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la legislazione suntuaria. secoli xiii-xvi. emilia-romagna - Direzione ...

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178 Legis<strong>la</strong>zione <strong>suntuaria</strong><br />

Capitolo 15<br />

Item che le donne che non havesseno dato o non desseno per lo avenire dota<br />

siano tenute servare <strong>la</strong> presente provisione secondo li gradi soprascritti solo quanto<br />

allo habito e uso delle veste e altre cose concesse, ma non quanto al<strong>la</strong> quantità de<br />

<strong>la</strong> spesa.<br />

Capitolo 16<br />

Item che le donne, spose e figliole delli capitani e quadrieri delle genti d’arme<br />

del<strong>la</strong> communità di Bologna e delli dottori eccellentissimi e de gentilihuomini, se<br />

serano forestieri, restino in libertà loro così circa l’ornato come circa le dote, delle<br />

quali è disposto nell’ultima parte del secondo capitolo. Ma essendo di minore<br />

grado o contestabili e inferiori, debbiano il grado delle arti descritte nel decimo<br />

capitolo.<br />

Capitolo 17<br />

Item che li contadini del contado di Bologna che habitasseno dentro dal<strong>la</strong> città<br />

possano dare di dota fin al<strong>la</strong> somma di libre trecento; li habitanti nelle castelle del<br />

contado possano dare fin a libre ducento. Li altri contadini fora de le castelle libre<br />

cento di dota e non più. Alli quali contadini del contado in genere sia licito spendere<br />

in le sue spose e donne fin al<strong>la</strong> somma di libre quaranta di bolognini e non<br />

più. Salvo che quelli che essercitasseno una delle 24 arti collegiate e non facesseno<br />

arte rusticale possano spendere solo <strong>la</strong> mitade del<strong>la</strong> dota e non più in ornamento di<br />

dette loro donne o spose, non passando però <strong>la</strong> dota libre ducento, altramente non<br />

gli sia licito spendere più del terzo del<strong>la</strong> dota. Le quali donne e spose de contadini<br />

non possano portare broccato d’oro né in veste, né in tessuti, né in chiavacori, né in<br />

balze, né in filetti, né in alcuna altra cosa, né velluti di alcuna ragione, eccetto che<br />

in tessuti. Sì bene le donne di quelli che essercitasseno arte rusticale possano portare<br />

solo le maniche di grana. Et quelle di che essercitasse alcuna delle arti soprascritte<br />

possano portare guardacore di grana e non altro di grana e un paro di maniche di<br />

damasco o raso pur che non siano di cremisi né di morello in cremesi. Le quali<br />

donne di contadini così essercitanti alcuna delle dette arti, come le arti rusticali,<br />

non possano portare fregio d’oro che passi di valuta libre tre di bolognini, né possano<br />

portare in bottoni in fornimenti di tessuti e altre simili cose più che il peso di<br />

otto oncie di argento in tutto.<br />

Capitolo 18<br />

Per rimovere ogni dubio si dechiara che le mogliere de cittadini le quali fosseno<br />

forestiere figliuole di signori di città o di castelle et venisseno a marito a Bologna,<br />

debbiano nello ornato loro seguire <strong>la</strong> norma e rego<strong>la</strong> delli gradi et condittioni delli<br />

mariti, né si possa spendere intorno a quelle più che sia <strong>la</strong> mitade di quel<strong>la</strong> somma<br />

che dar potrebbe il marito in dota, o il terzo, secondo le distintioni delle conditioni<br />

et gradi predetti divisati per <strong>la</strong> presente provisione.<br />

Capitolo 19<br />

Sia prohibito a portare o porre in uno par di maniche di camicia più di quatro<br />

braccia di te<strong>la</strong> di che qualità si sia, et non si possa portare né porre alle veste o guar-

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