10.06.2013 Views

Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Qualora in allevamento vengano. prodotti pesci da commercializzarsi come animale<br />

d'affezione,le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta vengono concordate con l'Azienda Sanitaria.<br />

Chiunque trasporti specie ittiche a scopo <strong>di</strong> commercio, deve essere munito <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />

provenienza, compilata dal titolare dell'allevamento; tale <strong>di</strong>chiarazione ha vali<strong>di</strong>tà 48 ore e deve<br />

essere esibita <strong>di</strong>etro richiesta degli organi <strong>di</strong> vigilanza.<br />

La <strong>di</strong>chiarazione in<strong>di</strong>ca:<br />

a. allevamento <strong>di</strong> provenienza;<br />

b. quantità <strong>di</strong> pesce ripartito per specie;<br />

c. destinazione;<br />

d. data <strong>di</strong> partenza ed ora <strong>di</strong> carico;<br />

e. generalità ed in<strong>di</strong>rizzo del destinatario;<br />

f. targa del mezzo <strong>di</strong> trasporto.<br />

3.9.7 Impianti per l'incubazione <strong>di</strong> uova<br />

L'attivazione degli impianti <strong>di</strong> incubazione uova <strong>di</strong> pollame è soggetta ad autorizzazione, su<br />

parere del Servizio Veterinario competente, a cui gli interessati devono rivolgere domanda, nella<br />

quale devono essere in<strong>di</strong>cati il numero e la capacità complessiva delle incubatrici. La domanda<br />

dovrà essere corredata da pianta planimetrica, in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico<br />

abilitato.<br />

3.9.8 Commercio <strong>di</strong> pulcini<br />

Tutti i riven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> pulcini registrano la loro attività presso l'Azienda Sanitaria, che gestisce un<br />

apposito registro; a tali fini sono in<strong>di</strong>cati:<br />

a. denominazione e ragione sociale della <strong>di</strong>tta;<br />

b. l'origine dei pulcini;<br />

c. la <strong>di</strong>tta fornitrice;<br />

d. il mezzo con cui viene effettuata la consegna.<br />

All'Azienda Sanitaria sono comunicati i nominativi e gli in<strong>di</strong>rizzi dei clienti ed il numero dei<br />

pulcini consegnati, fatta eccezione per le ven<strong>di</strong>te effettuate a favore <strong>di</strong> privati, che non praticano<br />

alcun commercio.<br />

Rimangono a <strong>di</strong>sposizione dell'Azienda Sanitaria, per almeno tre mesi, tutti i certificati <strong>di</strong> origine<br />

e sanità dei pulcini ed in particolare quella relativa alla immunità da pullurosi.<br />

I ven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> pulcini, qualora si verifichino mortalità eccedenti la norma, ne danno imme<strong>di</strong>ata<br />

comunicazione all' Azienda Sanitaria, che provvede ad accertare, a mezzo <strong>di</strong> laboratori<br />

autorizzati, la causa <strong>di</strong> morte. I pulcini morti sono <strong>di</strong>strutti secondo le modalità previste dalle<br />

vigenti norme e concordate con l'Azienda Sanitaria.<br />

3.9.9 Detenzione <strong>di</strong> animali<br />

Per "detenzione" si intende il mantenimento <strong>di</strong> animali accu<strong>di</strong>ti al solo scopo <strong>di</strong> compagnia, pet<br />

terapy, ecc., escludendone la riproduzione a fini commerciali. Quin<strong>di</strong> è possibile detenere anche<br />

animali classificati <strong>di</strong> grossa taglia (mucche, asini, cavalli, maiali, capre , ecc.) nei centri abitati<br />

purché il proprietario adotti tutti gli accorgimenti necessari (cortine <strong>di</strong> alberi, reti metalliche,<br />

antisole, ecc.) al fine <strong>di</strong> evitare che si verifichino inconvenienti igienico-sanitari o connessi al<br />

<strong>di</strong>sturbo della quiete pubblica (art.659 c.p.).<br />

Non è consentito mantenere animali vivi nei negozi posti nel centro abitato, si può consentire<br />

l'esposizione <strong>di</strong> un numero limitato (in base alle <strong>di</strong>mensioni del locale), solo nella fascia oraria<br />

81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!