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Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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I restauri esterni (<strong>di</strong> qualsiasi genere) ai fabbricati prospicienti aree pubbliche o aperte al<br />

pubblico potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi, onde<br />

impe<strong>di</strong>re la propagazione <strong>di</strong> polveri e la caduta <strong>di</strong> materiali.<br />

Nei cantieri a stretto confine con abitazioni civili le attività rumorose potranno essere svolte<br />

<strong>di</strong>etro autorizzazione in deroga da richiedersi al Sindaco, ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e<br />

successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni.<br />

Durante la costruzione e demolizione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici o in cantieri a lunga durata il proprietario dovrà<br />

assicurare ai lavoratori la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> idonei servizi igienici, acqua potabile e spogliatoi<br />

2.1.10 Notifica preliminare per il cantiere temporaneo e mobile<br />

Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori trasmette, allo SPISAL e<br />

alla Direzione Provinciale del Lavoro, la notifica preliminare così come previsto all’art. 99 del<br />

D. Lgs. 81/08 per i casi previsti dalla legge.<br />

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custo<strong>di</strong>ta a<br />

<strong>di</strong>sposizione dell’organo <strong>di</strong> vigilanza competente.<br />

2.1.11 Lavori <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> fabbricati o rimozione dell’amianto<br />

Prima <strong>di</strong> dare corso ad opere <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici pubblici o privati e/o <strong>di</strong> attività produttive<br />

nonché <strong>di</strong> strutture, apparecchi e impianti, il datore <strong>di</strong> lavoro deve accertare la presenza <strong>di</strong><br />

amianto sia in matrice compatta che friabile.<br />

Il datore <strong>di</strong> lavoro ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008, <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre un piano<br />

<strong>di</strong> lavoro che preveda tutte le cautele e le tecniche richieste dalle <strong>di</strong>sposizioni vigenti per la tutela<br />

dei lavoratori e dell'ambiente da presentare allo SPISAL, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei<br />

lavori.<br />

Il piano <strong>di</strong> lavoro deve prevedere le misure generali <strong>di</strong> tutela per garantire la sicurezza e le salute<br />

dei lavoratori sul luogo <strong>di</strong> lavoro e la protezione dell’ambiente esterno<br />

2.1.12 Con<strong>di</strong>zioni e salubrità del terreno<br />

Non si possono costruire nuovi e<strong>di</strong>fici su terreno che sia servito come deposito <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie, <strong>di</strong><br />

liquame o <strong>di</strong> altro materiale insalubre, che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non<br />

dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.<br />

Gli oneri del risanamento sono a carico del proprietario del terreno.<br />

Se il terreno sul quale si intende costruire un e<strong>di</strong>ficio è umido od esposto all'invasione delle<br />

acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a isolamento tramite<br />

realizzazione <strong>di</strong> idonee intercape<strong>di</strong>ni ventilate, vespai, rivestimenti impermeabili ove necessario<br />

o sufficienti drenaggi. Questi ultimi realizzati nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito dalle norme<br />

tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pen<strong>di</strong>i naturali e delle<br />

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle<br />

opere <strong>di</strong> sostegno dei pen<strong>di</strong>i e delle opere <strong>di</strong> fondazione <strong>di</strong> cui al D.M. 21/01/1981, come<br />

mo<strong>di</strong>ficato dal D.M. 11/03/1988, senza dar luogo a prelievo d'acque dal sottosuolo.<br />

L'emungimento delle acque <strong>di</strong> drenaggio, ove in<strong>di</strong>spensabile , deve essere ridotto al minimo<br />

consentito. A tal fine l'impresa esecutrice dei lavori deve attuare le misure preventive in<strong>di</strong>cate<br />

nella relazione geologica e/o geotecnica redatta allo scopo dal geologo o dall'ingegnere<br />

minerario.<br />

Le acque <strong>di</strong> drenaggio, in tal caso, andranno convogliate in acque superficiali o nei condotti<br />

fognari previsti per le acque bianche.<br />

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