Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
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3.3. SUOLO<br />
3.3.1 Riferimenti legislativi<br />
Tutte le norme sulla tutela e sull'igiene del suolo si intendono integrative della normativa<br />
attualmente esistente a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino all'emanazione <strong>di</strong><br />
specifica normativa a livello nazionale e/o regionale.<br />
Per le autorizzazioni allo scarico sul suolo si applica il punto 3.2.4 del paragrafo precedente.<br />
E' vietato lo scarico sul suolo <strong>di</strong> rifiuti liqui<strong>di</strong> o soli<strong>di</strong> senza l'autorizzazione dell'<br />
Amministrazione Provinciale.<br />
3.3.2 Pulizia del suolo<br />
Coloro che, per qualsiasi titolo ne hanno l'uso, sono tenuti a provvedere in solido alla pulizia<br />
delle aree, degli spazi, dei viali, dei cortili, dei passaggi <strong>di</strong> ragione privata che li fronteggiano.<br />
Qualora, previa or<strong>di</strong>nanza, non vi provvedano, il <strong>Comune</strong> interverrà a danno degli aventi titolo.<br />
Oltre alla pulizia <strong>di</strong> dette aree i proprietari sono tenuti ad effettuare sistematici interventi <strong>di</strong> lotta<br />
ai parassiti ed adottare le cautele necessarie ad evitare che dette aree <strong>di</strong>vengano ricettacolo degli<br />
stessi.<br />
I concessionari <strong>di</strong> suolo pubblico provvedono alla pulizia delle aree avute in concessione.<br />
I ruderi che possono, in qualsiasi modo, arrecare <strong>di</strong>sturbo ai,vicini e/o nocumento alla comunità<br />
devono essere eliminati e l'aria bonificata.<br />
Qualora, previa or<strong>di</strong>nanza, i proprietari non provvedano, il <strong>Comune</strong> interverrà coattivamente a<br />
spese degli aventi titolo.<br />
3.3.3 Protezione del suolo dall'inquinamento - Depositi esterni<br />
Gli stoccaggi esterni, fuori terra, <strong>di</strong> materie prime, semilavorati o rifiuti, anche se recuperabili, o<br />
prodotti finiti, devono essere realizzati e condotti in modo da non produrre inquinamento del<br />
suolo e senza produrre inconvenienti igienici o fasti<strong>di</strong> al vicinato.<br />
Rimane l'obbligo <strong>di</strong> ottemperare alle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> infortuni sul lavoro,<br />
sicurezza impianti, prevenzione incen<strong>di</strong>, apparecchi a pressione.<br />
Sono assoggettati alle presenti norme tutti gli stoccaggi <strong>di</strong> nuova installazione o esistenti alla<br />
data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente <strong>Regolamento</strong>, destinati alla detenzione <strong>di</strong> sostanze o<br />
preparati pericolosi, oli e grassi animali e vegetali, combustibili ed altre materie liquide o solide,<br />
potenzialmente idroinquinanti, compresi i rifiuti anche se recuperabili, per qualsiasi quantitativo.<br />
Sono parimenti assoggettati gli stoccaggi, annessi o interni ad impianti, macchinari, attrezzature<br />
e mezzi <strong>di</strong> locomozione, quando ne sia previsto l'uso, il recupero o la demolizione, non ancora<br />
sottoposti a bonifica.<br />
Sono infine assoggettati gli stoccaggi <strong>di</strong> oli esausti, quando il quantitativo immagazzinabile non<br />
superi i 500 litri.<br />
Le piazzole prescelte per la destinazione dello stoccaggio devono essere poste a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong><br />
sicurezza dal transito <strong>di</strong> veicoli, dalla movimentazione <strong>di</strong> merci <strong>di</strong>verse, da pozzetti e ca<strong>di</strong>toie, da<br />
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