Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
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La sanzione pecuniaria in<strong>di</strong>cata nell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art.<br />
16 della Legge 3/2003, prevede il pagamento <strong>di</strong> una somma che va da un minimo <strong>di</strong> euro 25,00<br />
fino a un massimo <strong>di</strong> euro 500,00.<br />
L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione<br />
agli atti esecutivi sono regolamentate, in via generale, dalla normativa vigente.<br />
Per categorie <strong>di</strong> infrazioni, sulla base <strong>di</strong> apposita or<strong>di</strong>nanza sindacale, non esiste possibilità <strong>di</strong><br />
oblazione.<br />
Vige inoltre l'obbligo, per il contraente la sanzione, del ripristino dello stato dei luoghi e<br />
dell'adeguamento delle strutture e attrezzature, ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente<br />
<strong>Regolamento</strong>, secondo tempi tecnici valutati congrui dall'organo accertatore.<br />
Il Sindaco può subor<strong>di</strong>nare l'applicazione del minimo della sanzione alla verifica dell' effettivo<br />
ripristino dello stato dei luoghi e dell'adeguamento delle strutture e attrezzature, ai sensi delle<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente <strong>Regolamento</strong>, come da rapporto degli agenti accertatori.<br />
Il Sindaco, nei casi <strong>di</strong> mancato ripristino, <strong>di</strong> carente adeguamento o <strong>di</strong> ripetuta violazione dello<br />
stesso <strong>di</strong>spositivo, provvede, tramite <strong>di</strong>ffida e/o sospensione dell'attività.<br />
Per l'applicazione delle sanzioni, il Sindaco, tramite i propri uffici, applicherà le <strong>di</strong>sposizioni<br />
vigenti.<br />
1.1.4 Abrogazione norme precedenti<br />
Con l'approvazione del <strong>Regolamento</strong> Locale d'<strong>Igiene</strong> s'intendono abrogati il precedente<br />
<strong>Regolamento</strong> Comunale d'<strong>Igiene</strong> e le <strong>di</strong>sposizioni contenute nei vigenti Regolamenti del<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Catanzaro</strong> (regolamento e<strong>di</strong>lizio, etc.), incompatibili o in contrasto con le presenti<br />
norme.<br />
1.1.5 Riferimenti normativi e adeguamento automatico<br />
Le prescrizioni del presente <strong>Regolamento</strong> si intendono adeguate e innovate per effetto <strong>di</strong><br />
eventuali <strong>di</strong>sposizioni statali o regionali <strong>di</strong> rango superiore intervenute nell' or<strong>di</strong>namento anche<br />
dopo l’entrata in vigore dello stesso.<br />
1.1.6 Deroghe al presente regolamento<br />
1. Possono essere ammesse deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente<br />
<strong>Regolamento</strong>, limitatamente ai casi e con le modalità <strong>di</strong>sciplinate dal titolo II.<br />
2. La deroga è ammessa o negata dal <strong>Comune</strong>, sentito il parere obbligatorio e non<br />
vincolante dell’Azienda Sanitaria e/o dell’ARPACAL, secondo le rispettive competenze.<br />
3. La richiesta <strong>di</strong> deroga deve essere motivata da ostacoli strutturali tali da rendere<br />
necessarie soluzioni alternative a quelle regolamentari, con accorgimenti tecnici in grado<br />
<strong>di</strong> assicurare gli esiti prestazionali che il tipo <strong>di</strong> attività da intraprendere o potenziare o<br />
mo<strong>di</strong>ficare o trasferire richiede sul piano igienico-sanitario e ambientale, con onere a<br />
carico degli interessati della <strong>di</strong>mostrazione degli esiti raggiunti tramite relazione firmata<br />
da tecnico abilitato, fatte comunque salve le norme <strong>di</strong> principio del presente<br />
<strong>Regolamento</strong>.<br />
4. La specifica e motivata richiesta <strong>di</strong> deroga, da presentare prima della domanda <strong>di</strong><br />
autorizzazione sanitaria quando prevista dalle vigenti norme, è in<strong>di</strong>rizzata al competente<br />
<strong>di</strong>rigente del <strong>Comune</strong> da parte dell’interessato. E’ onere del <strong>Comune</strong> richiedere il parere<br />
alle strutture tecniche <strong>di</strong> supporto <strong>di</strong> cui al comma 2, fatta salva la facoltà per<br />
l’interessato <strong>di</strong> corredare la richiesta <strong>di</strong> deroga del parere rilasciato preventivamente dalle<br />
medesime strutture.<br />
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