la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ... la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

archivi.beniculturali.it
from archivi.beniculturali.it More from this publisher
10.06.2013 Views

206 Legislazione suntuaria Agli huomini si concede il strattagliare come li piace i giupponi et li cossali, solamente i quali cossali non si possano foderare se non d’una sorte seta, cioè de taffettà, o di armesino, o de raso, et ne quali cossali non se li possa mettere più di tre braccia 241 de robba solamente senza la fodra. Et volendosi listare vestimento o habito alcuno, o vero coperte di cocchi, di carrette, o de altro, non si possa mettere nelle liste più di braccia quattro di drappamento in tutto, le quale liste si possano solamente stratagliare 242 . Si prohibisse espressamente il portare gioe né perle in modo alcuno 243 , né etiam alle orecchie né in altro ornamento del capo 244 . Né etiam collane, corone, cinture, manigli, bracciali d’oro, d’argento battuto o filato, né etiam di smalto, di pasta de ambra, di muschio, o profumi. Eccettuando le spose, alle quale si permette per quel tempo che staranno spose et per li primi dui anni sequenti che staranno col marito il portare duo pendenti. Et di più si permette ad esse spose et alle altre donne maritate in Bologna portare al collo un filo scempio di perle, purché non passi la fontanella della gola 245 . Item si concede ad esse spose et donne il portare al collo una o più catene d’oro, purché l’una o tutte insieme non passano la valluta di scudi cinquanta computata la fattura. Item il portare li brazzaletti d’oro, la valuta de quali con la fattura non eccede scudi trenta. Item alli gibellini et ventagli le teste et manichi d’oro con la catena d’oro al simile con espressa prohibitione: che in niuna delle sopradette cose, catene, bracciali, manichi o vero teste da gibellini, si possa portare in modo alcuno perle né gioie. Si prohibisse etiam alle donne il portare robboni o ciamare de gibellini o di lupi cervieri. Et parimenti il portare la biretta in capo di giorno per la città, e portandola di notte overo in villa sia senza piuma et altri ornamenti prohibiti, la quale piuma et ornamenti s’intendano anchora prohibiti nelli capelli per le donne, in tutti i luoghi et in tutti i tempi 246 . Non si possano fare né fatti usare cocchi o carrette 247 dorati o argentati, eccetto che li pomi, palle, arme, imprese et cimieri, quali possano essere dorati o argentati, ma honestamente. Et che non siano foderati dentro di sorte alcuna di seta, né con oro o argento, et le coperte loro et delli cavalli et cavalle et loro fornimenti non siano di seta, né foderate di seta, né con oro o argento o con recami 248 . 241 Dal 1567 si aggiunge in quattro al più. 242 Dal 1567 si aggiunge et intagliare come di sopra. 243 Dal 1567 si aggiunge né al collo. 244 Dal 1567 si aggiunge o della persona. 245 Et di più si permette … la fontanella della gola] In oltre si permette a dette spose poter portare un filo scempio di perle al collo che non passi la fontanella della gola, per quattro anni continui dipoi che si faranno accompagnare col marito dal 1567. 246 Dal 1567 si omette Et parimenti il portare … in tutti i tempi. 247 Dal 1567 si aggiunge o carrozze. 248 Dal 1567 si aggiunge Né si possa nella città condurre detti cocchi, carrette o carrozze, se non con doi cavalli o cavalle solamente, et non più per volta.

Bologna 207 Li huomini possono portare al collo una catena sola di oro di pretio al più di cinquanta scudi computando la fattura come di sopra249 . Item possano usare et portare speroni, spade, pugnali, cinture o vero correggie, et li ferri delli carniroli dorati o argentati, ma senza ornamento prohibito, gioie né perle; che li fornimenti et selle delle cavalcature non siano lavorate con oro o argento d’alcuna sorte, eccetto le borchie, staffe et fibbie, che possano essere dorate o argentate et anco li chiodi, ma solamente dinanzi nell’arzone della sella et nelle selle armate si possano portare le viti dorate et uno freggieto solo dorato d’intorno l’armatura di larghezza di un deto et non più. Alle contadine si concede portare li centurini con li passetti et fibbie d’argento sopra dorati, secondo il solito, et con le fette di velluto, purché non siano di brocato d’oro né di argento. Et anco li coralli, ma però senza alcuno ornamento d’oro. Prohibendoli espressamente il portare collana o altra cosa d’oro al collo. Sotto pena a chi sarà trovato contrafare in alcuna parte della presente provisione per la prima volta di scudi vinticinque250 d’oro, per la seconda del doppio, et per la terza della pena triplicata et di perdere tutte le robbe et ornamenti per li quali havesse contrafatto251 , alla qual pena siano tenuti li padri per li figlioli et figliuole, li mariti per le mogli, li fratelli per le sorelle, quando fussero sotto la loro cura et potestà, o altri chi habbia libero arbitrio et governo di chi contrafacesse. Dechiarando che con un pagamento solo fatto da ciascuno delli detti s’intende essere satisfatto alla pena252 . Et sotto pena alli sarti, ricamatori, orefici et altri artefici che lavorassero o fabricassero alcuna delle cose prohibite nella presente provisione di lire vinticinque per ciascuno et ciascuna volta253 . Non intendendo compresi nella presente provisione li scolari forestieri, né gli altri forestieri che al presente sono o verranno in questa città, quali si tolleranno et tolleraranno in quelli habiti che a loro piacerà. Si dechiara che le donne forestiere maritate nella detta città siano et s’intendano sottoposte alla presente legge et provisione, et parimenti gli huomini forastieri pigliando donne bolognese254 . Delli banchetti 249 Dal 1567 si omette Li huomini … come di sopra. 250 vinticinque] cinque dal 1567. 251 Dal 1567 si aggiunge e tante volte quanto dipoi contrafacesse incorra il contrafaciente detta pena triplicata et perdita delle robbe come di sopra. 252 Dal 1567 si aggiunge Né possa alcuno che contrafacesse essere audito per iscusarsi o dimandare remissione o gratia, se prima effettualmente non havrà depositato presso il giudice che farà l’essecutione in dinari contanti la pena pecuniaria, che sarà incorso. 253 lire venticinque … ciascuna volta] scudi diece la prima volta, la seconda de scudi venti, et la terza triplicata per ciascuno, et ciascuna volta contrafacessero dal 1567. 254 Dal 1567 si aggiunge e tenendo casa aperta in Bologna.

206 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

Agli huomini si concede il strattagliare come li piace i giupponi et li cossali, so<strong>la</strong>mente<br />

i quali cossali non si possano foderare se non d’una sorte seta, cioè de taffettà,<br />

o di armesino, o de raso, et ne quali cossali non se li possa mettere più di tre<br />

braccia 241 de robba so<strong>la</strong>mente senza <strong>la</strong> fodra.<br />

Et volendosi listare vestimento o habito alcuno, o vero coperte di cocchi, di carrette,<br />

o de altro, non si possa mettere nelle liste più di braccia quattro di drappamento<br />

in tutto, le quale liste si possano so<strong>la</strong>mente stratagliare 242 .<br />

Si prohibisse espressamente il portare gioe né perle in modo alcuno 243 , né etiam<br />

alle orecchie né in altro ornamento del capo 244 . Né etiam col<strong>la</strong>ne, corone, cinture,<br />

manigli, bracciali d’oro, d’argento battuto o fi<strong>la</strong>to, né etiam di smalto, di pasta de<br />

ambra, di muschio, o profumi.<br />

Eccettuando le spose, alle quale si permette per quel tempo che staranno spose<br />

et per li primi dui anni sequenti che staranno col marito il portare duo pendenti.<br />

Et di più si permette ad esse spose et alle altre donne maritate in Bologna portare<br />

al collo un filo scempio di perle, purché non passi <strong>la</strong> fontanel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> go<strong>la</strong> 245 .<br />

Item si concede ad esse spose et donne il portare al collo una o più catene d’oro,<br />

purché l’una o tutte insieme non passano <strong>la</strong> valluta di scudi cinquanta computata <strong>la</strong><br />

fattura.<br />

Item il portare li brazzaletti d’oro, <strong>la</strong> valuta de quali con <strong>la</strong> fattura non eccede<br />

scudi trenta.<br />

Item alli gibellini et ventagli le teste et manichi d’oro con <strong>la</strong> catena d’oro al simile<br />

con espressa prohibitione: che in niuna delle sopradette cose, catene, bracciali,<br />

manichi o vero teste da gibellini, si possa portare in modo alcuno perle né gioie.<br />

Si prohibisse etiam alle donne il portare robboni o ciamare de gibellini o di lupi<br />

cervieri. Et parimenti il portare <strong>la</strong> biretta in capo di giorno per <strong>la</strong> città, e portando<strong>la</strong><br />

di notte overo in vil<strong>la</strong> sia senza piuma et altri ornamenti prohibiti, <strong>la</strong> quale piuma<br />

et ornamenti s’intendano anchora prohibiti nelli capelli per le donne, in tutti i luoghi<br />

et in tutti i tempi 246 .<br />

Non si possano fare né fatti usare cocchi o carrette 247 dorati o argentati, eccetto<br />

che li pomi, palle, arme, imprese et cimieri, quali possano essere dorati o argentati,<br />

ma honestamente. Et che non siano foderati dentro di sorte alcuna di seta, né con<br />

oro o argento, et le coperte loro et delli cavalli et cavalle et loro fornimenti non siano<br />

di seta, né foderate di seta, né con oro o argento o con recami 248 .<br />

241 Dal 1567 si aggiunge in quattro al più.<br />

242 Dal 1567 si aggiunge et intagliare come di sopra.<br />

243 Dal 1567 si aggiunge né al collo.<br />

244 Dal 1567 si aggiunge o del<strong>la</strong> persona.<br />

245 Et di più si permette … <strong>la</strong> fontanel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> go<strong>la</strong>] In oltre si permette a dette spose poter<br />

portare un filo scempio di perle al collo che non passi <strong>la</strong> fontanel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> go<strong>la</strong>, per quattro<br />

anni continui dipoi che si faranno accompagnare col marito dal 1567.<br />

246 Dal 1567 si omette Et parimenti il portare … in tutti i tempi.<br />

247 Dal 1567 si aggiunge o carrozze.<br />

248 Dal 1567 si aggiunge Né si possa nel<strong>la</strong> città condurre detti cocchi, carrette o carrozze,<br />

se non con doi cavalli o cavalle so<strong>la</strong>mente, et non più per volta.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!