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Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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3.8. TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI<br />

3.8.1 Autorizzazioni, modalità <strong>di</strong> deposito e ven<strong>di</strong>ta<br />

Tutte le norme seguenti si intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello<br />

nazionale e regionale e si intendono valide fino alla emanazione <strong>di</strong> specifiche normativa a livello<br />

nazionale e/o regionale per quanto non <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto.<br />

3.8.2 Locali <strong>di</strong> deposito e ven<strong>di</strong>ta. Mezzi <strong>di</strong> trasporto<br />

I locali da a<strong>di</strong>bire a deposito e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti fitosanitari devono rispondere ai requisiti<br />

previsti dal D.P.R. 290/01 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n.15 del 30/4/93.<br />

Le medesime strutture non devono essere <strong>di</strong>rettamente comunicanti con locali a<strong>di</strong>biti a deposito<br />

e/o ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti, sia per uso umano che animale, e con civili abitazioni.<br />

I prodotti fitosanitari e/o i loro coa<strong>di</strong>uvanti devono essere trasportati esclusivamente con mezzi<br />

appositamente autorizzati. Non è ammessa la promiscuità con prodotti alimentari e/o bevande<br />

in nessun caso, né durante il trasporto, né durante lo stazionamento in depositi temporanei o<br />

non.<br />

I titolari degli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei prodotti fitosanitari e dei loro coa<strong>di</strong>uvanti sono tenuti a<br />

trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine <strong>di</strong> ciascun anno solare,<br />

all’Assessorato Regionale alla Sanità, le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dove vengono riportati i dati<br />

relativi alla ven<strong>di</strong>ta stessa, utilizzando appositi modelli pre<strong>di</strong>sposti dal Ministero della Sanità, ai<br />

sensi del D.P.R. 290/2001, art. 42.<br />

3.8.3 Modalità d'uso<br />

Il titolare dell’autorizzazione all’acquisto (patentino) dei prodotti fitosanitari classificati molto<br />

tossici (T+), tossici (T) o nocivi (Xn) è responsabile della conservazione e del modo in cui il<br />

prodotto viene utilizzato.<br />

Tutti gli accorgimenti sotto specificati debbono essere osservati anche nelle fasi <strong>di</strong><br />

conservazione, <strong>di</strong> preparazione e utilizzazione degli altri prodotti fitosanitari.<br />

Essendo questi ultimi prodotti esenti da particolari vincoli per l'acquisto e la custo<strong>di</strong>a,<br />

l'acquirente, il detentore e l'utilizzatore sono responsabili dell'osservanza delle in<strong>di</strong>cazioni<br />

riportate nell'etichetta del prodotto e delle seguenti prescrizioni:<br />

a) il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in luogo chiuso a chiave e non<br />

accessibile ai minori e alle persone estranee all'azienda e mai in locali in cui siano<br />

immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;<br />

b) i contenitori vuoti bonificati vengano conferiti ai centri autorizzati allo smaltimento;<br />

c) durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le<br />

cautele atte ad evitare sia infortuni a terzi e allo stesso operatore che contaminazioni<br />

ambientali;<br />

d) l’area trattata con prodotti molto tossici, tossici e nocivi deve essere delimitata e<br />

segnalata con cartelli <strong>di</strong> pericolo e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accesso alle persone non autorizzate ed<br />

agli animali, per un periodo esteso dall’inizio del trattamento a tutto l’intervallo del<br />

rientro. La durata <strong>di</strong> quest’ultimo è stabilità in 48 ore, salvo una restrizione <strong>di</strong> maggiore<br />

durata se ciò è previsto in etichetta.<br />

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