Per la costruzione, l'attivazione e la conduzione degli impianti con emissioni in atmosfera, si applicano le norme <strong>di</strong> cui al D. Lgs. 152/2006 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni. Per le nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni degli stabilimenti in cui saranno installati impianti con emissioni in atmosfera, si applicano le procedure <strong>di</strong> cui al titolo II del presente <strong>Regolamento</strong>. Restano salvi i provve<strong>di</strong>menti dell'Autorità Sanitaria a mente degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. 27/07/1934, n.1265. In fase istruttoria per il rilascio <strong>di</strong> concessioni/autorizzazioni e<strong>di</strong>lizie o <strong>di</strong> pareri urbanistici, il <strong>Comune</strong> e/o l'U.O.I.S.P. dell'Azienda Sanitaria possono richiedere che l'interessato presenti "un'analisi <strong>di</strong> ricaduta delle emissioni", calcolata me<strong>di</strong>ante modello matematico riconosciuto. Laddove siano presenti sul mercato impianti a ciclo chiuso è obbligatoria la loro installazione in occasione <strong>di</strong> ampliamenti, trasferimenti o nuove attività. I camini <strong>di</strong> emissione degli impianti produttivi, salvo deroghe per motivazioni tecniche specifiche o vincoli urbanistici, in assenza <strong>di</strong> inconvenienti igienici o rischi per la salute, devono essere portati oltre il colmo del tetto dello stabilimento. Eccettuate le attività che per loro natura non possono che svolgersi all'aperto (cantieri stradali, cantieri e<strong>di</strong>li), tutte le lavorazioni o i relativi impianti in grado <strong>di</strong> produrre emissioni in atmosfera, devono essere svolte in ambienti confinati, chiusi e al coperto. I serbatoi contenenti prodotti facilmente evaporabili debbono essere dotati <strong>di</strong> impianti per la captazione ed abbattimento dei gas o vapori. Durante il carico-scarico dovrà inoltre essere evitata qualsiasi fuoriuscita <strong>di</strong> liquido o vapori, tramite sistemi <strong>di</strong> contenimento in cisterna. In caso <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> manutenzione o riparazione degli impianti <strong>di</strong> depurazione, le aziende sono tenute ad adottare le misure previste dal D. Lgs. 152/2006. La Direzione aziendale dovrà dotarsi preventivamente <strong>di</strong> ricambi degli organi più soggetti ad usura (maniche filtranti, ventilatori, elettrovalvole, ecc) al fine <strong>di</strong> garantire, nel più breve tempo possibile, la riattivazione <strong>di</strong> detti impianti. Durante le interruzioni <strong>di</strong> fornitura <strong>di</strong> energia elettrica, gli abbattimenti devono rimanere in funzione, me<strong>di</strong>ante collegamento a generatori autonomi <strong>di</strong> corrente. Qualora il tempo <strong>di</strong> interruzione dell' esercizio degli impianti <strong>di</strong> abbattimento, per la loro manutenzione, sia superiore a 12 ore, corre l'obbligo della messa in funzione <strong>di</strong> equivalenti impianti <strong>di</strong> abbattimento <strong>di</strong> riserva; in caso contrario dovrà essere effettuata la fermata dell' impianto produttivo, relativamente al ciclo tecnologico collegato. 3.4.5 Depositi pulverulenti I cumuli <strong>di</strong> materie prime o rifiuti, se classificabili come pericolosi, in grado <strong>di</strong> liberare polveri per sollevamento eolico o a causa <strong>di</strong> operazioni <strong>di</strong> carico-scarico, devono essere detenuti al coperto in ambienti chiusi. La norma si estende a polveri e fibre la cui innocuità non sia sufficientemente documentata. Se tale sistemazione non è tecnicamente possibile, il ricovero all'aperto è ammesso solo in appositi contenitori a tenuta, quali silos o serbatoi verticali dotati <strong>di</strong> impianto filtrante sugli sfiati. Le attività, che richiedono l'utilizzo <strong>di</strong> aree o cortili, per il deposito in cumuli all'aperto <strong>di</strong> materie prime o rifiuti, classificabili come non pericolosi, sono tenute a confinare l'area sui tre lati, me<strong>di</strong>ante pannelli prefabbricati <strong>di</strong> altezza minima <strong>di</strong> m.2,50. I cumuli devono essere mantenuti bagnati. 68
3.4.6 Protezione <strong>di</strong> materiali trasportati da autocarri Gli autocarri che veicolano sabbia, argilla, terrame, ghiaia, granaglie e assimilabili, in grado <strong>di</strong> liberare polveri con il movimento del mezzo o per trasporto eolico, dovranno essere dotati <strong>di</strong> adeguati mezzi <strong>di</strong> protezione come teli <strong>di</strong> copertura. Particolari cautele dovranno essere adottate per gli autocarri che trasportano merci pericolose, sia in colli che in contenitori a cisterna. Gli automezzi dovranno essere dotati dei servizi e delle attrezzature <strong>di</strong> emergenza previsti dalla normativa vigente. 69
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