Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
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Nel caso <strong>di</strong> morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero<br />
della Sanità, il <strong>Comune</strong> deve darne imme<strong>di</strong>ata informazione al Servizio <strong>di</strong> <strong>Igiene</strong> e Sanità<br />
Pubblica del Distretto dove è avvenuto il decesso.<br />
La denuncia della causa <strong>di</strong> morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su<br />
apposita scheda 1STAT <strong>di</strong> morte.<br />
Gli Uffici <strong>di</strong> Stato Civile trasmettono entro trenta giorni al competente Servizio dell' A.S.P.<br />
copia delle schede 1STAT relative alle cause <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> tutte le persone decedute nel <strong>Comune</strong><br />
ed un elenco nominativo delle persone residenti decedute in altri Comuni.<br />
Il competente Servizio dell' A.S.P. ha il compito <strong>di</strong> trasmettere copia delle schede <strong>di</strong> morte al<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> residenza, nel caso in cui il deceduto fosse residente nel territorio <strong>di</strong> altra Azienda<br />
Sanitaria.<br />
Presso il Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell' Azienda Sanitaria <strong>di</strong> <strong>Catanzaro</strong> è istituito e tenuto<br />
costantemente aggiornato il registro comunale dei deceduti contenente l'elenco dei deceduti<br />
nell'anno e le relative cause <strong>di</strong> morte.<br />
1.3.3 Rapporti con l'utenza<br />
E' riconosciuto e garantito il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ogni privato citta<strong>di</strong>no, singolarmente o in forma associata,<br />
<strong>di</strong> accedere agli Uffici e Servizi competenti per informazioni, richieste <strong>di</strong> intervento,<br />
segnalazioni in materia <strong>di</strong> <strong>Igiene</strong> e Sanità Pubblica, nonché per prendere visione degli atti<br />
prodotti dai servizi, il cui proce<strong>di</strong>mento sia ad essi in carico, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dalla legge<br />
7/8/1990 n. 241.<br />
Sono fatte salve le limitazioni derivanti dal rispetto del segreto professionale e dal dovere <strong>di</strong><br />
riservatezza connesso alle singole prestazioni sanitarie.<br />
1.4 PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE<br />
1.4.1 Compiti del <strong>Comune</strong><br />
In materia <strong>di</strong> profilassi delle malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive il Sindaco ha il compito <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre<br />
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori su richiesta dei servizi dell'Azienda Sanitaria<br />
Provinciale, nonché <strong>di</strong> assumere i provve<strong>di</strong>menti necessari, or<strong>di</strong>nanze contingibili ed urgenti, per<br />
fare fronte ad urgenti necessità a tutela della salute pubblica.<br />
1.4.2 Compiti dell'Azienda Sanitaria Provinciale<br />
Spetta all'Azienda Sanitaria provvedere alla profilassi delle malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive<br />
attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza. In questo ambito l'Azienda<br />
Sanitaria Provinciale provvede:<br />
1. a raccogliere le denunce <strong>di</strong> malattie infettive;<br />
2. ad attuare i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> profilassi generica e specifica;<br />
3. attivare ai <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> competenza il Sistema Informativo sulle malattie infettive ai<br />
sensi del D.M. 15/12/90.<br />
Tale funzione è coor<strong>di</strong>nata dal Servizio <strong>di</strong> <strong>Igiene</strong> e Sanità Pubblica cui competono in modo<br />
specifico le funzioni <strong>di</strong> cui al punto 1 e 3 del presente articolo.<br />
Il Servizio <strong>di</strong> <strong>Igiene</strong> e Sanità Pubblica provvederà <strong>di</strong>rettamente ad adottare i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong><br />
profilassi previsti dalla Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998 ed eventuali successive<br />
integrazioni.<br />
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