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Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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c) altezza dei vani;<br />

d) la superficie finestrata (rapporto <strong>di</strong> aero/illuminazione);<br />

e) collocazione delle attrezzature con relativa leggenda;<br />

f) i servizi igienici con l’in<strong>di</strong>cazione dei pezzi igienici<br />

g) per gli stabilimenti industriali, è necessario evidenziare la <strong>di</strong>sposizione delle linee<br />

<strong>di</strong> produzione, della rete idrica e degli scarichi.<br />

4. Relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato e sottoscritta dall’interessato,<br />

descrittiva <strong>di</strong>:<br />

a. dei locali, degli impianti e delle attrezzature, dei sistemi adottati per assicurare la<br />

salubrità degli alimenti;<br />

b. dei cicli <strong>di</strong> lavorazione;<br />

c. approvvigionamento idrico, smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong> e liqui<strong>di</strong>;<br />

d. in<strong>di</strong>cazioni delle emissioni in atmosfera;<br />

e. in<strong>di</strong>cazioni sulle canne fumarie (caratteristiche tecniche, posizionamento,<br />

ubicazione del terminale <strong>di</strong> scarico e relative <strong>di</strong>stanze e altezza rispetto ai<br />

fabbricati vicini, per un raggio <strong>di</strong> m. 15);<br />

f. per le attività a tipologia industriale, la relazione deve essere particolarmente<br />

dettagliata;<br />

5. Per gli esercizi commerciali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al minuto, la relazione tecnica deve riportare,<br />

oltre che l’elenco dei generi alimentari posti in commercio, anche i dati <strong>di</strong> cui al punto 4,<br />

lettere a) e c);<br />

6. Copia della carta <strong>di</strong> circolazione ed eventuale certificato ATP, per gli automezzi<br />

a<strong>di</strong>biti al trasporto <strong>di</strong> alimenti, e <strong>di</strong>chiarazione dei siti <strong>di</strong> ricovero del mezzo e della merce<br />

e dove sono previste le operazioni <strong>di</strong> pulizia;<br />

7. Elenco del personale addetto con relativi attestati <strong>di</strong> formazione in tema <strong>di</strong> igiene degli<br />

alimenti;<br />

8. Piano <strong>di</strong> autocontrollo;<br />

9. In caso <strong>di</strong> approvvigionamento idrico autonomo: certificato <strong>di</strong> potabilità dell'acqua<br />

rilasciato del Servizio <strong>Igiene</strong> degli Alimenti e della Nutrizione dell’A.S.P.<br />

10. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in base alla legge 248 del 4.8.2006 e s.m.i..<br />

11. Per le D.I.A. <strong>di</strong> sub- ingresso, l’O.S.A. ( Operatore del settore alimentare) dovrà<br />

procedere alla presentazione dell’allegato 1 completo <strong>di</strong> ricevuta <strong>di</strong> avvenuto<br />

versamento per i <strong>di</strong>ritti sanitari, della Autorizzazione o Parere sanitario, senza altra<br />

documentazione, fatte salve eventuali richieste del Servizio competente dell’A.S.P.<br />

nel caso la pratica precedente risulti carente.<br />

Per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 29/4/10, l’Operatore del<br />

Settore alimentare, a partire dal giorno successivo alla presentazione della D.I.A. presso gli<br />

Uffici Comunali, può avviare l’attività. Ai Servizi competenti dell’A.S.P. è demandato il<br />

controllo sia documentale che delle strutture ed attrezzature e, conseguentemente, l’adozione <strong>di</strong><br />

eventuali provve<strong>di</strong>menti che possono esplicitarsi anche nella chiusura dell’attività stessa.<br />

Le Registrazioni o le autorizzazioni sanitarie dovranno essere tenute presso gli esercizi cui si<br />

riferiscono ed essere esibite a richiesta del personale incaricato della vigilanza.<br />

Per mo<strong>di</strong>fiche dei locali, degli alimenti in produzione o della stagionalità delle lavorazioni, si<br />

procede con la D.I.A., utilizzando l’allegato n.2 alla D.G.R. n. 523/2007.<br />

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