la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...
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194 Legislazione suntuaria 1557, marzo 24 Provvisioni Pompe Anchora che più volte dalli superiori di questa città si sia posto ordine et meta alle eccessive spese così del vivere come del vestire et altre pompe, nondimeno per molti et varii accidenti et occupationi che sono occorse giornalmente non si è havuto per il passato così ben l’occhio alli contrafacienti et transgressori di tali provisioni né contra essi si è proceduto alla essecutione delle pene come meritavano, pensando pur che questi tali per l’honorabile Iddio principalmente et per la riverenza che deveno alli sudetti suoi superiori s’havessero da correggere da sé medesimi et osservare tali provisioni come santissime et salutifere che sono a questo popolo, ma vedendosi che non solo non si corregono, ma che continuano in eccedere, causando di fare cascare molti altri nel medesimo errore et disordine col male essempio, dal ché ne nasce la ruina di molte famiglie et per consequentia della città, né volendo il reverendissimo monsignore il vescovo di Fermo vicelegato di Bologna tolerare in modo alcuno questo gran danno et ruina publica che per tale causa si vede soprastare a detta città, ma con tutti li remedii opportuni a ciò provedere, però sua signoria reverendissima di consenso et volontà delli magnifici et eccelsi signori signori antiani et cetera et delli illustri signori quaranta et cetera intima, notifica, ordina et commanda ad ogni et qualunque persona di qualunque sesso, età, stato, grado et condittione si sia che dal fine del presente mese di marzo in poi non ardisca né presuma per qual si voglia modo né sotto quale di voglia ragione, causa o colore per diretto o per indiretto contravenire in alcuna parte alla provisione fatta et reformata ultimamente di sua signoria reverendissima et delli magistrati d’essa città sopra dette eccessive spese et altre pompe publicata in questa città sotto dì quattro di gennaio 1556 et reiterata il detto mese approbata etiamdio per partito del magnifico et illustre reggimento et che è più confirmata per breve di nostra signoria ma si notifica a ciascuno come di sopra che quella ad unguem in tutto et per tutto si ha da osservare et fare osservare per gli iudici et ufficiali et sotto quelle pene et preiuditii che in essa provisione si contengono d’applicarsi come in essa, declarando inoltra che non sia nessuno come di sopra tanto presontuoso et temerario che presuma di contravenire sotto pretesto di dire che non sia in osservanza o per non essere stato punito per il passato, perché sua signoria reverendissima declara di consenso come di sopra detta provisione essere in viridi observantia et che ciascuno contrafaciente serà punito et gastigato severamente senza rispetto alcuno, non ostante qualunque cosa che potesse dire et allegare in contrario, et sua signoria reverendissima procedendo unitamente per sua liberalità rimette a qualunque ogni pena et condannatione in che fosse incorso per havere contravenuto per il passato, purché per l’avenire si disponga et risolva ad ogni modo di ubbidire et osservare detta provisione, se non vorrà essere gastigato et punito severamente, come serà in effetto qualunque che contravenirà come di sopra. L[aurentius Lentii] Firmanus vicelegatus.
Bologna 195 Publicato il soprascritto proclama alli XXIIII di marzo alla renghiera del magnifico podestà di Bologna per Lodovico banditore, presenti et cetera Antonio dalle Teste et Giovanbattista dalla Testa sì come ha rifferto esso banditore. 1557, giugno 25 Provvisioni Pompe 216 Per tenere viva et fissa nella memoria 217 volgarmente chiamata la provisione delle pompe che a honore d’Iddio massimamente et beneficio universale et particolare di questa città fu fatta et publicata per li magistrati di detta città l’anno prossimamente passato sotto dì IIII gennaro et confirmata per breve da nostro signore, il reverendissimo signore il signor Thomaso Conturberio vescovo d’Atri et di Civita di Penne et vicelegato della città di Bologna, di consenso et volontà delli magnifici signori antiani consuli et gonfaloniero et delli magnifici et illustri quaranta reformatori del stato et libertà di detta città, intima, notifica et comanda ad ogni et qualunque persona di che età, stato, grado o sesso si sia che dalla fine del presente di giugno in poi non ardisca o presumi in modo alcuno o per quale si voglia causa o sotto quale si voglia pretesto overo escusatione che le fosse dell’osservanza 218 stata per il passato o vero della impunità delli delinquenti contravenire in parte alcuna di essa provisione, sotto le pene et con quelle obligationi et modi che si contengono in essa, il sumario della quale è quello qui di sotto, et prima: che indifferentemente tutti gli huomini et le donne non possano usare né portare sorte alcuna di habito o vestimento d’oro, d’argento, di veluto cremesino, di veluto alto et basso, overo altramente contesto o lavorato con oro, con argento et con ricami di qualunque sorte. Né etiam sopra le vesti et habiti loro usare o portare ornamento alcuno d’oro o d’argento intiero o spezzato in quale si voglia modo, né perle né gioie, comprendendo sotto nome d’habito et di vestito camisce et coppetti così di lino come di rensa, et qualunque altra sorte di drappamento et le schoffie, birette et ogni altro conciero overo ornamento di capo o di dosso così da homo come da donna. Li habiti et vestimenti di quali huomini et donne non possino essere frattagliati o frappati dalla cintura in giuso in modo alcuno eccetto che le liste di essi habiti, quali si possino frattagliare a sua volontà, et eccetto li cosali degli homini et li sagli 216 Collazionato con: 1557, giugno 25 e 30. Bandi, Provisione sopra l’eccessive spese così del vivere et vestire, come de cocchi, et carrette, et funerali, riformata, et publicata in Bologna alli XXV et reiterata alli XXX di giugno MDLVII. In Bologna per Pellegrino Bonardo. 217 1557, giugno 25 e 30. Bandi aggiunge di ogn’huomo la legge sontuaria. 218 osservanza] inosservanza 1557, giugno 25 e 30. Bandi.
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Publicato il soprascritto proc<strong>la</strong>ma alli XXIIII di marzo al<strong>la</strong> renghiera del magnifico<br />
podestà di Bologna per Lodovico banditore, presenti et cetera Antonio dalle Teste<br />
et Giovanbattista dal<strong>la</strong> Testa sì come ha rifferto esso banditore.<br />
1557, giugno 25<br />
Provvisioni<br />
Pompe 216<br />
Per tenere viva et fissa nel<strong>la</strong> memoria 217 volgarmente chiamata <strong>la</strong> provisione delle<br />
pompe che a honore d’Iddio massimamente et beneficio universale et partico<strong>la</strong>re<br />
di questa città fu fatta et publicata per li magistrati di detta città l’anno prossimamente<br />
passato sotto dì IIII gennaro et confirmata per breve da nostro signore, il reverendissimo<br />
signore il signor Thomaso Conturberio vescovo d’Atri et di Civita di<br />
Penne et vicelegato del<strong>la</strong> città di Bologna, di consenso et volontà delli magnifici signori<br />
antiani consuli et gonfaloniero et delli magnifici et illustri quaranta reformatori<br />
del stato et libertà di detta città, intima, notifica et comanda ad ogni et qualunque<br />
persona di che età, stato, grado o sesso si sia che dal<strong>la</strong> fine del presente di giugno<br />
in poi non ardisca o presumi in modo alcuno o per quale si voglia causa o sotto<br />
quale si voglia pretesto overo escusatione che le fosse dell’osservanza 218 stata per il<br />
passato o vero del<strong>la</strong> impunità delli delinquenti contravenire in parte alcuna di essa<br />
provisione, sotto le pene et con quelle obligationi et modi che si contengono in essa,<br />
il sumario del<strong>la</strong> quale è quello qui di sotto, et prima:<br />
che indifferentemente tutti gli huomini et le donne non possano usare né portare<br />
sorte alcuna di habito o vestimento d’oro, d’argento, di veluto cremesino, di veluto<br />
alto et basso, overo altramente contesto o <strong>la</strong>vorato con oro, con argento et con<br />
ricami di qualunque sorte.<br />
Né etiam sopra le vesti et habiti loro usare o portare ornamento alcuno d’oro o<br />
d’argento intiero o spezzato in quale si voglia modo, né perle né gioie, comprendendo<br />
sotto nome d’habito et di vestito camisce et coppetti così di lino come di<br />
rensa, et qualunque altra sorte di drappamento et le schoffie, birette et ogni altro<br />
conciero overo ornamento di capo o di dosso così da homo come da donna.<br />
Li habiti et vestimenti di quali huomini et donne non possino essere frattagliati<br />
o frappati dal<strong>la</strong> cintura in giuso in modo alcuno eccetto che le liste di essi habiti,<br />
quali si possino frattagliare a sua volontà, et eccetto li cosali degli homini et li sagli<br />
216 Col<strong>la</strong>zionato con:<br />
1557, giugno 25 e 30. Bandi, Provisione sopra l’eccessive spese così del vivere et vestire,<br />
come de cocchi, et carrette, et funerali, riformata, et publicata in Bologna alli XXV et reiterata<br />
alli XXX di giugno MDLVII. In Bologna per Pellegrino Bonardo.<br />
217 1557, giugno 25 e 30. Bandi aggiunge di ogn’huomo <strong>la</strong> legge sontuaria.<br />
218 osservanza] inosservanza 1557, giugno 25 e 30. Bandi.