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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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180 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

Capitolo 23<br />

Item che li mariti, spose o mogliere, padri e figliole, se da loro o da alcun di loro<br />

serà contrafatta in le predette cose, cadano in pena di ducati 25 d’oro. Et li sarti, ricamatori,<br />

varotari, orefici, che contrafacesseno alle cose predette scientemente in fare<br />

dette veste, ricami e altre cose prohibite, cadano in pena a volte tutti li soprascritti<br />

seranno fatte pagare quante volte per loro o alcuno di loro serà contrafatto.<br />

Nondimeno si dichiara che con un pagamento solo si intenda esser satisfatto al<strong>la</strong><br />

pena, il quale pagamento basti si facia dal marito o mogliere o vero dal<strong>la</strong> sposa o<br />

padre di essa per tutti loro. La qual pena si habbia a dividere in quattro parti e applicarsi<br />

per una parte al<strong>la</strong> fabrica di messer San Petronio, per un’altra al<strong>la</strong> camera di<br />

Bologna, per un altro quarto a qualunque magistrato o officiale che ne farà <strong>la</strong> debita<br />

essecutione e l’altra quarta parte allo accusatore, ma mancando lo accusatore <strong>la</strong><br />

sua parte sia del<strong>la</strong> camera. Così, venendo il caso, li padri o mariti delle donne contrafacienti<br />

possano essere constretti a pagare <strong>la</strong> pena per le figliole o mogliere o spose.<br />

La quale pena possa similmente exequirli contra a qualunque havesse in suo governo<br />

sue cusine, nezze, sorelle o altre parenti overo altre donne che non osservasseno<br />

<strong>la</strong> provisione.<br />

Et oltra <strong>la</strong> pena peccuniaria tutti li soprascritti respective siano privi di ogni officio<br />

da utile e da honore del<strong>la</strong> magnifica communità di Bologna, dalli quali officii<br />

debbiano essere strazzati, quando seranno tratti, se a quel tempo si ritroverà che<br />

non habbiano satisfatto al<strong>la</strong> pena pecuniaria antidetta.<br />

Et per essecutione delle predette ordinationi tutti li giudici e officiali ordinarii<br />

del commune di Bologna possano farne <strong>la</strong> debita inquisitione o essecutione, che da<br />

un giudice o magistrato serà prima incominciata non possa essere intercetta né impediata<br />

da un altro e sia luogo al<strong>la</strong> preventione. Et sia licito a ciascuno denontiare<br />

che contrafarà e serà tenuto segreto e guadagnarà <strong>la</strong> parte sua pur che <strong>la</strong> denonza si<br />

possa verificare. Avisando ciascuno che seranno specialmente deputati e sa<strong>la</strong>riati alcuni<br />

officiali segreti, huomeni leali e da bene, divisi per quartieri, li quali anderano<br />

per <strong>la</strong> città investigando e cercando diligentemente, e staranno con gli occhi aperti,<br />

per ritrovare chi contrafesse per alcun modo; alle denontie delli quali sarà creduto<br />

con il suo giuramento e contra a chi serrà accusato per loro o per alcuno di loro serà<br />

esseguita incontenenti <strong>la</strong> pena senza altra citazione o processo.<br />

Capitolo 24<br />

Item si determina e statuisce che le donne, spose o figliole delli hebrei habitanti<br />

al presente o che habitaranno per lo avenire in <strong>la</strong> città di Bologna generalmente<br />

non possano portare vestimenti di drappo d’oro, né di argento, né di seta, né oro,<br />

né gioie di alcuna ragione. Possano bene portare maniche di ogni sorte veluto, rasi<br />

e damaschi di ogni colore, eccetto di cremisino, e tre anelle e tre verghette, sotto <strong>la</strong><br />

pena pecuniaria antidetta da applicarsi come di sopra.<br />

Capitolo 25<br />

Item che le femine dishoneste e impudiche che tengono cattiva vita, cioè le casarenghe,<br />

non possano portare veste di drappo d’oro, né di argento, né di seta, né<br />

di raso, né damasco, né cinture d’oro, né di argento o cremesino. Ma sì bene possa-

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