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Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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Sono inoltre tempestivamente comunicate all'Azienda Sanitaria le variazioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo, <strong>di</strong><br />

ragione sociale, nonché l a cessazione dell'attività.<br />

Le confezioni dei mangimi e degli integratori <strong>di</strong> mangimi corrispondono ai requisiti previsti dalla<br />

normativa vigente sulla mangimistica.<br />

La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> mangimi per gli animali <strong>di</strong> allevamento destinati alla macellazione per uso<br />

alimentare è <strong>di</strong>sciplinata dalla legge n. 281/63 e sue successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni<br />

Gli alimenti, in confezioni sigillate, per cani, gatti ed altri animali d'affezione possono esser<br />

venduti in strutture commerciali non espressamente de<strong>di</strong>cate agli animali, alle seguenti<br />

con<strong>di</strong>zioni:<br />

- che siano conformi alle norme <strong>di</strong> produzione e commercializzazione dei mangimi;<br />

- che siano mantenuti in apposito scomparto, arma<strong>di</strong>o o scaffale, ovvero, nel caso <strong>di</strong><br />

alimenti da conservare a basse temperature, in apposito frigorifero o congelatore ad uso<br />

esclusivo;<br />

- che tali scomparti siano dotati <strong>di</strong> targa con la <strong>di</strong>citura "Alimenti in confezione per<br />

animali";<br />

- che analoga <strong>di</strong>citura, fatte salve le norme <strong>di</strong> etichettatura <strong>di</strong> cui al D. Lgs. n. 360/99,<br />

appaia sulla confezione <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

I prodotti alimentari <strong>di</strong> scarto, non idonei al consumo umano, non possono essere venduti per<br />

l'alimentazione animale e devono esser ritirate da <strong>di</strong>tte autorizzate.<br />

3.9.27 Cave<br />

L'apertura, la riattivazione, l'esercizio <strong>di</strong> cave e torbiere e successivo ripristino sono <strong>di</strong>sciplinate<br />

dalla Legge Regionale n. 23 del 12 aprile 1990 (art.8) e sue successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed<br />

integrazioni, dalle prescrizioni fissate da eventuali Piani Interregionali delle Attività Estrattive e<br />

da quelle fissate nel provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> autorizzazione.<br />

Tali attività devono rispondere ai requisiti definiti dall'apposito protocollo provinciale per tali<br />

tipologie <strong>di</strong> attività. Le attività estrattive devono essere operate nel rispetto delle prescrizioni<br />

emanate all'atto della concessione <strong>di</strong> escavazione e comunque in modo tale da non determinare<br />

<strong>di</strong>sagio alla popolazione e alterazioni qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e<br />

sotterranei.<br />

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