Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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10.06.2013 Views

3.9.19 Provvedimenti e misure di vigilanza igienico - sanitaria e di profilassi veterinaria Non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie elencate all'art.1 del D.P.R. 320/54, i proprietari e i detentori di animali, adottano a scopo caute1ativo i seguenti provvedimenti: a. isolano gli animali infetti; b. accantonano, opportunamente custoditi, gli animali morti; c. non spostano dal luogo di ricovero animali, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'Azienda Sanitaria. L'Azienda Sanitaria, non appena ricevuta la notifica, provvede all'accertamento della diagnosi, esegue l'indagine epidemiologica, propone al Comune le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e vigila sulla loro attuazione. In attesa dell' adozione da parte del Comune delle relative disposizioni, l'Azienda Sanitaria impartisce per iscritto al proprietario o detentore degli animali le istruzioni volte ad impedire la diffusione dell'infezione tra animali ed a tutelare la salute delle persone che a qualunque titolo vengono a contatto con questi. 3.9.20 CANILE COMUNALE a. Conduzione della struttura Il Comune gestisce il canile comunale direttamente o tramite associazione convenzionata. Il gestore del canile garantisce il benessere degli animali ospiti, collabora con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria nel controllare il territorio e nella cattura dei cani, oltre al recupero di animali feriti o incidentati, anche nelle ore notturne. Il gestore garantisce la corretta gestione della struttura, fornisce un servizio di custodia diurna, notturna e festiva, cura la pulizia giornaliera della struttura e la disinfestazione, quando prescritta. Nella struttura di ricovero vengono garantite le funzioni di assistenza sanitaria, previste dalle vigenti norme. b. Fruitori della struttura di ricovero Sono condotti ed ospitati al ricovero : a) i cani rinvenuti in carenza di custodia ed i cani vaganti; sono considerati vaganti i cani incustoditi e privi di museruola; b) i cani allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere; c) i cani i cui proprietari fanno dichiarazione di rinuncia alla proprietà, con comunicazione scritta al Comune; d) i cani morsicatori, tenuti in osservazione per profilassi dalla rabbia, qualora detta osservazione non sia consentita dal servizio Veterinario presso il domicilio del proprietario o del detentore. c. Cattura dei cani 86

Il servizio di cattura è svolto dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria. Sono soggetti a cattura i cani di cui ai punti l e 2 dell'articolo precedente, a seguito di segnalazione da parte dei servizi di pubblico interesse; la cattura è attuata nel più breve tempo possibile dalla segnalazione. Dopo la cattura, l'operatore attua le procedure utili a contattare il proprietario; qualora non fosse possibile rintracciarlo, l'operatore conduce il cane presso la struttura di custodia. Nel caso in cui l'animale fosse in immediato pericolo di vita, viene informato il Dottore Veterinario di turno presso il Servizio, concordando un intervento sul posto o presso il canile, alla presenza dei Vigili Urbani. Presso il canile, dopo la cattura, si svolgono le seguenti operazioni: 1. verifica del tatuaggio o di altri segni di riconoscimento del cane; 2. registrazione dei dati relativi all'intervento di cattura del cane; 3. inserimento nei box di quarantena; 4. ricovero permanente in box, con soggetti compatibili per carattere, sesso, taglia, età; 5. comunicazione al Comune di avvenuto ingresso e trasmissione. d. Gestione degli animali Il gestore del canile: garantisce le condizioni di igiene della struttura e di contenimento degli animali aggressivi; garantisce l'isolamento, qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria, a seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo; assicura la disponibilità dell'animale e vigila affinché questi non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale e all'uomo; comunica all'Azienda Sanitaria il sospetto di malattia degli animali ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento; coadiuva con il Servizio Veterinario in tutte le operazioni sanitarie, ivi compresi il trasferimento dai box e dall' ambulatorio ed il contenimento; accudisce gli animali ospitati, provvedendo a tutte le loro necessità: alimentazione, disponibilità di acqua pulita, rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, sgambatura; tiene costantemente aggiornati gli uffici competenti, a cui trasmette i movimenti degli animali ed il loro stato di adattabilità; e. Gestione amministrativa Il gestore del canile: consente, in orari concordati con il Comune e pubblicizzati, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le proposte di affido o di adozione; tiene puntuale e tempestiva registrazione cronologica di carico e scarico degli animali, da aggiornare almeno una volta al giorno; 87

3.9.19 Provve<strong>di</strong>menti e misure <strong>di</strong> vigilanza igienico - sanitaria e <strong>di</strong> profilassi<br />

veterinaria<br />

Non appena rilevati i sintomi sospetti <strong>di</strong> una delle malattie elencate all'art.1 del D.P.R. 320/54, i<br />

proprietari e i detentori <strong>di</strong> animali, adottano a scopo caute1ativo i seguenti provve<strong>di</strong>menti:<br />

a. isolano gli animali infetti;<br />

b. accantonano, opportunamente custo<strong>di</strong>ti, gli animali morti;<br />

c. non spostano dal luogo <strong>di</strong> ricovero animali, ogni prodotto animale o altro materiale che<br />

può costituire veicolo <strong>di</strong> contagio, in attesa delle <strong>di</strong>sposizioni dell'Azienda Sanitaria.<br />

L'Azienda Sanitaria, non appena ricevuta la notifica, provvede all'accertamento della <strong>di</strong>agnosi,<br />

esegue l'indagine epidemiologica, propone al <strong>Comune</strong> le misure atte ad impe<strong>di</strong>re la <strong>di</strong>ffusione<br />

della malattia e vigila sulla loro attuazione.<br />

In attesa dell' adozione da parte del <strong>Comune</strong> delle relative <strong>di</strong>sposizioni, l'Azienda Sanitaria<br />

impartisce per iscritto al proprietario o detentore degli animali le istruzioni volte ad impe<strong>di</strong>re la<br />

<strong>di</strong>ffusione dell'infezione tra animali ed a tutelare la salute delle persone che a qualunque titolo<br />

vengono a contatto con questi.<br />

3.9.20 CANILE COMUNALE<br />

a. Conduzione della struttura<br />

Il <strong>Comune</strong> gestisce il canile comunale <strong>di</strong>rettamente o tramite associazione convenzionata.<br />

Il gestore del canile garantisce il benessere degli animali ospiti, collabora con il Servizio<br />

Veterinario dell'Azienda Sanitaria nel controllare il territorio e nella cattura dei cani, oltre al<br />

recupero <strong>di</strong> animali feriti o incidentati, anche nelle ore notturne.<br />

Il gestore garantisce la corretta gestione della struttura, fornisce un servizio <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a <strong>di</strong>urna,<br />

notturna e festiva, cura la pulizia giornaliera della struttura e la <strong>di</strong>sinfestazione, quando<br />

prescritta.<br />

Nella struttura <strong>di</strong> ricovero vengono garantite le funzioni <strong>di</strong> assistenza sanitaria, previste dalle<br />

vigenti norme.<br />

b. Fruitori della struttura <strong>di</strong> ricovero<br />

Sono condotti ed ospitati al ricovero :<br />

a) i cani rinvenuti in carenza <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a ed i cani vaganti; sono considerati vaganti i cani<br />

incusto<strong>di</strong>ti e privi <strong>di</strong> museruola;<br />

b) i cani allevati in con<strong>di</strong>zioni tali da comprometterne il benessere;<br />

c) i cani i cui proprietari fanno <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> rinuncia alla proprietà, con comunicazione<br />

scritta al <strong>Comune</strong>;<br />

d) i cani morsicatori, tenuti in osservazione per profilassi dalla rabbia, qualora detta<br />

osservazione non sia consentita dal servizio Veterinario presso il domicilio del<br />

proprietario o del detentore.<br />

c. Cattura dei cani<br />

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