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Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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Altezza dei locali<br />

Tenuto conto che l'altezza dei vani è caratteristica correlata alla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> adeguate<br />

cubature d'aria, per gli spazi <strong>di</strong> cui sopra occorre fare riferimento ai seguenti valori minimi:<br />

m. 2,40 per gli spazi per attività secondaria, per gli spazi chiusi <strong>di</strong> pertinenza, per gli spazi <strong>di</strong><br />

circolazione e collegamento interni, per gli spazi destinati alla cura ed igiene della persona.<br />

m. 2,70 per gli altri spazi per attività principale, quali soggiorno, pranzo, cucina, camere da<br />

letto, tavernette e giochi bimbi.<br />

Nel caso <strong>di</strong> spazi con soffitto non orizzontale, si fa riferimento all' altezza me<strong>di</strong>a che non dovrà<br />

essere inferiore a m. 2,70, con minimo in gronda <strong>di</strong> m. 2,00. Nel caso <strong>di</strong> soffitto con andamento a<br />

più pendenze, si fa riferimento all'altezza virtuale (hv) data dal rapporto V/S, dove V è il volume<br />

utile ed S è la superficie utile del vano, salvo quanto previsto nella Legge Urbanistica Regionale<br />

n. 19/02 all' art 49.<br />

Per gli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente, che mantiene la destinazione<br />

d'uso, sono ammessi valori inferiori delle altezze, qualora non s'intervenga sulle strutture<br />

orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi<br />

(e<strong>di</strong>fici vincolati e/o classificati). L'altezza non potrà in ogni caso essere inferiore a m.2.40, salvo<br />

deroga.<br />

I soppalchi nei locali abitabili negli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio sono ammessi<br />

quando:<br />

la proiezione orizzontale del soppalco non è superiore a 1/2 della superficie del locale;<br />

l'altezza della parte sottostante al soppalco non è inferiore a ml 2,40;<br />

Per gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione e comunque negli alloggi minimi sono ammessi<br />

soppalchi, a con<strong>di</strong>zione che, nel caso <strong>di</strong> soffitti orizzontali, l'altezza delle singole parti non sia<br />

inferiore a m. 2,50 e, nel caso <strong>di</strong> soffitti inclinati, il valore minimo non sia inferiore a m.1,80, con<br />

altezza virtuale (hv = v/s) conteggiata relativamente all'intera cubatura e superficie.<br />

In tal caso, la superficie del soppalco può essere computata, come la superficie minima prevista<br />

per gli alloggi monolocali dal D.M. 5.7.1975.<br />

Per le autorimesse <strong>di</strong> solo parcheggio ad uso privato, l'altezza minima deve essere <strong>di</strong> m. 2,40; è<br />

ammessa un'altezza minima <strong>di</strong> m. 2,00, nei soli casi <strong>di</strong> interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente<br />

e per capacità inferiore a 9 autoveicoli. Si vedano comunque le normative previste dal D.M.<br />

1.2.1986 e sue successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />

Per i locali non residenziali ubicati nel centro storico o comunque urbanisticamente ricadenti in<br />

aree classificate come ZTO “A” o comunque ricompresi nel perimetro urbano, è ammessa la<br />

deroga, acquisito preventivamente il parere dell’U.O.I.S.P. dell’A.S.P., inerentemente a tutti i<br />

parametri e<strong>di</strong>lizi e al superamento delle barriere architettoniche.<br />

2.3.3 Requisiti delle finestre<br />

Oltre a quanto previsto dal <strong>Regolamento</strong> E<strong>di</strong>lizio, al fine del perseguimento dei requisiti <strong>di</strong><br />

temperatura e isolamento acustico, i serramenti, <strong>di</strong> regola, devono essere dotati <strong>di</strong> vetro camera o<br />

<strong>di</strong> altri accorgimenti tecnici, che consentano il raggiungimento <strong>di</strong> uguali risultati.<br />

Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili per la pulizia,<br />

anche della parte esterna.<br />

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