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Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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Chi non ottempera alle note su in<strong>di</strong>cate è punito con una ammenda che va da € 200,00 ad €<br />

500,00.<br />

3.8.4 Divieto <strong>di</strong> trattamenti insettici<strong>di</strong> e acarici<strong>di</strong> alle colture frutticole,<br />

foraggere, orticole e floricole da seme, durante la fioritura<br />

E' vietato effettuare trattamenti con insettici<strong>di</strong>, acarici<strong>di</strong> e con altri presi<strong>di</strong> sanitari o comunque<br />

tossici per gli insetti pronubi, sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere e ornamentali,<br />

durante il periodo <strong>di</strong> fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.<br />

E' vietato altresì' effettuare trattamenti insettici<strong>di</strong> e acarici<strong>di</strong> durante la fioritura <strong>di</strong> erbe spontanee<br />

e sotto stanti le piante da trattare; sono pertanto consentiti i trattamenti solo dopo lo sfalcio delle<br />

erbe spontanee in fioritura.<br />

3.8.5 I trattamenti antiparassitari con impiego <strong>di</strong> mezzi aerei<br />

L’impiego <strong>di</strong> mezzi aerei per i trattamenti con prodotti fitosanitari, è consentito solamente previo<br />

autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del servizio competente in materia (U.O.I.A.N.)<br />

dell’Azienda Sanitaria Provinciale e, comunque, solamente per combattere parassiti che<br />

possono costituire un pericolo per la salute pubblica<br />

3.8.6 Divieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>serbo chimico nei corsi d'acqua - Tutela della risorsa idrica<br />

Il trattamento con prodotti fitosanitari è consentito esclusivamente le aree site a non meno <strong>di</strong> 20<br />

metri dalla sponda dei fiumi e dei corsi d’acqua in genere, <strong>di</strong> stagni e lagune, fatto salvo<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> prodotti specificatamente autorizzati per i quali in etichetta è espressamente<br />

consentito l’impiego nelle aree <strong>di</strong> cui sopra.<br />

Ai fini dell’applicazione della norma, sono da considerarsi “corsi d’acqua” in genere, tutti quelli<br />

collegati con la rete idrografica superficiale.<br />

E’ vietato effettuare trattamenti nelle aree <strong>di</strong> rispetto dei punti <strong>di</strong> prelievo <strong>di</strong> acque destinate al<br />

consumo umano. Pertanto, è proibito effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari almeno per<br />

un raggio <strong>di</strong> 200 metri da pozzi o sorgenti, fatto salvo una specifica autorizzazione rilasciata dal<br />

Sindaco, dopo aver acquisito il parere favorevole del Servizio preposto della Azienda Sanitaria<br />

Provinciale (U.O.I.A.N.).<br />

3.8.7 Uso dei fitofarmaci nelle aree urbane<br />

Ai fini <strong>di</strong> tutelare la salubrità e l'igiene degli inse<strong>di</strong>amenti urbani e della collettività e nel rispetto<br />

delle presenze naturali e/o introdotte artificialmente <strong>di</strong> insetti utili, nelle aree urbane e nelle zone<br />

contigue al centro abitato, il trattamento con fitofarmaci sul verde ornamentale pubblico e<br />

privato dovrà rispettare le norme degli articoli successivi.<br />

L'acquirente e utilizzatore <strong>di</strong> antiparassitari non classificati o irritanti, che intende utilizzare tali<br />

prodotti nel suo giar<strong>di</strong>no o orto privato e il cui raccolto è destinato al consumo familiare, deve<br />

essere in possesso dell'autocertificazione prevista dal D.M. 217/91.<br />

3.8.8 Trattamenti con fitofarmaci al verde ornamentale Pubblico<br />

Negli spazi destinati a verde pubblico, nell'ambito delle aree in<strong>di</strong>viduate all'art.3.8.8, deve essere<br />

privilegiato l'uso <strong>di</strong> trattamenti alternativi quali: lavaggio con detergenti - uso <strong>di</strong> trappole a<br />

ferormoni per la cattura massiva - spazzolatura - eliminazione manuale <strong>di</strong> ni<strong>di</strong> - utilizzo <strong>di</strong><br />

prodotti biologici (v. bacillus thuringiensis); qualora non risultino efficaci, possono essere<br />

utilizzati prodotti non classificati o irritanti, previa autorizzazione del Servizio U.O.I.A.N.<br />

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