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Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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2.3.4 Illuminazione artificiale<br />

Ogni locale <strong>di</strong> abitazione, <strong>di</strong> servizio o accessorio deve essere munito <strong>di</strong> impianto elettrico<br />

stabile, atto ad assicurare l'illuminazione artificiale e tale da garantire un normale comfort visivo<br />

per le operazioni che vi si svolgono.<br />

2.3.5 Illuminazione notturna esterna<br />

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni <strong>di</strong> circolazione interna, devono essere serviti <strong>di</strong><br />

adeguato impianto <strong>di</strong> illuminazione notturna, anche temporizzato.<br />

I numeri civici devono essere posti in posizione visibile e convenientemente illuminati, sia <strong>di</strong><br />

giorno che <strong>di</strong> notte.<br />

2.3.6 Impianti <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionamento<br />

Gli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento dell'aria o <strong>di</strong> refrigerazione devono essere in grado <strong>di</strong> assicurare<br />

e mantenere negli ambienti le con<strong>di</strong>zioni termiche, igrometriche, <strong>di</strong> velocità e <strong>di</strong> purezza<br />

dell'aria, idonee a garantire il benessere delle persone.<br />

Quando l'impianto non è centralizzato e nei casi in cui è prevista l'adozione <strong>di</strong> un gruppo<br />

refrigerante, da installarsi esternamente all'alloggio, nell'ubicazione e nel montaggio dovranno<br />

essere adottate tutte le cautele necessarie alla limitazione della rumorosità e del <strong>di</strong>sturbo al<br />

vicinato.<br />

Nel caso <strong>di</strong> condomini, case a schiera e costruzioni similari, si fa <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> installare apparecchi<br />

refrigeranti sui lati dello stabile in cui si aprono le finestre <strong>di</strong> stanze da letto, salvo deroga<br />

sottoscritta dagli altri residenti.<br />

La realizzazione e l'installazione <strong>di</strong> detti impianti deve essere effettuata a perfetta regola d'arte da<br />

personale qualificato e nel rispetto del D.M. 37/08.<br />

2.3.7 Umi<strong>di</strong>tà per condensa<br />

Nelle normali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> occupazione ed uso degli alloggi, le superfici interne delle pareti<br />

perimetrali, nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo non devono presentare tracce <strong>di</strong><br />

condensa permanente.<br />

Nei locali <strong>di</strong> abitazione ed accessori, per evitare il gra<strong>di</strong>ente termico, si dovrà provvedere a<br />

incamiciare i pilastri e ad incamiciare i solai nelle zone <strong>di</strong> contatto con l'esterno.<br />

2.3.8 Manutenzione, pulizia e decoro dei locali <strong>di</strong> abitazione<br />

I locali <strong>di</strong> abitazione devono essere conservati in buono stato <strong>di</strong> manutenzione e <strong>di</strong> pulizia, al fine<br />

<strong>di</strong> evitare l'insorgenza <strong>di</strong> possibili problemi igienico-sanitari al vicinato.<br />

Su esposti presentati dai vicini interviene l' U.O.I.S.P. che propone al Sindaco l'emissione <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ffida.<br />

Nel caso <strong>di</strong> inosservanza si procede a danno nei confronti del proprietario.<br />

E' vietato stendere la biancheria da balconi e/o finestre visibili dalla pubblica via.<br />

Si può consentire solo nelle facciate interne purchè normato dal regolamento <strong>di</strong> condominio e<br />

sempre che non siano visibili dalla pubblica via.<br />

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