Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
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1.2.5 Compiti del <strong>Comune</strong><br />
Il <strong>Comune</strong> riceve dagli utenti le istanze, i ricorsi e gli atti comunque determinati, ne cura la<br />
conservazione, nonché la trasmissione ai servizi per l'ulteriore svolgimento tecnico.<br />
Al <strong>Comune</strong> spetta inoltre la consegna agli utenti degli atti perfezionati , nonché la stesura degli<br />
stessi.<br />
1.2.6 Compiti dell'Azienda Sanitaria Provinciale e dell' A.R.P.A.CAL.<br />
I Servizi dell' Azienda Sanitaria Provinciale e dell' A.R.P.A.CAL., ricevuti gli atti, in copia o in<br />
originale, ne effettuano l'istruttoria tecnica, formulano i verbali e i pareri e li trasmettono al<br />
<strong>Comune</strong> per la definizione.<br />
Alla stessa stregua trasmettono atti e proposte d'iniziativa autonoma, che comportano comunque<br />
l'emanazione <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti da parte del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale.<br />
1.2.7 Regolamenti interni<br />
Ai fini <strong>di</strong> quanto sopra regolamentato, ci si deve riferire anche ai Regolamenti interni <strong>di</strong> ciascuno<br />
dei servizi territoriali che, però, non siano in contrasto col presente <strong>Regolamento</strong>.<br />
1.2.8 Esercizio della vigilanza igienica e ambientale<br />
L'attività <strong>di</strong> vigilanza e controllo sugli ambienti <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> lavoro, alimenti, acque potabili, arti<br />
sanitarie è svolta dai Servizi dell’ASP competenti per <strong>di</strong>sciplina.<br />
Per le materie attinenti la tutela dell'ambiente i compiti <strong>di</strong> vigilanza e controllo sono svolti<br />
dall'organo territoriale della sezione provinciale A.R.P.A.CAL.<br />
1.3. ATTIVITA' INFORMATIVA<br />
1.3.1 Raccolta dati<br />
Spetta ai Servizi dell'Azienda Sanitaria Provinciale e dell'A.R.P.A.CAL. raccogliere dati,<br />
promuovere ed espletare indagini epidemiologiche e <strong>di</strong> valutazione dello stato dell'ambiente e<br />
dello stato sanitario della popolazione nelle materie <strong>di</strong> competenza, anche ai fini della<br />
determinazione delle mappe territoriali <strong>di</strong> rischio.<br />
In particolare il Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione deve tenere costantemente aggiornati i dati relativi<br />
allo stato <strong>di</strong> salute della popolazione e quelli derivanti da denunce obbligatorie per legge, in<br />
particolare quelle <strong>di</strong> sua competenza:<br />
- denuncia malattie infettive;<br />
- denuncia cause <strong>di</strong> morte;<br />
- denuncia intossicazione da antiparassitari.<br />
1.3.2 Denuncia cause <strong>di</strong> morte<br />
I me<strong>di</strong>ci, a norma dell'art. 103 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n. 1265<br />
del 27/7/34, devono, per ogni caso <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la<br />
malattia che, a loro giu<strong>di</strong>zio, ne sarebbe stata la causa.<br />
Nel caso <strong>di</strong> decesso senza assistenza me<strong>di</strong>ca la denuncia della presunta causa <strong>di</strong> morte è fatta dal<br />
me<strong>di</strong>co necroscopo nominato dall'Azienda Sanitaria competente. Nell'ospedale la funzione <strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong>co necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un me<strong>di</strong>co da lui delegato.<br />
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