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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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Bologna 197<br />

li figlioli et figliole, li mariti per le moglie, li fratelli per le sorelle quando però siano<br />

sotto <strong>la</strong> loro cura et governo, o altri che habbia libero arbitrio et podestà di chi contrafacesse,<br />

et pagata da qualunque di loro una volta <strong>la</strong> pena s’intenda essere satisfatto<br />

a bastanza. Et sotto <strong>la</strong> medesima pena alli sarti, riccamatori, orefici et altri artefici<br />

che <strong>la</strong>vorassero o fabricassero alcuna delle sopraditte cose prohibite, dichiarando<br />

che ogni forastiero o forastiera maritata in questa città è sottoposto a questa legge et<br />

non altri forastieri che non vi havranno moglie o marito.<br />

Delli banchetti<br />

Non sia lecito né si debba per quale si voglia persona fare portare in tavo<strong>la</strong> né usare<br />

nelli conviti anchora che facesse banchetto per quale si voglia causa etiam di nozze<br />

più di tre vivande d’arrosto et tre d’alesso, fra le quali d’arrosto si consente che ne<br />

possa essere una so<strong>la</strong> di salvaticine et non più, intendendosi fra le selvaticine pavoni o<br />

galline d’India, né si possano fare pastici, né mangiare bianco né <strong>la</strong>vori di pasta di<br />

sorte alcuna, né più d’una sorte di torta per una volta so<strong>la</strong>, né canditi di sorte alcuna,<br />

né si possano dare nelli banchetti da carne vivande di pesce né di ostreghe, sotto pena<br />

alli contrafacienti di scuti 50 et alli coqui et soprastanti agli ordini delli conviti et<br />

banchetti che contravenissero di scuti X, overo non potendo pagare tal pena pecuniaria<br />

di tre tratti di corda, del<strong>la</strong> quale pena pecuniaria <strong>la</strong> metà sia applicata a luoghi pii<br />

et l’altra metà all’accusatore, a quali solo si crederà parendo bene all’ufficio sopra ciò<br />

deputato et serà tenuto segreto, et al garzone accusante il suo maestro oltra <strong>la</strong> parte a<br />

lui spettante del<strong>la</strong> pena se fosse accordato con esso maestro s’intenda havere compito<br />

ogni suo accordo et debba havere il suo sa<strong>la</strong>rio senza contradittione alcuna.<br />

Delli funerali<br />

Non si possa torre oltra li putti di San Bartholomeo più d’una rego<strong>la</strong> di frati et<br />

una compagnia spirituale et XX preti et XX torze in tutto et non più, né si possa fare<br />

sonare campana a lungo in più d’una chiesa et a botte in alcuna chiesa, et nel fare le<br />

essequie et qualunque altro ufficio da morti non si possa affigere arme con candele<br />

accese per le chiese né in altro luoco per <strong>la</strong> città, né attaccare cassoni overo depositi<br />

coperti di drappo alle muraglie delle chiese, sotto pena di lire cinquanta di bolognini<br />

d’applicarsi come di sopra, nel<strong>la</strong> quale pena incorreranno parimente quelli frati o<br />

preti che sonassero campane contra l’ordine sudetto.<br />

Dec<strong>la</strong>rando che li iudici ordinarii di questa provisione serano come sono sempre<br />

stati li dui deputati per tempo d’ogni magistrato, cioè dui delli eccelsi signori antiani,<br />

dui delli magnifici signori tribuni, dui delli honorabili massari dell’arti et dui del magnifico<br />

reggimento, quali tutti insieme o <strong>la</strong> maggiore parte di loro hanno piena auttorità<br />

et facultà di potere fare di ciò inquisitione et fare pagare le pene alli contrafacienti<br />

et distribuirle come è detto, senza potere fare gratia ad alcuno in tutto né in parte, et<br />

fando<strong>la</strong> possino essere astretti dal vicelegato a pagare del loro senza altra remissione,<br />

non essequendo essi deputati possi il vicelegato220 procedere essecutione.<br />

Tho[maxius Contuberius] vicelegatus.<br />

220 vicelegato] signor signor reverendissimo 1557, giugno 25 e 30. Bandi.

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