Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
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dell’Azienda Sanitaria Provinciale e sentito il parere del Servizio fitopatologico Regionale o Provinciale competente per territorio. 3.8.9 Trattamenti con prodotti fitosanitari al verde ornamentale privato I trattamenti con prodotti fitosanitari a piante ornamentali ubicate in proprietà private (parchi e giardini) possono essere effettuati solamente in caso di provata inefficacia dei sistemi alternativi elencati nel precedente articolo. Tali trattamenti sono consentiti utilizzando esclusivamente prodotti irritanti o non classificati e previa autorizzazione del Servizio U.O.I.A.N. dell’Azienda Sanitaria Provinciale Ai fini di limitare la diffusione di agenti patogeni pericolosi per la salvaguardia del verde urbano, i proprietari di aree verdi private hanno l'obbligo di denunciare al Comune l'insorgenza di gravi attacchi parassitari. 3.8.10 Norme precauzionali durante i trattamenti antiparassitari nelle aree urbane In occasione d'ogni trattamento antiparassitario nelle aree urbane, il proprietario delle piante da trattare ha l'obbligo di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio o pericolo per la salute, l'incolumità pubblica e l'ambiente. Nel caso in cui sia necessario procedere a trattamento mediante atomizzatore o simili occorre: a) avvisare con almeno 24 ore d'anticipo i vicini, informandoli dei rischi conseguenti l'uso del prodotto impiegato ed invitandoli a adottare anch'essi le seguenti necessarie precauzioni; b) segnalare, con cartelli da collocare lungo le strade investite dall'irrorazione, che sono in corso trattamenti con prodotti fitosanitari; c) preavvisare, se necessario con cartelli, per la rimozione delle automobili in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento; d) tenere chiuse porte e finestre durante l'irrorazione; e) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite al gioco dei bimbi; f) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.); g) non eseguire i trattamenti su orti o in vicinanza di essi, se gli stessi non sono adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi; h) accertarsi che i vicini abbiano provveduto adeguatamente e senza alcuna dimenticanza, in caso contrario, è perentoriamente vietato procedere al trattamento; i) eseguire il trattamento nel primo mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse le porte e le finestre senza fastidi, evitando le ore d'intenso traffico; j) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato; 78
k) impedire l'accesso a persone, in particolare a bambini, e agli animali domestici, nelle aree trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore. 3.8.11 Trattamenti con fitofarmaci su appezzamenti investiti a colture agricole I trattamenti antiparassitari da effettuarsi negli orti, nei frutteti e negli appezzamenti impegnati a coltivazioni agricole, ubicati all'interno delle aree di cui all'art.3.8.8., possono essere effettuati esclusivamente con presidi sanitari non classificati come Molto Tossici, Tossici o Nocivi, nel rispetto di quanto indicato in etichetta. L'impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici o Tossici o Nocivi è subordinato ad autorizzazione specifica dell' Azienda Sanitaria - U.O.I.A.N., sentito il parere del Consorzio Fitosanitario Provinciale. 3.9 IGIENE DELLA CONVIVENZA UOMO-ANIMALE 3.9.1 Allevamento di animali Per "allevamento" si intende il mantenimento di [attrici e riproduttori maschi allo scopo di zone indicate a tale scopo dal P.R.G. ed è disciplinata dalle sue Norme Attuative. L'apertura di allevamenti e di ricoveri animali di qualsiasi specie è consentita al di fuori delle zone urbane, a distanza non inferiore a m.250 dai confini di dette zone; è osservata la distanza di almeno m.30 dalle strade pubbliche e di m.100 da abitazione di terzi. L'apertura di allevamenti suini ed avicoli è consentita nelle località situate al di fuori delle zone urbane, a distanza non inferiore a m.1000 dai confini di dette zone, a m.500 dalle frazioni e dai nuclei abitati, ad almeno m.50 dalle strade pubbliche ed a m.200 da abitazioni di terzi. Dopo accurato sopralluogo nelle strutture, sulla base della conformità ai parametri richiesti, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria rilascerà idonea autorizzazione sanitaria. Gli allevatori segnalano all'Azienda Sanitaria qualunque episodio di mortalità eccedente la norma. Nelle stesse strutture sarà possibile svolgere attività di pensionato per animali, previa autorizzazione sanitaria del Comune. 3.9.2 Allevamenti di animali da pelliccia L'attivazione di impianti per l'allevamento di animali da pelliccia deve essere autorizzato dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell' Azienda Sanitaria competente. In detti allevamenti gli animali devono godere di un adeguato stato di benessere. I locali dove si preparano gli alimenti e dove si procede alla soppressione e scuoiatura devono avere pavimenti e pareti, fino all'altezza di m.2, facilmente lavabili e disinfettabili, con angoli e spigoli arrotondati e con chiusi no sifonato al pavimento per il deflusso delle acque di lavaggio, che devono essere adeguatamente depurate e conferite ad impianti di trattamento autorizzati. I liquami devono essere stoccati a norma di legge. L'attrezzatura per la preparazione degli alimenti deve essere costantemente tenuta in perfette condizioni igieniche. Gli animali da pelliccia devono essere soppressi con metodi eutanasici. Le pelli destinate alle concerie devono essere trasportate in idonei contenitori chiusi, a tenuta stagna, facilmente lavabili, disinfettabili e mantenuti in corrette condizioni igienico-sanitarie. 79
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I trattamenti antiparassitari da effettuarsi negli orti, nei frutteti e negli appezzamenti impegnati a<br />
coltivazioni agricole, ubicati all'interno delle aree <strong>di</strong> cui all'art.3.8.8., possono essere effettuati<br />
esclusivamente con presi<strong>di</strong> sanitari non classificati come Molto Tossici, Tossici o Nocivi, nel<br />
rispetto <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato in etichetta.<br />
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Consorzio Fitosanitario Provinciale.<br />
3.9 IGIENE DELLA CONVIVENZA UOMO-ANIMALE<br />
3.9.1 Allevamento <strong>di</strong> animali<br />
Per "allevamento" si intende il mantenimento <strong>di</strong> [attrici e riproduttori maschi allo scopo <strong>di</strong> zone<br />
in<strong>di</strong>cate a tale scopo dal P.R.G. ed è <strong>di</strong>sciplinata dalle sue Norme Attuative.<br />
L'apertura <strong>di</strong> allevamenti e <strong>di</strong> ricoveri animali <strong>di</strong> qualsiasi specie è consentita al <strong>di</strong> fuori delle<br />
zone urbane, a <strong>di</strong>stanza non inferiore a m.250 dai confini <strong>di</strong> dette zone; è osservata la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong><br />
almeno m.30 dalle strade pubbliche e <strong>di</strong> m.100 da abitazione <strong>di</strong> terzi. L'apertura <strong>di</strong> allevamenti<br />
suini ed avicoli è consentita nelle località situate al <strong>di</strong> fuori delle zone urbane, a <strong>di</strong>stanza non<br />
inferiore a m.1000 dai confini <strong>di</strong> dette zone, a m.500 dalle frazioni e dai nuclei abitati, ad<br />
almeno m.50 dalle strade pubbliche ed a m.200 da abitazioni <strong>di</strong> terzi.<br />
Dopo accurato sopralluogo nelle strutture, sulla base della conformità ai parametri richiesti, il<br />
Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria rilascerà idonea autorizzazione sanitaria.<br />
Gli allevatori segnalano all'Azienda Sanitaria qualunque episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mortalità eccedente la<br />
norma.<br />
Nelle stesse strutture sarà possibile svolgere attività <strong>di</strong> pensionato per animali, previa<br />
autorizzazione sanitaria del <strong>Comune</strong>.<br />
3.9.2 Allevamenti <strong>di</strong> animali da pelliccia<br />
L'attivazione <strong>di</strong> impianti per l'allevamento <strong>di</strong> animali da pelliccia deve essere autorizzato dal<br />
<strong>Comune</strong>, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell' Azienda Sanitaria competente.<br />
In detti allevamenti gli animali devono godere <strong>di</strong> un adeguato stato <strong>di</strong> benessere. I locali dove si<br />
preparano gli alimenti e dove si procede alla soppressione e scuoiatura devono avere pavimenti e<br />
pareti, fino all'altezza <strong>di</strong> m.2, facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, con angoli e spigoli arrotondati<br />
e con chiusi no sifonato al pavimento per il deflusso delle acque <strong>di</strong> lavaggio, che devono essere<br />
adeguatamente depurate e conferite ad impianti <strong>di</strong> trattamento autorizzati. I liquami devono<br />
essere stoccati a norma <strong>di</strong> legge. L'attrezzatura per la preparazione degli alimenti deve essere<br />
costantemente tenuta in perfette con<strong>di</strong>zioni igieniche. Gli animali da pelliccia devono essere<br />
soppressi con meto<strong>di</strong> eutanasici. Le pelli destinate alle concerie devono essere trasportate in<br />
idonei contenitori chiusi, a tenuta stagna, facilmente lavabili, <strong>di</strong>sinfettabili e mantenuti in corrette<br />
con<strong>di</strong>zioni igienico-sanitarie.<br />
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