Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
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3.9.3 Apicoltura<br />
Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria vigila sull'attuazione degli interventi sanitari e<br />
profilattici in materia <strong>di</strong> apicoltura e promuove perio<strong>di</strong>ci accertamenti sanitari sugli apiari, anche<br />
in collaborazione con gli esperti delle Associazioni apicoltori. Chiunque detenga apiari a<br />
qualunque titolo, anche per produzione <strong>di</strong> miele per autoconsumo, registra l'attività presso<br />
l'Azienda Sanitaria, che istituisce e gestisce apposito registro.<br />
Gli apiari sono collocati a non meno <strong>di</strong> m. 30 da :<br />
a. civili abitazioni, occupate da terzi;<br />
b. e<strong>di</strong>fici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente;<br />
c. strade statali, provinciali e comunali, autostrade e ferrovie.<br />
3.9.4 Lombrichicoltura<br />
Gli allevamenti <strong>di</strong> lombrichi, destinati alla produzione <strong>di</strong> vermi composto, sono soggetti a<br />
vigilanza sanitaria. Le sostanze organiche utilizzate come substrato per l'allevamento non devono<br />
essere fonte <strong>di</strong> propagazione <strong>di</strong> malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive. La maturazione del letame dovrà<br />
avvenire in luoghi conformi ed ubicati secondo le norme del presente <strong>Regolamento</strong>.<br />
L'allevatore è tenuto a mantenere l'allevamento e le aree ad esso circostanti in buone con<strong>di</strong>zioni<br />
igieniche.<br />
3.9.5 Elicicoltura<br />
Gli allevamenti <strong>di</strong> chiocciole, destinate all'alimentazione umana, sono soggetti a vigilanza<br />
veterinaria. Sono, altresì, tenuti a mantenere l'allevamento e le aree ad esso circostanti in buone<br />
con<strong>di</strong>zioni igieniche.<br />
3.9.6. Allevamenti ittici<br />
Chiunque intenda iniziare un'attività per l'allevamento <strong>di</strong> pesce o <strong>di</strong> rane deve darne<br />
comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria, in<strong>di</strong>cando la località, la superficie<br />
<strong>di</strong> terreno sommerso, espresso in ettari con allegata pianta planimetrica, le specie ittiche che si<br />
intendono allevare, la presunta produzione, la durata dell'attività ed il tipo <strong>di</strong> allevamento,<br />
specificando, con apposita relazione, le caratteristiche tecniche degli impianti che si intendono<br />
attivare.<br />
Qualora le acque destinate alla itticoltura abbiano comunicazione con acque pubbliche, nella<br />
pianta planimetrica dovranno essere segnalati i punti in cui sono collocate le griglie <strong>di</strong><br />
separazione. Il Servizio Veterinario dell' Azienda Sanitaria effettua controlli perio<strong>di</strong>ci per<br />
accertare le con<strong>di</strong>zioni sanitarie delle acque e del pesce in allevamento.<br />
Il titolare dell'autorizzazione comunica all'Azienda Sanitaria, con almeno 24 ore <strong>di</strong> anticipo, la<br />
partenza dall'allevamento delle varie partite <strong>di</strong> pesce prodotto, affinché possano essere sottoposte<br />
a controllo sanitario prima della loro commercializzazione o destinazione alla lavorazione. Lo<br />
stesso titolare comunica, sempre con 24 ore <strong>di</strong> anticipo, l'immissione in coltura, per consentirne<br />
la vigilanza.<br />
Il pesce prodotto in allevamento può essere venduto <strong>di</strong>rettamente al dettaglio, ai sensi della legge<br />
n. 59/63, previa <strong>di</strong>chiarazione al <strong>Comune</strong> del possesso dei requisiti previsti dalla normativa<br />
vigente. La ven<strong>di</strong>ta in allevamento può essere consentita anche alle con<strong>di</strong>zioni sanitarie previste<br />
per la ven<strong>di</strong>ta ambulante a posto fisso, in quanto applicabili.<br />
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