Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
I villaggi albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili e servizi centralizzati. Le residenze turistiche alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Le caratteristiche igienico-edilizie degli alberghi e simili, le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24/05/1925 n. 1102 (Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi), modificato con D.P.R. 30/12/1970, n. 1437, e dal D.M. 22/07/1977 e D.L. 29-03-95 n. 97. Per l'apertura di tali esercizi, è necessaria un'autorizzazione ai fini igienico-sanitari, rilasciata dal Comune, su parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ai sensi dell'art. 231 del T.U.LL.SS. 27/07/1934, n.1265 e della legge 16/06/1939, n.1112. L'autorizzazione sanitaria è concessa in modo definitivo, anche per le attività esercitate a rotazione stagionale continua. Quando gli alberghi e gli altri esercizi di ospitalità restano chiusi per oltre 3 mesi, gli stessi devono comunicare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con almeno un mese di anticipo, la riapertura, per consentire di predisporre sopralluoghi ispettivi e di verifica. L'obbligo della comunicazione sopra citata dovrà essere esplicitamente riportato nell'autorizzazione definitiva che sarà rilasciata. Il personale degli alberghi, non potrà essere assunto in servizio se non munito di certificato medico di data recente e comunque non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione, rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, attestante l'assenza di malattie infettive e contagiose. 40
E' fatto in conseguenza divieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere personale sprovvisto di detto certificato, che è obbligatorio anche per i proprietari o conduttori e per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio, anche temporaneo e a qualsiasi titolo, negli esercizi suddetti. Nel caso in cui il personale in servizio di cui innanzi o le persone con lui conviventi contraggano una malattia contagiosa, detto personale dovrà essere allontanato al più presto. Nel caso d'interruzione dal servizio per malattia o per altre ragioni, per un periodo superiore a 5 giorni, il titolare dovrà richiedere al personale assentatosi il certificato medico dal quale si evinca che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art.14 del R.D. 24/05/1925, n.1102 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti d'alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi, le attrezzature e il personale addetto sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla Legge 30/04/1962, n. 283 , dal D.P.R. 327/1980 e dal presente Regolamento. 2.6.2.2 Affittacamere Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio, e, eventualmente, servizi complementari. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, I seguenti servizi minimi d'ospitalità, compresi nel prezzo della camera: - pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; - cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana; - fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento. Il regime autorizzatorio per gli affittacamere è quello previsto dalla vigente Legge Regionale. Le condizioni igieniche d'esercizio devono seguire le disposizioni degli articoli del presente Regolamento. I locali devono possedere le caratteristiche strutturali igieniche edilizie previste per i locali ad uso abitativo. L'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta dallo stesso titolare o gestore in una struttura immobiliare unitaria, in tal caso l'esercizio può assumere il nome di "LOCANDA". 2.6.2.3 Case per ferie e ostelli per la gioventù Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno di persone singole o a gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti privati operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari . 41
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E' fatto in conseguenza <strong>di</strong>vieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati <strong>di</strong><br />
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qualsiasi titolo, negli esercizi suddetti.<br />
Nel caso in cui il personale in servizio <strong>di</strong> cui innanzi o le persone con lui conviventi contraggano<br />
una malattia contagiosa, detto personale dovrà essere allontanato al più presto.<br />
Nel caso d'interruzione dal servizio per malattia o per altre ragioni, per un periodo superiore a 5<br />
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Si osservano in ogni caso le <strong>di</strong>sposizioni dell'art.14 del R.D. 24/05/1925, n.1102 e successive<br />
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Qualora gli esercizi <strong>di</strong> cui innanzi siano muniti <strong>di</strong> locali e attrezzature per la somministrazione<br />
agli ospiti d'alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi, le attrezzature e il<br />
personale addetto sono soggetti alla <strong>di</strong>sciplina e ai controlli previsti dalla Legge 30/04/1962, n.<br />
283 , dal D.P.R. 327/1980 e dal presente <strong>Regolamento</strong>.<br />
2.6.2.2 Affittacamere<br />
Sono esercizi <strong>di</strong> affittacamere le strutture composte da non più <strong>di</strong> sei camere ubicate in non più<br />
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eventualmente, servizi complementari.<br />
Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare,<br />
I seguenti servizi minimi d'ospitalità, compresi nel prezzo della camera:<br />
- pulizia dei locali ad ogni cambio <strong>di</strong> cliente ed almeno una volta alla settimana;<br />
- cambio della biancheria ad ogni cambio <strong>di</strong> cliente ed almeno una volta la settimana;<br />
- fornitura <strong>di</strong> energia elettrica, acqua e riscaldamento.<br />
Il regime autorizzatorio per gli affittacamere è quello previsto dalla vigente Legge Regionale.<br />
Le con<strong>di</strong>zioni igieniche d'esercizio devono seguire le <strong>di</strong>sposizioni degli articoli del presente<br />
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I locali devono possedere le caratteristiche strutturali igieniche e<strong>di</strong>lizie previste per i locali ad<br />
uso abitativo.<br />
L'esercizio dovrà essere dotato <strong>di</strong> doppi servizi.<br />
L'attività <strong>di</strong> affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio <strong>di</strong><br />
ristorazione, qualora sia svolta dallo stesso titolare o gestore in una struttura immobiliare<br />
unitaria, in tal caso l'esercizio può assumere il nome <strong>di</strong> "LOCANDA".<br />
2.6.2.3 Case per ferie e ostelli per la gioventù<br />
Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno <strong>di</strong> persone singole o a gruppi, gestite<br />
al <strong>di</strong> fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti privati operanti<br />
senza scopo <strong>di</strong> lucro per il conseguimento <strong>di</strong> finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o<br />
sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno <strong>di</strong> propri <strong>di</strong>pendenti e loro familiari .<br />
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