10.06.2013 Views

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

208 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

Che nissuno possa fare portare in tavo<strong>la</strong> né usare nelli conviti, anchora che facesse<br />

banchetto o per nozze o per altra causa, più di tre255 vivande d’arosto et tre di<br />

alesso, fra le quali d’arosto si consente ad esserne una so<strong>la</strong> di selvaticine et non più,<br />

intendendo fra le salvaticine i pavoni et galline d’India256 . Né si possano dare pastizzi257<br />

, né mangiare bianco, né <strong>la</strong>vori di pasta di sorte alcuna, né più d’una258 sorte<br />

torta, per una volta so<strong>la</strong>, né canditi di alcuna sorte259 . Et nelli banchetti da carne<br />

non si possano dare vivande di pesce né ostreghe.<br />

Sotto pena per ciascuno et per ciascuna volta che si contrafarà di scudi cinquanta260<br />

d’oro et alli cocqui et soprastanti alli ordini delli conviti et banchetti per ciascuno<br />

et ciascuna volta che contrafaranno di scudi dieci261 d’oro, overo, non potendo<br />

pagarli, di tre tratti di corda da darseli publicamente in piazza.<br />

Sia lecito ad ognuno accusar i trasgressori del<strong>la</strong> presente provisione, et l’accusante<br />

serà tenuto secreto parendoli, et guadagnarà il terzo del<strong>la</strong> pena pecuniaria, et l’altro terzo<br />

si applicarà a luoghi pii, et il resto al magistrato overo iudice che farà l’essecutione.<br />

Et li garzoni che accusassero li lor maestri, oltre del<strong>la</strong> parte del<strong>la</strong> pena a loro<br />

promessa come di sopra, se fussero accordati o obligati ad essi maestri, s’intendano<br />

havere compito ogni loro accordo et essere sciolti da ogni obligatione et debbano<br />

havere il loro sa<strong>la</strong>rio, senza diminutione et eccettione alcuna.<br />

Di funerali262 Che per sepelire i defonti non si possa torre, oltra gli orfani di San Bartholomeo<br />

del<strong>la</strong> Maddalena263 et oltre le putte del Baracano et Castità, più d’una rego<strong>la</strong> di frati,<br />

una compagnia spirituale et vinti preti. Né si possano accendere più di XX torze<br />

in tutto, et si dia una torzetta al capel<strong>la</strong>no et una al priore del<strong>la</strong> compagnia, con<br />

espressa prohibitione che alli altri non si possa dare né torza, né torzetta, né candellotto,<br />

ma solo le candellette picciole ordinarie, et alli detti orfani o putte quel<strong>la</strong> elemosina<br />

che parerà a ciascuno.<br />

Sia prohibito il fare sonare campane a lungo in più chiese che in una so<strong>la</strong>. Né si<br />

possa fare sonare a botti in alcuna di quelle. Et facendosi l’essequie, overo settime o<br />

qualunque altro officio per morti, non si possano fare catafalchi, affigere armi, né<br />

candele, overo torze accese per le chiese o in altro luogo del<strong>la</strong> città, né attaccare cassoni<br />

overo depositi coperti di velluto alle muraglie delle chiese. Sotto pena di scudi<br />

vinticinque d’oro per ciascono et ciascuna volta che contrafarà d’applicarsi come di<br />

255 tre] quattro dal 1567.<br />

256 pavoni et galline d’India] pavoni nostrani dal 1567.<br />

257 Né si possano dare pastizzi] Né si possa dare che una sorte di pastizzi dal 1567.<br />

258 una] due dal 1567.<br />

259 Dal 1567 si aggiunge eccettuando cottognate, et confetti ordinarii.<br />

260 cinquanta] 25 dal 1567.<br />

261 dieci] cinque dal 1567.<br />

262 1566, aprile 25. Bandi omette da Di funerali al<strong>la</strong> fine; dal 1567 si omette da Di funerali<br />

a contra l’ordine predetto, conservando così il paragrafo sui giudici.<br />

263 1565, gennaio 30-31. Bandi aggiunge li poveri dell’hospitale di mendicanti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!