Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
Nell'addizione al suolo di composto, ammendanti o altri prodotti fertilizzanti, come sopra definiti, non devono essere superate le concentrazioni limite dei metalli e i quantitativi massimi applicabili per anno, così come indicati nella tabella seguente: Parametri Concentrazioni max Quantitativi max nel terreno applicabili (mg/kg di terreno secco) (g per ha e per anno) Arsenico 10 100 Cadmio 3 15 Cromo III 3 15 Cromo IV 50 2000 Mercurio 2 15 Nichel 50 1000 Piombo 100 500 Rame 100 3000 Zinco 300 10000 La distribuzione sul suolo di prodotti liquidi o solidi deve essere effettuata ottemperando alle disposizioni previste nel paragrafo relativo agli spandimenti di liquami. Per scopi diversi dalla fertilizzazione non è comunque ammesso l'uso sul suolo di materiali provenienti dal recupero di rifiuti o di altre materie prime che non rientrino tra quelle in uso nelle corrette pratiche agronomiche. In ogni caso l'utilizzo di concimi, ammendanti o altri prodotti similari o il loro stoccaggio deve avvenire senza dar luogo ad inconvenienti o fastidi per il vicinato, parassiti o altro. 3.3.5 Rifiuti Si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, per la tutela delle diverse matrici ambientali non altrimenti protette si applicano le norme tecniche del presente Regolamento. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come pure la pulizia delle aree pubbliche, vengono praticati in conformità al Regolamcnto Comunale dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e per la raccolta differenziata. E' vietato spargere, depositare in recipienti aperti, accumulare sul suolo pubblico o negli spazi o terreni privati le immondizie, le sostanze putrescibili, i materiali infetti o capaci di svolgere emanazioni insalubri o moleste. Le aree scoperte, entro il perimetro dell' abitato, debbono essere idoneamente recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, residui industriali, materiali, oggetti e scorie di qualsiasi natura. Il proprietario dell'area è tenuto a vigilare e ad avvisare le autorità preposte, circa eventuali scarichi abusivi; in mancanza di denuncia è tenuto al ripristino della situazione dei luoghi a proprie spese. A seguito del riscontro di inosservanza delle vigenti norme, il Comune adotta ordinanza per la rimozione, l'avvio a recupero o a smaltimento e ripristino dell'area nei riguardi del responsabile dell'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel sotto suolo o della immissione di rifiuti allo stato solido e liquido nelle acque superficiali e sotterranee. 62
Il responsabile cui è diretta l'ordinanza procede in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali e personali di godimento dell'area interessata, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Decorso senza esito il termine fissato dall'ordinanza, il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora si riscontrino situazioni determinate dai rifiuti che costituiscano rischio per la salute pubblica e l'ambiente, il Sindaco, con ordinanza contingibile ed urgente, dispone il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. E' inoltre vietato bruciare all'aperto pneumatici, stoppie, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari e altri materiali che possano originare fumo od esalazioni moleste. In ogni caso ogni operazione inerente i rifiuti non deve dar luogo a sviluppo di parassiti o determinare inconvenienti per il vicinato. Al riscontro di inosservanza delle vigenti norme, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 254-255-256-257-258-259-260-261-262-263 del D.Lgs.152/2006. 3.3.6 Bonifiche di suoli o falde contaminati Il responsabile dell'attività che ha provocato una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee è tenuto a ripristinare la situazione preesistente eliminando le cause della contaminazione o mettendole in condizione di non nuocere. Nel caso in cui il responsabile della contaminazione non sia individuabile, il Sindaco emana ordinanza di ripristino a carico del proprietario del terreno. 3.3.7 Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati Il Comune è titolare delle seguenti attribuzioni (Titolo V parte IV D. Lgs. 152/2006) : 1. riceve il Piano di caratterizzazione, il Piano preliminare ed il Progetto definitivo, predisposti per la bonifica e il ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente; 2. approva nei tempi fissati dalla normativa vigente, richiedendo eventuali integrazioni e imponendo eventuali prescrizioni, i piani e i progetti presentati, fatte salve le tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale, individuati dalla Regione, che possono essere realizzati senza preventiva autorizzazione; 3. ha la facoltà di autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale, ai fini della tutela ambientale e sanitaria, anche qualora dal progetto preliminare non risultino osservati i valori di concentrazione residui, previsti dalla norma, pur se il progetto dimostra che gli stessi non possono essere raggiunti; in tal caso può determinare limitazioni temporanee e permanenti o particolari modalità per l'uso delle aree, anche con possibili variazioni degli strumenti urbanistici; 63
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definiti, non devono essere superate le concentrazioni limite dei metalli e i quantitativi massimi<br />
applicabili per anno, così come in<strong>di</strong>cati nella tabella seguente:<br />
Parametri Concentrazioni max Quantitativi max<br />
nel terreno applicabili<br />
(mg/kg <strong>di</strong> terreno secco) (g per ha e per anno)<br />
Arsenico 10 100<br />
Cadmio 3 15<br />
Cromo III 3 15<br />
Cromo IV 50 2000<br />
Mercurio 2 15<br />
Nichel 50 1000<br />
Piombo 100 500<br />
Rame 100 3000<br />
Zinco 300 10000<br />
La <strong>di</strong>stribuzione sul suolo <strong>di</strong> prodotti liqui<strong>di</strong> o soli<strong>di</strong> deve essere effettuata ottemperando alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni previste nel paragrafo relativo agli span<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> liquami.<br />
Per scopi <strong>di</strong>versi dalla fertilizzazione non è comunque ammesso l'uso sul suolo <strong>di</strong> materiali<br />
provenienti dal recupero <strong>di</strong> rifiuti o <strong>di</strong> altre materie prime che non rientrino tra quelle in uso nelle<br />
corrette pratiche agronomiche.<br />
In ogni caso l'utilizzo <strong>di</strong> concimi, ammendanti o altri prodotti similari o il loro stoccaggio deve<br />
avvenire senza dar luogo ad inconvenienti o fasti<strong>di</strong> per il vicinato, parassiti o altro.<br />
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Si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />
Fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, per la tutela delle <strong>di</strong>verse matrici<br />
ambientali non altrimenti protette si applicano le norme tecniche del presente <strong>Regolamento</strong>.<br />
La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, come pure la pulizia delle aree<br />
pubbliche, vengono praticati in conformità al Regolamcnto Comunale dei servizi per lo<br />
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e per la raccolta <strong>di</strong>fferenziata.<br />
E' vietato spargere, depositare in recipienti aperti, accumulare sul suolo pubblico o negli spazi o<br />
terreni privati le immon<strong>di</strong>zie, le sostanze putrescibili, i materiali infetti o capaci <strong>di</strong> svolgere<br />
emanazioni insalubri o moleste.<br />
Le aree scoperte, entro il perimetro dell' abitato, debbono essere idoneamente recintate in modo<br />
da evitare lo scarico abusivo <strong>di</strong> rottami, residui industriali, materiali, oggetti e scorie <strong>di</strong> qualsiasi<br />
natura. Il proprietario dell'area è tenuto a vigilare e ad avvisare le autorità preposte, circa<br />
eventuali scarichi abusivi; in mancanza <strong>di</strong> denuncia è tenuto al ripristino della situazione dei<br />
luoghi a proprie spese. A seguito del riscontro <strong>di</strong> inosservanza delle vigenti norme, il <strong>Comune</strong><br />
adotta or<strong>di</strong>nanza per la rimozione, l'avvio a recupero o a smaltimento e ripristino dell'area nei<br />
riguar<strong>di</strong> del responsabile dell'abbandono e deposito incontrollato <strong>di</strong> rifiuti sul suolo o nel sotto<br />
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