10.06.2013 Views

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bologna 205<br />

Del vestire<br />

Che non si possa fare né portare habito o vestimento alcuno d’oro, né d’argento,<br />

né anco di te<strong>la</strong> d’oro, né di argento, né di velluto alto e basso, overo contesto o<br />

<strong>la</strong>vorato con oro o argento. Né anco drappi da testa, copetti, camise, calce o calcete<br />

di sorte alcuna con fi<strong>la</strong> d’oro o d’argento né <strong>la</strong>vorate con quelle, o bono o falso che<br />

fusse in qualunque di sopradetti modi.<br />

Né sopra habito o vestimento alcuno mettere né porre oro o argento battuto o<br />

fi<strong>la</strong>to, né intiero o spezzato, né tanpoco nelle birette o altro ornamento da capo et<br />

in capo le scoffie si possano portare d’oro o d’argento fi<strong>la</strong>to, ma non battuto, né<br />

con altro ornamento.<br />

Si prohibiscono totalmente tutti i riccami et profili fatti in te<strong>la</strong>ro o vero agocchia<br />

in disegno di qualonque sorte, cioè a figure, opere, fogliami et rivolti, così in<br />

vestimenti, cappe, sagli, cossali, giupponi, coperte et fornimenti da cocchi, carrette<br />

238 et cavalli, come generalmente in qualunque altra cosa per vestire et ornamento<br />

degli huomini et delle donne 239 .<br />

Si prohibisse alle donne il portare vestimenti et habiti stratagliati o frappati dal<br />

busto in giuso.<br />

Et similmente le sottane o altri vestimenti di sotto con <strong>la</strong> coda 240 .<br />

marzo, pigliandosi quei tali più sigurtà del<strong>la</strong> benignità de superiori che non conviene mostrando<br />

poca obedienza, col far danno a se stessi et al prossimo col mal essempio, et non volendo<br />

sua signoria reverendissima per mantenimento del honore et authorità sua più tollerare<br />

per l’avenire tali contrafacienti, contra li quali intende di venire al<strong>la</strong> esecutione delle pene<br />

senza rispetto et eccettione di persona contenuta in detta provisione, et acciò che ogn’uno sia<br />

consapevole del<strong>la</strong> effettuale deliberatione di sua signoria reverendissima in questa parte, in<br />

virtù del presente publico bando, di consenso et volontà di tutti li detti magnifici magistrati<br />

et regimento ordina, notifica et commanda ad ogni et qualunque persona di l’uno et l’altro<br />

sesso compresa nel<strong>la</strong> sopranominata provisione delle pompe et eccessive spese, che dal<strong>la</strong> publicatione<br />

del presente in poi debbano in tutto et per tutto ogni parte et capitolo contenuta<br />

in essa osservare et a quel<strong>la</strong> non contravenire in parte alcuna etiam minima che fosse, sotto<br />

quelle pene et preiuditii che in essa provisione si contiene, d’applicarsi come in quel<strong>la</strong> ne suffragarà<br />

alli inobedienti qual si voglia licenza o toleranza, tanto a bocca quanto in scritto da<br />

qual si voglia che havesse auttorità (se ce ne fossero) quali tutti sua signoria reverendissima<br />

per l’auttorità sua revoca et annul<strong>la</strong>, et vuole et commanda che <strong>la</strong> sovradetta provisione si osservi<br />

indiferentemente da ciascuno sin tanto che altro per altre nove provisioni che presto si<br />

publicheranno sarà maturamente deliberato. La provisione del<strong>la</strong> quale di sopra si fa mentione<br />

da osservarsi da ciascuno indiferentemente di qual si voglia stato, grado, preminentia, et sesso<br />

si sia tanto nel<strong>la</strong> città come suo contado è <strong>la</strong> qui appresso cioè 1568, gennaio 19-20. Bandi.<br />

238 Dal 1567 si aggiunge carrozze.<br />

239 Dal 1567 si aggiunge non s’intendendo però compresi certi intagli che si cavano l’uno<br />

dall’altro d’una balza, quali si tolerano, purché non si ecceda il numero delle brazza de’<br />

drappamenti che qui di sotto sarà espresso, et che non siano profi<strong>la</strong>ti né fatti per mano di<br />

recamatori in te<strong>la</strong>ro.<br />

240 1566, aprile 25. Bandi aggiunge ch’ecceda un quarto d’un braccio; dal 1567 si aggiunge<br />

che non sia di più lunghezza d’un terzo di brazzo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!