la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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196 Legislazione suntuaria loro però fatti sino a questa hora, quali sagli si tollerano solamente per questo anno 1557, con dechiaratione che in dette liste per ciascuno vestimento così da homo come da donna non possino essere più di quattro brazza di drappamento in tutto. Né si possa etiam così per gli huomini come per le donne portare collane né corone, né cinture né manigli overo brazzali di gioie, di perle, di smalto d’oro, d’argento né battuto né filato, né anchor di pasta d’ambra et muschio o di profumi. Et similmente si prohibisce il portare alle orecchie et in qualunque altro luoco della persona perle, gioie di sorte alcuna, eccetto che alle donne mentre che stanno spose et per dui anni dopo che seranno state a casa del marito si consente il portare uno vezzo di perle et due pendenti et una o più catene d’oro di quale si voglia lunghezza et foggia, purché l’una o tutte insieme non eccedano la valuta di scuti cinquanta, computata la fattura, et che siano senza smalto, et passato li detti dui anni si consente alle dette donne il portare solo le dette catene al collo et non altro, dichiarando che possino in ogni tempo così mentre che seranno spose come quando seranno col marito portare alli gibellini le teste d’oro et li ventagli con li manichi d’oro con la cathena d’oro et le schuffie lor d’oro over d’argento purché esse schoffie non siano d’oro o d’argento batutto, prohibendo però espressamente alle dette donne usare nelle loro rubbe o ciamare gibillini né lupi cervieri, né portare birete di giorno per la città, né in quelli havere piuma o altro ornamento prohibito 219 . Si consente medesimamente a gli homini il portare una cattena al collo di valuta solamente di scuti 50 et non più, et portare speroni, spade et pugnali con li loro guarnimenti et pontali dorati et le cinture et carniroli con li ferri dorati o inargentati, ma senza ricamo et altro ornamento prohibito, et le selle et fornimenti delle cavalcature lor non siano né possino essere lavorate con oro d’alcuna sorte né con recami eccetto le borchie, staffe, fibbie et chiodi che si possino dorare, li quali chiodi così dorati si possino portare solamente nelli arzoni dinanzi alle sele coperte di velluto et non in altra parte delli fornimenti, et nelle selle armate si tollerano le viti dorate et uno freggietto colorato intorno all’armatura delle sele di larghezza d’uno ditto et non più. Si prohibisce anchor il fare et usare con ornamento alcuno d’oro cocchii o carrette né quelli e quelle dorate né argentate in modo alcuno, eccetto li pomi et palle d’esse carrette o cocchii et l’armi impresse et cimieri in quelli o quelle essistenti, et le coperte d’esse carrette o cocchii non possino essere d’oro, d’argento o di seta né con riccami d’alcuna sorte, né etiam li fornimenti delli cavalli et cavalle di detti cocchii et carrette, consentendosi però che dette coperte si possino ornare con liste di drappamento, purché non si ecceda la somma di quattro brazza et non siano di lavori et drappamenti prohibiti. Alli contadini si prohibisce il portare collane d’oro né quale si voglia altra cosa d’oro al collo et similmente li cinturini, le fette di quali siano di brocato d’oro, d’argento overo di cremesino. Sotto pena a chi serà trovato contrafare in alcuna parte della presente ordinatione per ogni volta di lire XXV di bolognini, de la quale pena siano tenuti li padri per 219 1557, giugno 25 e 30. Bandi omette né in quelli havere piuma o altro ornamento prohibito.

Bologna 197 li figlioli et figliole, li mariti per le moglie, li fratelli per le sorelle quando però siano sotto la loro cura et governo, o altri che habbia libero arbitrio et podestà di chi contrafacesse, et pagata da qualunque di loro una volta la pena s’intenda essere satisfatto a bastanza. Et sotto la medesima pena alli sarti, riccamatori, orefici et altri artefici che lavorassero o fabricassero alcuna delle sopraditte cose prohibite, dichiarando che ogni forastiero o forastiera maritata in questa città è sottoposto a questa legge et non altri forastieri che non vi havranno moglie o marito. Delli banchetti Non sia lecito né si debba per quale si voglia persona fare portare in tavola né usare nelli conviti anchora che facesse banchetto per quale si voglia causa etiam di nozze più di tre vivande d’arrosto et tre d’alesso, fra le quali d’arrosto si consente che ne possa essere una sola di salvaticine et non più, intendendosi fra le selvaticine pavoni o galline d’India, né si possano fare pastici, né mangiare bianco né lavori di pasta di sorte alcuna, né più d’una sorte di torta per una volta sola, né canditi di sorte alcuna, né si possano dare nelli banchetti da carne vivande di pesce né di ostreghe, sotto pena alli contrafacienti di scuti 50 et alli coqui et soprastanti agli ordini delli conviti et banchetti che contravenissero di scuti X, overo non potendo pagare tal pena pecuniaria di tre tratti di corda, della quale pena pecuniaria la metà sia applicata a luoghi pii et l’altra metà all’accusatore, a quali solo si crederà parendo bene all’ufficio sopra ciò deputato et serà tenuto segreto, et al garzone accusante il suo maestro oltra la parte a lui spettante della pena se fosse accordato con esso maestro s’intenda havere compito ogni suo accordo et debba havere il suo salario senza contradittione alcuna. Delli funerali Non si possa torre oltra li putti di San Bartholomeo più d’una regola di frati et una compagnia spirituale et XX preti et XX torze in tutto et non più, né si possa fare sonare campana a lungo in più d’una chiesa et a botte in alcuna chiesa, et nel fare le essequie et qualunque altro ufficio da morti non si possa affigere arme con candele accese per le chiese né in altro luoco per la città, né attaccare cassoni overo depositi coperti di drappo alle muraglie delle chiese, sotto pena di lire cinquanta di bolognini d’applicarsi come di sopra, nella quale pena incorreranno parimente quelli frati o preti che sonassero campane contra l’ordine sudetto. Declarando che li iudici ordinarii di questa provisione serano come sono sempre stati li dui deputati per tempo d’ogni magistrato, cioè dui delli eccelsi signori antiani, dui delli magnifici signori tribuni, dui delli honorabili massari dell’arti et dui del magnifico reggimento, quali tutti insieme o la maggiore parte di loro hanno piena auttorità et facultà di potere fare di ciò inquisitione et fare pagare le pene alli contrafacienti et distribuirle come è detto, senza potere fare gratia ad alcuno in tutto né in parte, et fandola possino essere astretti dal vicelegato a pagare del loro senza altra remissione, non essequendo essi deputati possi il vicelegato220 procedere essecutione. Tho[maxius Contuberius] vicelegatus. 220 vicelegato] signor signor reverendissimo 1557, giugno 25 e 30. Bandi.

196 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

loro però fatti sino a questa hora, quali sagli si tollerano so<strong>la</strong>mente per questo anno<br />

1557, con dechiaratione che in dette liste per ciascuno vestimento così da homo<br />

come da donna non possino essere più di quattro brazza di drappamento in tutto.<br />

Né si possa etiam così per gli huomini come per le donne portare col<strong>la</strong>ne né corone,<br />

né cinture né manigli overo brazzali di gioie, di perle, di smalto d’oro, d’argento<br />

né battuto né fi<strong>la</strong>to, né anchor di pasta d’ambra et muschio o di profumi.<br />

Et similmente si prohibisce il portare alle orecchie et in qualunque altro luoco<br />

del<strong>la</strong> persona perle, gioie di sorte alcuna, eccetto che alle donne mentre che stanno<br />

spose et per dui anni dopo che seranno state a casa del marito si consente il portare<br />

uno vezzo di perle et due pendenti et una o più catene d’oro di quale si voglia lunghezza<br />

et foggia, purché l’una o tutte insieme non eccedano <strong>la</strong> valuta di scuti cinquanta,<br />

computata <strong>la</strong> fattura, et che siano senza smalto, et passato li detti dui anni<br />

si consente alle dette donne il portare solo le dette catene al collo et non altro, dichiarando<br />

che possino in ogni tempo così mentre che seranno spose come quando<br />

seranno col marito portare alli gibellini le teste d’oro et li ventagli con li manichi<br />

d’oro con <strong>la</strong> cathena d’oro et le schuffie lor d’oro over d’argento purché esse schoffie<br />

non siano d’oro o d’argento batutto, prohibendo però espressamente alle dette<br />

donne usare nelle loro rubbe o ciamare gibillini né lupi cervieri, né portare birete di<br />

giorno per <strong>la</strong> città, né in quelli havere piuma o altro ornamento prohibito 219 .<br />

Si consente medesimamente a gli homini il portare una cattena al collo di valuta<br />

so<strong>la</strong>mente di scuti 50 et non più, et portare speroni, spade et pugnali con li loro guarnimenti<br />

et pontali dorati et le cinture et carniroli con li ferri dorati o inargentati, ma<br />

senza ricamo et altro ornamento prohibito, et le selle et fornimenti delle cavalcature<br />

lor non siano né possino essere <strong>la</strong>vorate con oro d’alcuna sorte né con recami eccetto<br />

le borchie, staffe, fibbie et chiodi che si possino dorare, li quali chiodi così dorati si<br />

possino portare so<strong>la</strong>mente nelli arzoni dinanzi alle sele coperte di velluto et non in altra<br />

parte delli fornimenti, et nelle selle armate si tollerano le viti dorate et uno freggietto<br />

colorato intorno all’armatura delle sele di <strong>la</strong>rghezza d’uno ditto et non più.<br />

Si prohibisce anchor il fare et usare con ornamento alcuno d’oro cocchii o carrette<br />

né quelli e quelle dorate né argentate in modo alcuno, eccetto li pomi et palle<br />

d’esse carrette o cocchii et l’armi impresse et cimieri in quelli o quelle essistenti, et<br />

le coperte d’esse carrette o cocchii non possino essere d’oro, d’argento o di seta né<br />

con riccami d’alcuna sorte, né etiam li fornimenti delli cavalli et cavalle di detti<br />

cocchii et carrette, consentendosi però che dette coperte si possino ornare con liste<br />

di drappamento, purché non si ecceda <strong>la</strong> somma di quattro brazza et non siano di<br />

<strong>la</strong>vori et drappamenti prohibiti.<br />

Alli contadini si prohibisce il portare col<strong>la</strong>ne d’oro né quale si voglia altra cosa<br />

d’oro al collo et similmente li cinturini, le fette di quali siano di brocato d’oro, d’argento<br />

overo di cremesino.<br />

Sotto pena a chi serà trovato contrafare in alcuna parte del<strong>la</strong> presente ordinatione<br />

per ogni volta di lire XXV di bolognini, de <strong>la</strong> quale pena siano tenuti li padri per<br />

219 1557, giugno 25 e 30. Bandi omette né in quelli havere piuma o altro ornamento prohibito.

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