10.06.2013 Views

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bologna 179<br />

dacori di seta o di <strong>la</strong>na in balze, filetti o altre galle più di duo braccia di drappo o<br />

velluto o raso di seta in tutto et non più oltra.<br />

Capitolo 20<br />

Et perché si ritrova in questi tempi essersi introdutta una vana et detestabile abusione<br />

circa <strong>la</strong> veste et habiti delle donne con stratagliarli e <strong>la</strong>vorarli con varii disegni<br />

e foggie sì per mano di ricamatori come etiandio di sarti, e alcuni altri habiti farsi di<br />

diversi colori e pezzi; oltra di questo essere venuta un’altra foggia di veste quali chiamano<br />

sottane fatte di seta e di panni rosati e di altre sorti recamate e galleggiate con<br />

gran spesa, li quali habiti oltra che non si convengono a donne honeste e savie che<br />

anzi a vane e <strong>la</strong>scive si converrebbono, sono anchora di molto dispendio e per <strong>la</strong><br />

maggior parte da non potersene più mai rivalere di cosa alcuna; per tanto, essendo<br />

per ogni modo da provedere per <strong>la</strong> publica utilitade a tale abusione, per <strong>la</strong> presente<br />

provisione e legge si prohibisce e commanda che per lo avenire più non si facciano<br />

simili vestimenti stratagliati, né recamati, né etiamdio di più pezzi o colori, né sottane<br />

di seta o di panno <strong>la</strong>vorate a recami, ma si debbiano fare li vestimenti tanto da<br />

portare di sopra quanto di sotto di un solo colore e di una sorte panno o seta, intieri<br />

e senza tagli o pezzi comessi o frappe, né metter si possa per galleggiare li detti vestimenti<br />

e habiti oltra al<strong>la</strong> quantità di dua braccia di broccato, drappo o raso come di<br />

sopra è diffinito e quello adattare per lungo o per traverso come più piacerà senza<br />

altri disegni né recami, ne li quali vestimenti e habiti non si possa mettere niente<br />

più di braccia venti otto di velluto, raso o damasco, e siano comprese e computate<br />

in questa quantità le balze o filetti che andaranno a detti vestimenti insieme con le<br />

maniche, sì che in tutto possino essere braccia venti otto e non più. Et le sottane si<br />

possano usare di qualunque sorte panno, ma non di seta né broccato, e siano schiette<br />

e senza galle o ornamento alcuno.<br />

Capitolo 21<br />

Ben si concede e tolera che li guardacori, veste e habiti predetti che si trovano<br />

fatti fin a qui, li quali hanno ad essere prohibiti per <strong>la</strong> presente provisione anchora<br />

per duo mesi proximi a venire, licitamente si possano usare e portare senza incorso<br />

di pena alcuna, et questo per dar spatio da poterli adattare e accomodare al<strong>la</strong> legge,<br />

ma passato il detto tempo di duo mesi non sia più licito ad usarli né portarli sotto<br />

quelle pene che nel<strong>la</strong> presente provisione sono specificate.<br />

Capitolo 22<br />

Si consente anchora e si tolera che gli altri habiti e veste che si trovano fatte fin<br />

al dì presente con più di braccia ventotto di robba, ma che non sono stratagliate, né<br />

di pezzi conmessi, né frappate, né in altro prohibite per <strong>la</strong> presente provisione, si<br />

possano usare e portare licitamente etiam oltre li duo mesi quanto si vuole, con<br />

conditione non di meno che fra un mese proximo avenire siano presentati al<strong>la</strong> cancel<strong>la</strong>ria<br />

delli magnifici signori antiani, dove per mano delli notari delle reformationi<br />

delli presenti magnifici signori serano scritti e signati secondo che a detti notari serà<br />

ordinato; li quali per sua fatica debbiano havere uno bolognino per capo di vesta e<br />

non più. Et questo ad effetto che sotto questo colore non se ne habbiano a fare delle<br />

altre in fraude del<strong>la</strong> presente provisione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!