Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
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2.4.7 Acque <strong>di</strong> vegetazione e scarichi <strong>di</strong> frantoio<br />
L'utilizzazione delle acque <strong>di</strong> vegetazione e gli scarichi dei frantoi oleari è regolamentata dalla<br />
legge n. 574/96, dall'art. 38 del D.L. n. l52 del 11.05.1999 e dal D.M. 6.7.2005 "Criteri e norme<br />
tecniche generali per la <strong>di</strong>sciplina Regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque <strong>di</strong><br />
vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari” e s.m.i..<br />
2.5 AMBIENTI DI LAVORO<br />
Norme generali<br />
1. Il Servizio P.I.S.A.L. dell’Azienda Sanitaria Provinciale esercita le seguenti funzioni:<br />
a) <strong>di</strong> vigilanza:<br />
- sulla applicazione delle norme in materia <strong>di</strong> igiene e sicurezza del lavoro in tutte le<br />
attività in cui sia presente almeno un lavoratore <strong>di</strong>pendente o ad esso equiparato;<br />
- sui casi <strong>di</strong> infortunio sul lavoro e <strong>di</strong> malattie professionali, <strong>di</strong> propria iniziativa o a<br />
seguito <strong>di</strong> delega dell'autorità giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
b) amministrative:<br />
- adozione <strong>di</strong> atti autorizzativi, prescrittivi, or<strong>di</strong>nativi e rilascio <strong>di</strong> pareri previsti dalle<br />
vigenti norme in materia;<br />
- esercizio del potere <strong>di</strong>spositivo nei confronti delle imprese per l'applicazione <strong>di</strong><br />
requisiti <strong>di</strong> igiene e sicurezza del lavoro definiti dalle norme.<br />
c) <strong>di</strong> obbligo informativo (nei riguar<strong>di</strong> delle imprese e dei lavoratori):<br />
● sull'applicazione delle norme;<br />
● sulla valutazione e prevenzione dei rischi;<br />
● <strong>di</strong> educazione alla salute.<br />
2.6. EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO<br />
2.6.1 Ospedali, case <strong>di</strong> cura, istituzioni sanitarie, ambulatori e poliambulatori<br />
pubblici e privati<br />
Per tali strutture valgono le norme specifiche contenute in leggi nazionali e regionali.<br />
Si rimanda per elementi <strong>di</strong> merito a quanto definito nel titolo primo, paragrafo numero cinque<br />
del presente <strong>Regolamento</strong>.<br />
2.6.2 Strutture ricettive<br />
La Legge 17.05.83 n. 217 definisce strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi- albergo, le<br />
residenze turistiche alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli<br />
esercizi d'affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la<br />
gioventù, i rifugi alpini.<br />
2.6.2.1 Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere<br />
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio,<br />
eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte <strong>di</strong><br />
stabile.<br />
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture, a cui<br />
assicurano servizi <strong>di</strong> riparazione e rifornimento carburanti.<br />
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