la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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186 Legislazione suntuaria Et anchora si prohibisce che li fornimenti et selle de le cavalcature non siano né possano essere lavorate con oro di alcuna sorte né riccami, excetto le borchie181 che si possano dorare182 . Sotto pena a chi serà trovato contrafare in alcuna parte de la presente reformatione et ordinatione per la prima volta di scuti XXV, et per la seconda volta di scuti cinquanta, et per la terza volta di scuti cento di oro, et di perdere sempre li vestimenti o altre cose prohibite. Le quali cose perse si habbino a fendere in pezzi, publicamente in piazza, et poi distribuire et donare a’ luochi pii183 . Alla qual pena siano tenuti li padri per li figlioli et figliole, li mariti per le mogli, li fratelli per le sorelle, quando però siano sotto la loro cura, governo et podestà, o altri che habbia libero governo et podestà di chi contrafacesse. Dechiarando che con uno pagamento solo fatto da qualunque di loro s’intenda essere satisfatto alla pena. Et sotto pena alli sarti, riccamatori, orefici et altri artifici, che lavorassero o fabricassero alcuna de le sopra dette cose prohibite, di lire XXV 184 di bolognini per ciascuna volta185 . Delli banchetti186 Appresso per dare conveniente ordine et meta alla pessima usanza introdutta di fare li pasti et banchetti talmente sontuosi che excedeno il politico et costumato vi- 181 Dal 1553 si aggiunge staffe, fibbie, et chiodi. 182 1545, marzo 8. Provvisioni, 1545, ottobre 31. Bandi e 1553, marzo 25 e aprile 15, Provvisioni e Bandi aggiungono Si consente però che si possano usare et portare per li gentilhomini speroni dorati, spade et pugnali con li guarnimenti et puntali dorati, ma non cinture né correggie né altro dorato né argentato, o fatto con alcun ricamo et ornamento prohibito di sopra (dal 1553 ma non cinture … o fatto] e le cinture o correggie (1558, luglio 5. Bandi aggiunge et li carniroli) con li ferri argentati o dorati, ma non fatti). Dal 1554 si aggiunge Li quali chiodi dorati si possano portare solamente nelli arzoni dinanzi delle selle fornite di veluto et non in altra parte delli fornimenti, et nelle sele armate si tollera che si possano portare le viti dorate et un freggietto solo dorato d’intorno la armatura delle sele di largheza di un dito et non più. Solo nel 1555 si aggiunge il seguente paragrafo: Et che le corteggiane non possano portare vesti con la coda, et siano tenute portare per la città o una beretta in capo o una cintola o banda di taffetato rosso dinanzi sopra li altri panni larga un quarto di brazzo, la quale banda penda giuso alla lunghezza d’essi panni in modo che la sia vista. 183 per la prima volta … luochi pii] ogni volta lire 25 1553, marzo 25 e aprile 15. Provvisioni e Bandi, 1555, gennaio 12 e 14. Provvisioni e Bandi e 1556, gennaio 12 e 14. Bandi] ogni volta di lire X 1554, febbraio 27. Provvisioni. 184 XXV] X 1554, febbraio 27. Provvisioni. 185 Dal 1553 si aggiunge Si declara che le contadine possano portare li cintorini con li passetti et fibbie d’argento sopra dorate secondo il solito con le fette di veluto purché non sia di broccato d’oro né d’argento né cremescino et inoltre li coralli senza ornamento alcuno d’oro, prohibendoli expressamente il potere portare colane d’oro né qualsivoglia altra cosa d’oro al collo. Dal 1555 si prosegue Si dechiara anchora che li scolari forastieri et parimente tutti li altri forastieri che al presente si trovino in questa città o per l’avenire verranno si tollerano in quelli habiti che a loro piacerà. 186 I titoli sono aggiunti dal 1553.

Bologna 187 vere, per li quali anchora viene offesa la maiestà di Dio, etiam con danno et incommodo delle fameglie, per le grandi et superflue spese che si fanno, si ordina et commanda che nissuno possa fare portare in tavola né usare ne li conviti, anchora che facesse banchetto, etiam per causa di nozze, o per altra causa, più di tre vivande d’arosto et tre di alesso, fra le quali di arosto si consente ne possa essere una sola di selvaticine et non più, ma non di pavoni, li quali si bandiscono in tutto et per tutto nelli pasti187 , né si possano dare pastici, né mangiare bianco, né lavori di pasta di sorte alcuna, né più che di una sol sorte di torta per una volta sola, né canditi di sorte alcuna, né si possano dare nelli banchetti da carne, vivande di pesce, né ostreghe. Sotto pena alli contrafacienti di scuti cinquanta et alli cuoqui et alli soprastanti agli ordini de li conviti et banchetti che contravenessero di scuti188 XXV 189 , o veramente non potendo pagare tal pena pecuniaria di tre tratti di corda, da darseli publicamente in piazza. Sia lecito ad ogni uno accusare li contrafacienti et chi accusarà serà tenuto secreto se a lui parerà, et se li crederà con il detto però d’un testimonio degno di fede, et guadagnarà un terzo della pena pecuniaria, de la quale un altro terzo serà del iudice et il resto s’applicarà alla camera di Bologna190 . Et li gargioni accusanti li loro maestri, oltra la parte della condennatione a loro spettante, se fossero accordati con essi maestri, se intendano havere compito ogni suo accordo et debbano havere il suo salario senza contradittione alcuna. Delle esequie funerali191 Et perché è necessario provedere anchora alle eccessive et superflue spese delle essequie funebri, si ordina et commanda che non si possa tore192 più di una regola de frati, et una compagnia spirituale, et venti preti, et non più di venti torze in tutto, et si dia una torzetta al capellano193 , una al prior della compagnia con le soe candele ordinarie194 . Et sia prohibito il fare sonare campana a longo in più chiese che in una sola, et non si possa fare sonare a botte in chiesa alcuna, et facendosi le 187 ma non di pavoni … nelli pasti] intendendosi fra le salvaticine pavoni o galline d’India dal 1553. 188 scuti] lire 1553, marzo 25. Bandi. 189 XXV] X d’oro dal 1555. 190 Sia lecito ad ogni uno … alla camera di Bologna] Sia lecito ad ogniuno accusare li contrafacienti et chi accusarà serà tenuto secreto, se a lui parerà, et guadagnarà la metà della pena pecuniaria, della quale l’altra metà sia applicata a luoghi pii, con dechiaratione che si crederà all’accusatore solo, secondo che parerà al prefato monsignor vicelegato 1553, marzo 25 e aprile 15. Provvisioni e Bandi e 1554, febbraio 27. Provvisioni] Sia licito ad ognuno accusare li contrafacienti, et chi accusarà sarà tenuto secreto, se a lui parerà, et guadagnarà la metà della pena pecuniaria, della quale l’altra metà sia applicata a luoghi pii, con dechiaratione che si crederà all’accusatore solo, secondo che parerà allo officio infrascritto dal 1555. 191 I titoli sono aggiunti dal 1553. 192 Dal 1555 si aggiunge oltra li putti di San Bartholomeo. 193 1545, marzo 8. Provvisioni e 1545, ottobre 31. Bandi aggiungono una al priore dei frati. 194 Dal 1555 si aggiunge et a detti putti quella limosina che parerà a ciascuno.

186 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

Et anchora si prohibisce che li fornimenti et selle de le cavalcature non siano né<br />

possano essere <strong>la</strong>vorate con oro di alcuna sorte né riccami, excetto le borchie181 che<br />

si possano dorare182 .<br />

Sotto pena a chi serà trovato contrafare in alcuna parte de <strong>la</strong> presente reformatione<br />

et ordinatione per <strong>la</strong> prima volta di scuti XXV, et per <strong>la</strong> seconda volta di scuti<br />

cinquanta, et per <strong>la</strong> terza volta di scuti cento di oro, et di perdere sempre li vestimenti<br />

o altre cose prohibite. Le quali cose perse si habbino a fendere in pezzi, publicamente<br />

in piazza, et poi distribuire et donare a’ luochi pii183 . Al<strong>la</strong> qual pena siano<br />

tenuti li padri per li figlioli et figliole, li mariti per le mogli, li fratelli per le sorelle,<br />

quando però siano sotto <strong>la</strong> loro cura, governo et podestà, o altri che habbia libero<br />

governo et podestà di chi contrafacesse. Dechiarando che con uno pagamento<br />

solo fatto da qualunque di loro s’intenda essere satisfatto al<strong>la</strong> pena.<br />

Et sotto pena alli sarti, riccamatori, orefici et altri artifici, che <strong>la</strong>vorassero o fabricassero<br />

alcuna de le sopra dette cose prohibite, di lire XXV 184 di bolognini per ciascuna<br />

volta185 .<br />

Delli banchetti186 Appresso per dare conveniente ordine et meta al<strong>la</strong> pessima usanza introdutta di<br />

fare li pasti et banchetti talmente sontuosi che excedeno il politico et costumato vi-<br />

181 Dal 1553 si aggiunge staffe, fibbie, et chiodi.<br />

182 1545, marzo 8. Provvisioni, 1545, ottobre 31. Bandi e 1553, marzo 25 e aprile 15, Provvisioni<br />

e Bandi aggiungono Si consente però che si possano usare et portare per li gentilhomini<br />

speroni dorati, spade et pugnali con li guarnimenti et puntali dorati, ma non cinture né correggie<br />

né altro dorato né argentato, o fatto con alcun ricamo et ornamento prohibito di sopra<br />

(dal 1553 ma non cinture … o fatto] e le cinture o correggie (1558, luglio 5. Bandi aggiunge et<br />

li carniroli) con li ferri argentati o dorati, ma non fatti). Dal 1554 si aggiunge Li quali chiodi<br />

dorati si possano portare so<strong>la</strong>mente nelli arzoni dinanzi delle selle fornite di veluto et non in<br />

altra parte delli fornimenti, et nelle sele armate si tollera che si possano portare le viti dorate et<br />

un freggietto solo dorato d’intorno <strong>la</strong> armatura delle sele di <strong>la</strong>rgheza di un dito et non più.<br />

Solo nel 1555 si aggiunge il seguente paragrafo: Et che le corteggiane non possano portare<br />

vesti con <strong>la</strong> coda, et siano tenute portare per <strong>la</strong> città o una beretta in capo o una cinto<strong>la</strong> o<br />

banda di taffetato rosso dinanzi sopra li altri panni <strong>la</strong>rga un quarto di brazzo, <strong>la</strong> quale banda<br />

penda giuso al<strong>la</strong> lunghezza d’essi panni in modo che <strong>la</strong> sia vista.<br />

183 per <strong>la</strong> prima volta … luochi pii] ogni volta lire 25 1553, marzo 25 e aprile 15. Provvisioni<br />

e Bandi, 1555, gennaio 12 e 14. Provvisioni e Bandi e 1556, gennaio 12 e 14. Bandi]<br />

ogni volta di lire X 1554, febbraio 27. Provvisioni.<br />

184 XXV] X 1554, febbraio 27. Provvisioni.<br />

185 Dal 1553 si aggiunge Si dec<strong>la</strong>ra che le contadine possano portare li cintorini con li<br />

passetti et fibbie d’argento sopra dorate secondo il solito con le fette di veluto purché non<br />

sia di broccato d’oro né d’argento né cremescino et inoltre li coralli senza ornamento alcuno<br />

d’oro, prohibendoli expressamente il potere portare co<strong>la</strong>ne d’oro né qualsivoglia altra cosa<br />

d’oro al collo. Dal 1555 si prosegue Si dechiara anchora che li sco<strong>la</strong>ri forastieri et parimente<br />

tutti li altri forastieri che al presente si trovino in questa città o per l’avenire verranno si tollerano<br />

in quelli habiti che a loro piacerà.<br />

186 I titoli sono aggiunti dal 1553.

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