la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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188 Legislazione suntuaria esequie overo settime, et qualunque altro officio da morte, non si possa accendere più che quattro torze in tutto 195 , né affigere arme con candele accese per le ghiese o in altro luoco per la città 196 , sotto pena di scuti 197 cinquanta d’applicarsi come di sopra. Ne la quale pena incorrano parimente quelli frati, o preti che sonassero campane contra la presente ordinatione. Li giudici sopra le esecutioni tutte et osservanza della presente reformatione, decreto et provisione siano et se intendano essere tutti li maggistrati, tribunali et officiali del commune di Bologna, alli quali si dà piena auttorità et facultà di potere fare di ciò inquisitione et fare pagare le pene alli contrafacienti, et distribuirle et dividerle come di sopra. Dechiarando che fra detti iudici sia luogo alla preventione, et che fra dieci giorni dopo la denuntia o vero accusatione fatta legittimamente dinanti da loro debbiano havere fatta la debita esecutione senza indugio et eccettione alcuna. Et dechiarando et commandando che ad alcun di detti giudici et esecutori non sia lecito a modo alcuno fare gratia, né in tutto, né in parte 198 . Et acciò che nissuno si possa excusare di non potere osservare così di presenti li predetti ordini, si dichiara che il presente bando et reformatione habbi d’havere luogo et vigore subito passato il giorno della domenica delle Palme prossima a venire. Dopo il qual tempo nissuno poi serà più excusato, ritrovandosi havere contrafatto, anzi ciascuno contrafaciente incorrerà nelle pene sopradette et serà irremisibilmente punito 199 . Dechiarando però che se persona alcuna forastiere venirà in questa città, si tollerarà in quelli habiti vestiti et ornati che li piacerà per duo 200 mesi solamente 195 Dal 1553 si omette non si possa accendere più che quattro torze in tutto. 196 Dal 1553 si aggiunge né attaccare cassoni overo depositi coperti di drappo alle muraglie delle chiese. 197 scuti] lire dal 1553. 198 siano et se intendano essere tutti li maggistrati … né in tutto, né in parte] siano et s’intendano essere il novo ufficio fattosi sopra questa provisione, qual ufficio consta et constarà d’ogni magistrato, cioè dui delli illustrissimi signori antiani, dui delli signori tribuni, dui delli honorabili massari et dui del magnifico reggimento, al quale ufficio si dà piena auttorità et facoltà di potere fare di ciò inquisitione et fare pagare le pene alli contrafacienti et distribuirli et di dividerli come di sopra. Dechiarando et commandando che al detto ufficio non sia licito a modo alcuno fare gratia né in tutto né in parte dal 1555. 199 Et acciò che nissuno … serà irremisibilmente punito] Et perché nella publicatione già fatta a dì passati della presente ordinatione et bando fu dato tempo quello dovere havere luogo incontinenti passata la domenica delle Palme, qual serà dimane, si ricorda ad ogni homo che passato detto giorno cominzarà la inviolabile osservatione del bando et ordine prefato et ritrovandosi alcuno contrafaciente serà irremissibilmente punito nelle pene nelle quali serà incorso, sì che ciascuno si guardi non essere primo a dare essempio ad altri, ma si disponga ognun d’osservarla voluntieri per conservatione et beneficio di questa patria et di lor stessi 1545, marzo 8. Provvisioni. Le altre fonti omettono l’intero paragrafo. 200 duo] tre 1554, febbraio 27. Provvisioni.

Bologna 189 dal dì che intrarà in questa città, ma passato detto termine, se intenda sottoposta a questi ordini et obligata osservarli, et contravenendo incorra nelle pene predette 201 . Et per conclusione di tutto, si notifica a tutt’huomo che la presente reformatione et ogni parte di essa serà intieramente et inviolabilmente osservata et essequita contra qualunque contrafaciente 202 senza eccetione et remissione alcuna 203 . MDXLV, indictione III, die VII martii publicata fuit et cetera ad arengheream feream magnificorum dominorum antianorum Bononiae per Ludovicum Pectinarium bannitorem et preconem publicum communis Bononiae 204 . 201 Dechiarando però … nelle pene predette] Dechiarando che le donne forastiere maritate nella detta città s’intendano sottoposte alle presenti leggi, et così gli huomini forastieri pigliando donna bolognese dal 1555. 202 Dal 1553 si aggiunge da hoggi in poi. 203 1553, marzo 25 e aprile 15. Provvisioni e Bandi aggiungono cominciando dalla domenica proxima di Pasca di resurrettione che serà alli dui del mese seguente. 204 MDXLV … communis Bononiae] Ioannes cardinalis Moronus legatus. Antonius Bentivolus vixillifer iustitie. Publicata fuit ad arengheriam feream magnificorum dominorum antianorum Bononie per Ludovicum Pictinarium banitorem et preconem publicum comunis Bononie die 8 martii 45. Fu reiterata nel supraditto luoco adì 25 marzo 1545 per Ludovico Pettinaro con le soprascritte annotationi et additioni notate nelli margini 1545, marzo 8. Provvisioni] Publicata alli 25 di marzo del LIII alla renghiera del signor podestà per Ludovico Pettinaro precone publico nel modo che si trova registrata et con quelle cancellature. Ma alli XV d’aprile del detto anno fu reformata et publicata nel modo che appare per le postile annotate nel medesimo luoco per il sudetto Lodovico, con un proemio come qui da basso. Essendosi a giorni passati publicata in questa città la provisione sontuaria così del vivere come del vestire et altre pompe eccessive, la quale ha da havere forza di legge perpetua da servarsi inviolabilmente da qualunque persona indifferentemente così nella città come nel contà e distretto di Bologna, et acciò che nessuno si possa escusare di non havere havuta notitia, è parso al reverendissimo monsignor l’arcivescovo Sauli dignissimo vicelegato col consenso e volontà di tutti li magistrati della detta città farla di novo publicare con maggiore dechiaratione et qualche additione a più chiara intelligenza di esse nel modo infrascritto. Hieronimus vicelegatus 1553, marzo 25 e aprile 15. Provvisioni] Publicata ad arengheriam pretoriam per Ludovicum Pectinarium publicum preconem comunis Bononie die 27 februarii 1554 1554, febbraio 27. Provvisioni] Publicata alla ringhiera del magnifico podestà di Bologna per Lodovico Pettinaro bandittore publico et reiterata nel medesimo luoco et per l’istesso trombetta la prima volta fu alli XII di ienuario et l’altra volta alli 14 del detto mese del 1555 1555, gennaio 12 e 14. Provvisioni. 1545, ottobre 31. Bandi reca in fine la nota manoscritta: Reiterata in sostanza alli XXI ottobre 1549.

188 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

esequie overo settime, et qualunque altro officio da morte, non si possa accendere<br />

più che quattro torze in tutto 195 , né affigere arme con candele accese per le ghiese o<br />

in altro luoco per <strong>la</strong> città 196 , sotto pena di scuti 197 cinquanta d’applicarsi come di<br />

sopra. Ne <strong>la</strong> quale pena incorrano parimente quelli frati, o preti che sonassero campane<br />

contra <strong>la</strong> presente ordinatione.<br />

Li giudici sopra le esecutioni tutte et osservanza del<strong>la</strong> presente reformatione, decreto<br />

et provisione siano et se intendano essere tutti li maggistrati, tribunali et officiali<br />

del commune di Bologna, alli quali si dà piena auttorità et facultà di potere fare<br />

di ciò inquisitione et fare pagare le pene alli contrafacienti, et distribuirle et dividerle<br />

come di sopra.<br />

Dechiarando che fra detti iudici sia luogo al<strong>la</strong> preventione, et che fra dieci giorni<br />

dopo <strong>la</strong> denuntia o vero accusatione fatta legittimamente dinanti da loro debbiano<br />

havere fatta <strong>la</strong> debita esecutione senza indugio et eccettione alcuna.<br />

Et dechiarando et commandando che ad alcun di detti giudici et esecutori non<br />

sia lecito a modo alcuno fare gratia, né in tutto, né in parte 198 .<br />

Et acciò che nissuno si possa excusare di non potere osservare così di presenti li<br />

predetti ordini, si dichiara che il presente bando et reformatione habbi d’havere<br />

luogo et vigore subito passato il giorno del<strong>la</strong> domenica delle Palme prossima a venire.<br />

Dopo il qual tempo nissuno poi serà più excusato, ritrovandosi havere contrafatto,<br />

anzi ciascuno contrafaciente incorrerà nelle pene sopradette et serà irremisibilmente<br />

punito 199 .<br />

Dechiarando però che se persona alcuna forastiere venirà in questa città, si<br />

tollerarà in quelli habiti vestiti et ornati che li piacerà per duo 200 mesi so<strong>la</strong>mente<br />

195 Dal 1553 si omette non si possa accendere più che quattro torze in tutto.<br />

196 Dal 1553 si aggiunge né attaccare cassoni overo depositi coperti di drappo alle muraglie<br />

delle chiese.<br />

197 scuti] lire dal 1553.<br />

198 siano et se intendano essere tutti li maggistrati … né in tutto, né in parte] siano et<br />

s’intendano essere il novo ufficio fattosi sopra questa provisione, qual ufficio consta et constarà<br />

d’ogni magistrato, cioè dui delli illustrissimi signori antiani, dui delli signori tribuni,<br />

dui delli honorabili massari et dui del magnifico reggimento, al quale ufficio si dà piena auttorità<br />

et facoltà di potere fare di ciò inquisitione et fare pagare le pene alli contrafacienti et<br />

distribuirli et di dividerli come di sopra. Dechiarando et commandando che al detto ufficio<br />

non sia licito a modo alcuno fare gratia né in tutto né in parte dal 1555.<br />

199 Et acciò che nissuno … serà irremisibilmente punito] Et perché nel<strong>la</strong> publicatione già<br />

fatta a dì passati del<strong>la</strong> presente ordinatione et bando fu dato tempo quello dovere havere luogo<br />

incontinenti passata <strong>la</strong> domenica delle Palme, qual serà dimane, si ricorda ad ogni homo<br />

che passato detto giorno cominzarà <strong>la</strong> invio<strong>la</strong>bile osservatione del bando et ordine prefato et<br />

ritrovandosi alcuno contrafaciente serà irremissibilmente punito nelle pene nelle quali serà<br />

incorso, sì che ciascuno si guardi non essere primo a dare essempio ad altri, ma si disponga<br />

ognun d’osservar<strong>la</strong> voluntieri per conservatione et beneficio di questa patria et di lor stessi<br />

1545, marzo 8. Provvisioni. Le altre fonti omettono l’intero paragrafo.<br />

200 duo] tre 1554, febbraio 27. Provvisioni.

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