruffiana, eccetto che per conto di passaggio possano essere alloggiate per una notte sola et per un pasto solamente. Sotto pena in ciascuno delli soprascritti casi et per ogni volta che sarà contrafatto da esse meretrici o cortegiane di scudi venticinque e della perdita delle robbe con le quali fussero trovate contrafare, et in oltra d’essere frustate o staffilate publicamente. Et da gli hosti, tavernieri o cocchieri di tre strappate di corda et della perdita delli cocchi o carrette quando fussero suoi 270 . 269 la beretta … senza piuma] la beretta bianca, che non sia di seta 1566, ottobre 19. Bandi. 270 Sotto pena … fussero suoi] Et in questo caso gli hosti, et tavernieri non possino pretendere alcuna sorte d’ignoranza ogni volta che le meretrici et ruffiane sieno trovate nelle case loro, ma siano tenuti ancora per li garzoni quando bene le conducessero senza loro saputa. Et parimenti nissuna d’esse meretrici o ruffiane possa andare all’hosterie o taverne a dormire, né quivi fermarsi sotto alcun pretesto, sotto pena in ciascuno delli soprascritti casi et per ogni volta che sarà contrafatto da esse meretrici o cortegiane di scudi XXV, over d’essere frustate o staffilate publicamente. Et se contraverranno in alcuno delli soprascritti casi o robbe prohibite, oltra le altre pene, perdan ancora tutte le medesme robbe con le quali fussero trovate contrafare. Et gli hosti o tavernieri et loro garzoni o li cocchieri incorrino la pena di XXV scudi o di tre strappate di corda et della perdita delli cocchi o carrette quando fussero suoi 1566, ottobre 19. Bandi.
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no conosciute le donne da bene dalle meretrici, è parso al reverendissimo monsignore<br />
il signor Francesco Bossio, prothonotario apostolico governatore di Bologna,<br />
di stabilire et fermare <strong>la</strong> presente ordinatione.<br />
Imperò inherendo alli statuti antichi et alle provisioni altre volte fatte da alcuni<br />
illustrissimi legati di questa città, sua signoria reverendissima di volontà et consenso<br />
delli magnifici et eccelsi signori signori antiani consoli et confaloniere di giustitia et<br />
delli illustri signori quaranta del reggimento di Bologna statuisce et commanda che<br />
dette meretrici o cortegiane non possino portare né usare drappi né vesti d’oro o<br />
d’argento o di seta.<br />
Né ricami di qual si voglia sorte, né vesti o sotto vesti di scar<strong>la</strong>tto. Né cinte, cinture,<br />
copetti o altra cosa d’oro, né gioe o perle di sorte alcuna, etiam che le sopradette<br />
cose fussero false o finte.<br />
Non habbiano d’andare per <strong>la</strong> città suso carrette o cocchi, ancora che fussero da<br />
vettura.<br />
Quando si trovaranno nelle chiese o in qualonque altri luoghi, debbano stare in<br />
luoco inferiore et separate dalle donne honeste.<br />
Non ardiscano da tempo né hora alcuna andare vestite con habiti d’huomo per<br />
<strong>la</strong> città o fuori.<br />
Et per segno del<strong>la</strong> loro impudicitia debbano portare sopra il drappo in capo <strong>la</strong><br />
beretta o il capello, con piuma o senza piuma 269 .<br />
Assignato che li sarà il luoco in ciascuno dei quattro quartieri del<strong>la</strong> città, non<br />
possino habitare fuori dei confini d’esso.<br />
Nissun hosto, taverniero o altra persona nel<strong>la</strong> città ardisca d’alloggiare in casa<br />
sua alcuna meretrice o ruffiana, eccetto che per conto di passaggio possano essere<br />
alloggiate per una notte so<strong>la</strong> et per un pasto so<strong>la</strong>mente.<br />
Sotto pena in ciascuno delli soprascritti casi et per ogni volta che sarà contrafatto<br />
da esse meretrici o cortegiane di scudi venticinque e del<strong>la</strong> perdita delle robbe con<br />
le quali fussero trovate contrafare, et in oltra d’essere frustate o staffi<strong>la</strong>te publicamente.<br />
Et da gli hosti, tavernieri o cocchieri di tre strappate di corda et del<strong>la</strong> perdita<br />
delli cocchi o carrette quando fussero suoi 270 .<br />
269 <strong>la</strong> beretta … senza piuma] <strong>la</strong> beretta bianca, che non sia di seta 1566, ottobre 19.<br />
Bandi.<br />
270 Sotto pena … fussero suoi] Et in questo caso gli hosti, et tavernieri non possino pretendere<br />
alcuna sorte d’ignoranza ogni volta che le meretrici et ruffiane sieno trovate nelle case<br />
loro, ma siano tenuti ancora per li garzoni quando bene le conducessero senza loro saputa.<br />
Et parimenti nissuna d’esse meretrici o ruffiane possa andare all’hosterie o taverne a dormire,<br />
né quivi fermarsi sotto alcun pretesto, sotto pena in ciascuno delli soprascritti casi et<br />
per ogni volta che sarà contrafatto da esse meretrici o cortegiane di scudi XXV, over d’essere<br />
frustate o staffi<strong>la</strong>te publicamente. Et se contraverranno in alcuno delli soprascritti casi o<br />
robbe prohibite, oltra le altre pene, perdan ancora tutte le medesme robbe con le quali fussero<br />
trovate contrafare. Et gli hosti o tavernieri et loro garzoni o li cocchieri incorrino <strong>la</strong> pena<br />
di XXV scudi o di tre strappate di corda et del<strong>la</strong> perdita delli cocchi o carrette quando fussero<br />
suoi 1566, ottobre 19. Bandi.