Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1.5.19 Erboristerie<br />
Vengono definite piante officinali le piante me<strong>di</strong>cinali, aromatiche e da profumo comprese<br />
nell'elenco approvato con Regio Decreto, 26 maggio 1932, n. 772 e s.m.i..<br />
Chiunque intenda raccogliere ed utilizzare piante officinali per la preparazione industriale deve<br />
conseguire il Diploma <strong>di</strong> Erborista presso una facoltà universitaria <strong>di</strong> Farmacia, ai sensi della<br />
Legge 6.1.1931, n. 99.<br />
I preparati a base <strong>di</strong> erbe , sia estemporanei che industriali, che per loro natura sono privi <strong>di</strong><br />
attività farmacologica <strong>di</strong>mostrabile, sono <strong>di</strong> libera ven<strong>di</strong>ta.<br />
I prodotti <strong>di</strong> libera ven<strong>di</strong>ta presso le erboristerie non devono avere caratteristiche estrinseche o<br />
modalità d'uso suggerite, tali da richiamare <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente una qualunque attività<br />
terapeutica, che li qualificherebbero come specialità me<strong>di</strong>cinali o galenici.<br />
L'inizio dell'attività <strong>di</strong> commercializzazione deve essere comunicata al Sindaco tramite D.I.A. ai<br />
sensi della D.G.R. n.523/2007, allegando tutta la documentazione prevista dallo stesso Atto<br />
Deliberativo.<br />
I preparati, sia estemporanei che industriali, che per la loro natura possiedono attività<br />
farmacologica <strong>di</strong>mostrabile, sono da considerarsi me<strong>di</strong>camenti veri e propri, la cui <strong>di</strong>spensazione<br />
al pubblico è riservata al farmacista in farmacia e, pertanto, non possono essere venduti in<br />
erboristeria.<br />
Le piante che non possono essere utilizzate nei prodotti "non me<strong>di</strong>camentosi" <strong>di</strong> erboristeria<br />
perché, qualunque ne sia l'uso, non può essere esclusa l'attività terapeutica, sono riportati nell'<br />
allegato alla Circolare del Ministero della Sanità n.l dell' 8.1.1981.<br />
Fatte salve le sanzioni penali previste dalle vigenti norme, in caso <strong>di</strong> inottemperanza alle presenti<br />
<strong>di</strong>sposizioni regolamentari si applicano le sanzioni amministrative speciali <strong>di</strong> cui agli artt. 6 e 7<br />
della legge n. 99/1931 e all'art. 122 del Testo Unico LL.SS. e, per quanto non previsto da altre<br />
norme, le sanzioni <strong>di</strong> cui all'art. 344 del sopra citato Testo Unico.<br />
20