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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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Bologna 181<br />

no vestire di zambellotto, di bavelle e di panni di <strong>la</strong>na e di ogni altra sorte da seta in<br />

fuora, e possano portare ogni colore che alloro piacerà, eccetto che cremisi, e possano<br />

gallezzare li vestimenti con drappo e seta di ogni sorte, eccetto che di oro, argento<br />

o cremesino, e possano mettere in ditte gale, cioè in balze, perfili, ozelli, divise o<br />

altre lor fantasie, fin al<strong>la</strong> misura di dua braccia di detti drappi o seta in tutto o no<br />

poi. Et in capo non possano portare drappi né velli di seta, né di bombace, né di fi<strong>la</strong>dini<br />

greggi, né crespi, né sia lor licito anchora menare con seco per <strong>la</strong> terra massara,<br />

sì bene possano andare con una compagna so<strong>la</strong> di simile conditione, sotto pena<br />

alle contrafacienti per ogni volta di libre sei di bolognini, et alle massare che fosseno<br />

ritrovate accompagnarle di staffi<strong>la</strong>te vintecinque che le serano date incontenenti<br />

al<strong>la</strong> renghiera del pa<strong>la</strong>zzo del magnifico podestà publicamente e di stare anchora<br />

diece dì in pregione.<br />

Capitolo 26<br />

Item che le meretrici del luogo publico e quelle che si riducono in <strong>la</strong> via dal<strong>la</strong><br />

Caselvatica e sul fossato siano obbligate e debbiano portar in su <strong>la</strong> spal<strong>la</strong> una benda<br />

gial<strong>la</strong> longa due braccia e <strong>la</strong>rga un quarto in luogo del sonaglio che altre volte portavano,<br />

e sì che tal benda si possa ben vedere da ciascuno, sotto pena di libre tre di<br />

bolognini a qualunque femina delle predette serà ritrovata senza tal benda, o che <strong>la</strong><br />

havesse e tenesse coperta. In le quali pene tutte le predette femine così casarenghe<br />

come altre meretrici caschino tante volte quante seranno ritrovate in fallo, da applicarsi<br />

per <strong>la</strong> terza parte al<strong>la</strong> camera di Bologna, per lo altro terzo allo officiale che essequirà,<br />

e il resto sia dello accusatore. Concedendosi alle dette meretrici del luogo<br />

publico e de gli altri dui luoghi predetti piena licentia che possano portare veste,<br />

foggie e galle di oro, argento, seta, panno e drappi a suo modo e possano andare<br />

spettorate e sgo<strong>la</strong>te come a loro piace e a voler suo senza pena alcuna. Ma con <strong>la</strong><br />

benda predetta.<br />

Ultimo si notifica a ciascuna persona che con ogni rigore si faranno osservare gli<br />

ordini del<strong>la</strong> presente provisione e qualunque serà ritrovato contrafare alle predette<br />

cose o ad alcuna di esse incorrerà ne le pene soprascritte, le quali di fatto seranno<br />

essequite tante volte quante si contrafarà senza alcuna remissione o rispetto di persona,<br />

e si applicaranno nel modo e forma che si è statuito e ordinato. Datum Bononie<br />

die XXVII mensis maii 1525.<br />

MDXXV. Die primo mensis iunii publicata fuit presens provisio ad arrengheriam<br />

ferream pa<strong>la</strong>tii residentie reverendissimi domini vicelegati ac magnificorum dominorum<br />

antianorum per Ioannem Baptistam Sca<strong>la</strong>brinum tubicinem e preconem<br />

publicum communis Bononiae.<br />

Impresso in Bologna per maestro Girolomo di Benedetti dell’anno 1525 del<br />

mese di giugnio.

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