Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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10.06.2013 Views

2.1.5 Industrie insalubri Competenze del Comune: 1. Compete al Comune l'attribuzione delle lavorazioni insalubri alla I o alla II classe dell'elenco approvato dal Ministro della Salute. 2. Compete inoltre al Comune la vigilanza sulle stesse. 3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Comune si avvale dell'Azienda Sanitaria. Adempimenti per le industrie insalubri: 1) Chi intende attivare una delle lavorazioni comprese nell'elenco delle industrie insalubri presenta comunicazione scritta al Comune almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività. 2) Il Comune provvede ad attribuire la lavorazione a una delle due classi di cui al vigente elenco, dandone comunicazione al titolare e tenuto conto che: a) le lavorazioni incluse nella I classe dell'elenco debbono essere collocate all'esterno dell'abitato, fatta eccezione per quelle il cui titolare dimostri l'adozione di speciali cautele idonee a evitare rischi per la salute del vicinato; b) le lavorazioni incluse nella II classe dell'elenco possono essere ubicate nell'abitato con le speciali cautele rese necessarie dalla tutela della salute del vicinato. 3) E' facoltà del Comune vietare l'attivazione di un'industria classificata insalubre o subordinarne l'attivazione a speciali cautele, allorché la stessa costituisca sorgente di pericolo per la salute pubblica. Vigilanza: 1. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza per conto del Comune, l'Azienda Sanitaria si può avvalere, per gli accertamenti tecnici ambientali, dell'A.R.P.A.CAL. 2. Sugli esiti complessivi della vigilanza, l'Azienda Sanitaria trasmette periodicamente relazione al Comune. 3. Allorché si riscontrano immissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti solidi e liquidi e qualunque altro fattore che costituisca pericolo e comporti rischio per la salute pubblica, chi esercita la vigilanza ne dà sollecita notizia al Comune, proponendo l'adozione degli atti amministrativi, prescrittivi o ordinativi, ritenuti idonei a controllare il fattore di pericolo e a prevenire i danni alla salute pubblica. Sanzioni: 1. La inosservanza di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia è sanzionata ai sensi dell'art. 216 del T.U. leggi sanitarie e di altre leggi speciali in materia di inquinamento ambientale. 2. Nei casi di inosservanza delle presenti norme regolamentari, per i quali non siano previste sanzioni dalle norme speciali, si applica la sanzione amministrativa prescritta dall'art. 344 del T.U. leggi sanitarie. 22

2.1.6 Visite ai fabbricati per il rilascio dell'abitabilità o usabilità Qualora, durante il sopralluogo per il rilascio dell'abitabilità o usabilità, ove previste, si rilevino condizioni di difformità dal progetto licenziato, dai requisiti prescritti in sede di parere preventivo, dalle norme del presente Regolamento, il Sindaco può sospendere la procedura per il rilascio del certificato d'abitabilità o usabilità e/o ordinare opportuni lavori d'adeguamento per ripristinare la conformità al progetto approvato. 2.1.7 Alloggio antigienico - decreto d'inaffittabilità Su richiesta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il Sindaco può dichiarare antigienico e/o in- affittabile un alloggio per i seguenti motivi: a. degrado relativo a tetti, muri perimetrali, pavimenti, pareti, soffitti, servizi igienici; b. umidità non eliminabile con ordinaria manutenzione; c. carenze irrimediabili di aerazione, coibenza termica, riscaldamento, sistemi idonei di smaltimento delle acque reflue. Il Sindaco, nel dichiarare antigienico un alloggio, prescrive con lo stesso provvedimento gli interventi manutentivi necessari al suo risanamento ad al ripristino delle condizioni di igienicità ed abitabilità previste dal presente Regolamento, imponendo un termine per la realizzazione degli stessi. Un alloggio dichiarato inaffittabile non potrà essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica abbia accertato l'eliminazione delle cause di antigienici che l'avevano reso inaffittabile. 2.1.8 Dichiarazione di alloggio inabitabile Il Sindaco, su proposta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per ragioni igienico-sanitarie quando si rilevino le seguenti condizioni: • condizioni di degrado tali da pregiudicare la salute degli occupanti; • alloggio improprio (soffitta, seminterrato, box ecc.) • requisito di superficie ed altezza ritenuti insalubri; • mancanza di aeroilluminazione; • mancata disponibilità di servizi igienici; • mancanza di approvvigionamento di acqua potabile; • carenze impiantistiche ai fini della sicurezza. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo l'adeguamento ai requisiti richiesti, nel rispetto delle procedure amministrative previste. 2.1.9 Misure generali di tutela nei cantieri edili I datori di lavoro dei cantieri edili , durante l’esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, trasformazione e demolizione di opere fisse permanenti o temporanee in muratura, cemento armato, metallo, in legno ecc., devono osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 e 95 del D. Lgs. 81/08 al fine di garantire la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori nonché l’incolumità dei cittadini Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato per una altezza di m. 2,00 e provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne e notturne, dispositivi rifrangenti ed integrazioni dell'illuminazione stradale. 23

2.1.5 Industrie insalubri<br />

Competenze del <strong>Comune</strong>:<br />

1. Compete al <strong>Comune</strong> l'attribuzione delle lavorazioni insalubri alla I o alla II classe<br />

dell'elenco approvato dal Ministro della Salute.<br />

2. Compete inoltre al <strong>Comune</strong> la vigilanza sulle stesse.<br />

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il <strong>Comune</strong> si avvale dell'Azienda Sanitaria.<br />

Adempimenti per le industrie insalubri:<br />

1) Chi intende attivare una delle lavorazioni comprese nell'elenco delle industrie insalubri<br />

presenta comunicazione scritta al <strong>Comune</strong> almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività.<br />

2) Il <strong>Comune</strong> provvede ad attribuire la lavorazione a una delle due classi <strong>di</strong> cui al vigente<br />

elenco, dandone comunicazione al titolare e tenuto conto che:<br />

a) le lavorazioni incluse nella I classe dell'elenco debbono essere collocate<br />

all'esterno dell'abitato, fatta eccezione per quelle il cui titolare <strong>di</strong>mostri l'adozione<br />

<strong>di</strong> speciali cautele idonee a evitare rischi per la salute del vicinato;<br />

b) le lavorazioni incluse nella II classe dell'elenco possono essere ubicate nell'abitato<br />

con le speciali cautele rese necessarie dalla tutela della salute del vicinato.<br />

3) E' facoltà del <strong>Comune</strong> vietare l'attivazione <strong>di</strong> un'industria classificata insalubre o<br />

subor<strong>di</strong>narne l'attivazione a speciali cautele, allorché la stessa costituisca sorgente <strong>di</strong><br />

pericolo per la salute pubblica.<br />

Vigilanza:<br />

1. Nell'esercizio dell'attività <strong>di</strong> vigilanza per conto del <strong>Comune</strong>, l'Azienda Sanitaria si può<br />

avvalere, per gli accertamenti tecnici ambientali, dell'A.R.P.A.CAL.<br />

2. Sugli esiti complessivi della vigilanza, l'Azienda Sanitaria trasmette perio<strong>di</strong>camente<br />

relazione al <strong>Comune</strong>.<br />

3. Allorché si riscontrano immissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti soli<strong>di</strong> e liqui<strong>di</strong> e<br />

qualunque altro fattore che costituisca pericolo e comporti rischio per la salute pubblica,<br />

chi esercita la vigilanza ne dà sollecita notizia al <strong>Comune</strong>, proponendo l'adozione degli<br />

atti amministrativi, prescrittivi o or<strong>di</strong>nativi, ritenuti idonei a controllare il fattore <strong>di</strong><br />

pericolo e a prevenire i danni alla salute pubblica.<br />

Sanzioni:<br />

1. La inosservanza <strong>di</strong> quanto prescritto dalle vigenti norme in materia è sanzionata ai sensi<br />

dell'art. 216 del T.U. leggi sanitarie e <strong>di</strong> altre leggi speciali in materia <strong>di</strong> inquinamento<br />

ambientale.<br />

2. Nei casi <strong>di</strong> inosservanza delle presenti norme regolamentari, per i quali non siano<br />

previste sanzioni dalle norme speciali, si applica la sanzione amministrativa prescritta<br />

dall'art. 344 del T.U. leggi sanitarie.<br />

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