Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
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2.3.4 Illuminazione artificiale<br />
Ogni locale <strong>di</strong> abitazione, <strong>di</strong> servizio o accessorio deve essere munito <strong>di</strong> impianto elettrico<br />
stabile, atto ad assicurare l'illuminazione artificiale e tale da garantire un normale comfort visivo<br />
per le operazioni che vi si svolgono.<br />
2.3.5 Illuminazione notturna esterna<br />
Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni <strong>di</strong> circolazione interna, devono essere serviti <strong>di</strong><br />
adeguato impianto <strong>di</strong> illuminazione notturna, anche temporizzato.<br />
I numeri civici devono essere posti in posizione visibile e convenientemente illuminati, sia <strong>di</strong><br />
giorno che <strong>di</strong> notte.<br />
2.3.6 Impianti <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionamento<br />
Gli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento dell'aria o <strong>di</strong> refrigerazione devono essere in grado <strong>di</strong> assicurare<br />
e mantenere negli ambienti le con<strong>di</strong>zioni termiche, igrometriche, <strong>di</strong> velocità e <strong>di</strong> purezza<br />
dell'aria, idonee a garantire il benessere delle persone.<br />
Quando l'impianto non è centralizzato e nei casi in cui è prevista l'adozione <strong>di</strong> un gruppo<br />
refrigerante, da installarsi esternamente all'alloggio, nell'ubicazione e nel montaggio dovranno<br />
essere adottate tutte le cautele necessarie alla limitazione della rumorosità e del <strong>di</strong>sturbo al<br />
vicinato.<br />
Nel caso <strong>di</strong> condomini, case a schiera e costruzioni similari, si fa <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> installare apparecchi<br />
refrigeranti sui lati dello stabile in cui si aprono le finestre <strong>di</strong> stanze da letto, salvo deroga<br />
sottoscritta dagli altri residenti.<br />
La realizzazione e l'installazione <strong>di</strong> detti impianti deve essere effettuata a perfetta regola d'arte da<br />
personale qualificato e nel rispetto del D.M. 37/08.<br />
2.3.7 Umi<strong>di</strong>tà per condensa<br />
Nelle normali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> occupazione ed uso degli alloggi, le superfici interne delle pareti<br />
perimetrali, nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo non devono presentare tracce <strong>di</strong><br />
condensa permanente.<br />
Nei locali <strong>di</strong> abitazione ed accessori, per evitare il gra<strong>di</strong>ente termico, si dovrà provvedere a<br />
incamiciare i pilastri e ad incamiciare i solai nelle zone <strong>di</strong> contatto con l'esterno.<br />
2.3.8 Manutenzione, pulizia e decoro dei locali <strong>di</strong> abitazione<br />
I locali <strong>di</strong> abitazione devono essere conservati in buono stato <strong>di</strong> manutenzione e <strong>di</strong> pulizia, al fine<br />
<strong>di</strong> evitare l'insorgenza <strong>di</strong> possibili problemi igienico-sanitari al vicinato.<br />
Su esposti presentati dai vicini interviene l' U.O.I.S.P. che propone al Sindaco l'emissione <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ffida.<br />
Nel caso <strong>di</strong> inosservanza si procede a danno nei confronti del proprietario.<br />
E' vietato stendere la biancheria da balconi e/o finestre visibili dalla pubblica via.<br />
Si può consentire solo nelle facciate interne purchè normato dal regolamento <strong>di</strong> condominio e<br />
sempre che non siano visibili dalla pubblica via.<br />
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