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Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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- essere provvisti <strong>di</strong> box o <strong>di</strong> recinti sufficientemente ampi e tali da consentire il benessere<br />

degli animali;<br />

- avere nei box, nei recinti e nelle gabbie il pavimento tale da consentire il deflusso delle<br />

urine e l'igienica raccolta delle feci;<br />

- avere, in tutti i locali, pavimenti realizzati in materiale lavabile e costruiti con adeguata<br />

pendenza, nonché muniti <strong>di</strong> fognoli per gli scoli con chiusura idraulica;<br />

- essere dotati <strong>di</strong> adeguato arma<strong>di</strong>o frigorifero per la conservazione <strong>di</strong> alimenti deperibili<br />

per l'alimentazione degli animali;<br />

- essere dotati <strong>di</strong> acquari, rettilari e quant'altro necessario per la stabulazione degli animali,<br />

muniti <strong>di</strong> impianti termici adeguati alle esigenze fisiologiche delle specie ricoverate;<br />

- <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> idonei contenitori per la raccolta <strong>di</strong> rifiuti e scarti, da rimuovere giornalmente<br />

e <strong>di</strong>sinfettare prima dello smaltimento.<br />

Negli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sono tenuti, a <strong>di</strong>sposizione dell' Azienda Sanitaria, appositi registri <strong>di</strong><br />

carico e scarico degli animali.<br />

Ogni caso <strong>di</strong> malattia o <strong>di</strong> morte è segnalato tempestivamente all'azienda Sanitaria, che <strong>di</strong>spone<br />

<strong>di</strong> eventuali provve<strong>di</strong>menti. A tal fine l'esercizio è provvisto <strong>di</strong> apposita cella o arma<strong>di</strong>o<br />

frigorifero o contenitore idoneo, ove collocare gli animali deceduti.<br />

Al fine <strong>di</strong> attivare la vigilanza sulle misure precauzionali che debbono essere adottate dai<br />

proprietari <strong>di</strong> animali <strong>di</strong> particolare pericolosità, quali carnivori selvatici ed esotici, rettili,<br />

animali velenosi, l'esercente segnala all'Azienda Sanitaria il nominativo e l'in<strong>di</strong>rizzo degli<br />

acquirenti <strong>di</strong> tali animali.<br />

3.9.25 Produzione <strong>di</strong> alimenti per animali<br />

La produzione ed il commercio dei mangimi, anche ai fini della prevenzione della encefalopatia<br />

spongiforme bovina, sono <strong>di</strong>sciplinati dalle norme vigenti in materia <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> alimenti<br />

per animali.<br />

I produttori e gli utilizzatori, che usano ad<strong>di</strong>tivi o premiscele dell'elenco contenuto nel D. Lgs. n.<br />

123/99, fanno domanda <strong>di</strong> riconoscimento o registrazione alla Regione, che rilascia<br />

l'autorizzazione, a seguito <strong>di</strong> delega del Ministero della Salute, su parere dell' Azienda Sanitaria.<br />

Non è consentito l'uso <strong>di</strong> residui e rifiuti alimentari per la produzione <strong>di</strong> mangimi, se non<br />

sottoposti ad idoneo trattamento risanatore presso un impianto centralizzato.<br />

Non è consentito utilizzare animali d'affezione per la produzione <strong>di</strong> mangimi a base <strong>di</strong> carne.<br />

I prodotti alimentari non idonei al consumo umano, non possono essere utilizzati per<br />

l'alimentazione animale, se non specificatamente destinati a ciò dall' Azienda Sanitaria.<br />

Le linee <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> farine <strong>di</strong> carne e <strong>di</strong> pesce sono separate dalle linee <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong><br />

altri mangimi.<br />

3.9.26 Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> mangimi ed alimenti per animali<br />

I riven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> mangimi o preparati per l'alimentazione degli animali <strong>di</strong> qualsiasi specie<br />

comunicano all'Azienda Sanitaria la loro attività e l'ubicazione della riven<strong>di</strong>ta, anche se abbinata<br />

ad uno stabilimento <strong>di</strong> produzione. Tale <strong>di</strong>sposizione si estende agli impren<strong>di</strong>tori agricoli che<br />

producano mangimi composti integrati, anche solo per uso aziendale.<br />

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